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Articolo 95 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Parti del giudizio di impugnazione

Dispositivo dell'art. 95 Codice del processo amministrativo

1. L'impugnazione della sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti è notificata a tutte le parti in causa e, negli altri casi, alle parti che hanno interesse a contraddire.

2. L'impugnazione deve essere notificata a pena di inammissibilità nei termini previsti dall'articolo 92 ad almeno una delle parti interessate a contraddire.

3. Se la sentenza non è stata impugnata nei confronti di tutte le parti di cui al comma 1, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui la notificazione deve essere eseguita, nonché la successiva udienza di trattazione.

4. L'impugnazione è dichiarata improcedibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice.

5. Il Consiglio di Stato, se riconosce che l'impugnazione è manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, può non ordinare l'integrazione del contraddittorio, quando l'impugnazione di altre parti è preclusa o esclusa.

6. Ai giudizi di impugnazione non si applica l'articolo 23, comma 1.

Spiegazione dell'art. 95 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa del litisconsorzio nel giudizio di impugnazione.
In particolare, si prevede che l'impugnazione della sentenza sia notificata a diversi soggetti a seconda delle caratteristiche della causa. Pertanto, in analogia a quanto disposto per il processo civile dagli artt. 331 e 332 c.p.c., in caso di
  • causa inscindibile (cioè caratterizzate dalla presenza di una pluralità di parti, determinata da situazioni di litisconsorzio necessario oppure intervento volontario o coatto), l’impugnazione va notificata a tutte le parti in causa;
  • cause tra loro dipendenti (cioè caratterizzate dalla presenza di una pluralità di parti, determinata da un vincolo di pregiudizialità o di garanzia), l’impugnazione va notificata a tutte le parti in causa;
  • causa c.d. scindibile (cioè “negli altri casi”, riprendendo l’espressione utilizzata dal legislatore), l’impugnazione va notificata alle parti che hanno interesse a contraddire.
L'impugnazione deve essere notificata a pena di inammissibilità nei termini previsti dall'articolo 92 ad almeno una delle parti interessate a contraddire.

La ratio sottesa a tali regole si rinviene non solo nel principio di economia processuale ma anche nel principio diunitarietà del giudizio di impugnazione, che impone il coinvolgimento nel giudizio di tutte le parti interessate al fine di evitare un conflitto tra giudicati e di evitare successive impugnazioni da parte delle parti pretermesse.

Per il caso in cui l’impugnazione non sia stata notificata a tutte le parti in causa in violazione della regola sopra esaminata, il legislatore prevede che il giudice emani un ordine di integrazione del contraddittorio, fissando contestualmente
  • il termine entro cui la notificazione deve essere eseguita;
  • la successiva udienza di trattazione.
Se nessuna delle parti provvede all'integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice, l'impugnazione – a differenza di quanto previsto dalla disciplina processualcivilistica – è sempre dichiarata improcedibile.

Il legislatore ancora prevede – in ossequio al principio di economia processuale – che l’ordine di integrazione del contraddittorio possa non essere emanato dal Consiglio di Stato nel caso in cui l'impugnazione risulti alternativamente:
· manifestamente irricevibile;
· inammissibile;
· improcedibile;
· infondata
In tali casi, infatti, non avrebbe alcun senso integrare il contraddittorio se comunque il ricorso avrà sicuramente esito negativo. Va precisato tuttavia che presupposto perché il difetto di integrità del contraddittorio sia tollerato è che l'impugnazione di altre parti sia preclusa o esclusa.

Conclusivamente, si prevede che ai giudizi di impugnazione non si applichi l'art. 23 c.p.a. che disciplina i casi in cui eccezionalmente non vige l’obbligo di difesa tecnica. L’eventuale appello presentato al Consiglio di Stato dalla parte personalmente, senza l’assistenza di un avvocato abilitato, pertanto, sarà oggetto di una declaratoria di inammissibilità, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa.

Massime relative all'art. 95 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 4102/2019

Nel giudizio di appello l'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 104/2010 richiede, a pena d'inammissibilità, che l'impugnazione sia notificata ad almeno una delle parti interessate a contraddire (e non a tutte); la mancata notificazione dell'appello ad una delle parti non comporta, quindi, l'inammissibilità del gravame, ma l'obbligo di integrazione del contraddittorio, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 95 del D.Lgs. n. 104/2010. L'improcedibilità consegue, infatti, al mancato rispetto dell'ordine del giudice e non deriva, quindi, dall'omessa notificazione dell'appello ad una delle parti interessate a contraddire.

Cons. Stato n. 2849/2019

Il ricorso elettorale d'appello proposto dalla parte personalmente è inammissibile perché, ai sensi dell'alt. 95, comma 6, D.Lgs. n. 104/2010, ai giudizi di impugnazione non si estende la possibilità, prevista dal combinato disposto dagli artt. 22, comma 1, e 23 del D.Lgs. n. 104/2010 per i giudizi dinanzi al giudice di primo grado, di difendersi personalmente, con la conseguenza che non è applicabile nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato l'art. 23, comma 1, dello stesso D.Lgs. 104/2010, nella parte in cui prevede la possibilità di difesa personale delle parti nei giudizi in materia elettorale.

Cons. Stato n. 1676/2019

Nel giudizio amministrativo, nel caso in cui all'ente che ha emanato il provvedimento impugnato subentri, nel corso del giudizio, un altro ente, il processo continua nei confronti del primo e non sussiste, a carico del ricorrente, l'onere di integrazione del contraddittorio nei confronti del nuovo ente. L'ordine di integrazione del contraddittorio - e la conseguente improcedibilità dell'impugnazione ove l'integrazione del contraddittorio non avvenga nel termine fissato - serve ad assicurare l'unitarietà dell'atto che disciplina i rapporti fra più parti, e/o ad assicurare che la pronuncia in appello non spieghi la propria efficacia nella sfera giuridica di una pubblica amministrazione, destinataria, anche in parte, dei suoi effetti sulla base di una disposizione di legge regionale sopravvenuta in corso di giudizio, senza che detta amministrazione abbia potuto prendere parte al giudizio che inscindibilmente la riguarda.

Cons. Stato n. 400/2019

L'appello proposto da uno solo dei soccombenti, sia esso l'Amministrazione o uno dei controinteressati, non deve essere notificato alle altre parti che rivestono la medesima posizione processuale di cointeressati al gravame e che, pertanto, non sono parti necessarie nel giudizio di secondo grado. Infatti, la corretta esegesi dell'art. 95 del D.Lgs. 104/2010 postula la necessità di distinguere il soggetto controinteressato all'impugnazione (cui spetta la notificazione del gravame) da quello soltanto cointeressato alla lite (cui non spetta la detta notificazione). In quest'ultimo caso, infatti, non sussiste l'interesse a contraddire in ordine al gravame, essendo la posizione processuale rivestita da tale soggetto, rispetto alla sentenza gravata, di sostanziale omogeneità.

Corte cost. n. 164/2018

È dichiarato inammissibile - per assenza del requisito soggettivo - il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da (Omissis), nella qualità di cittadino elettore e soggetto politico, in relazione alle leggi e norme in materia elettorale (n. 270 del 2005, n. 52 del 2015, n. 165 del 2017; artt. 1, 11, primo comma, 12, commi dal primo al quinto, 13, primo e secondo comma, 15, primo comma, 18, primo comma, n. 1, 20, primo comma, n. 2, 21, commi primo, nn. 1, 1 bis, 2, 3, e secondo, e 22, primo comma, della legge n. 18 del 1979; 1, primo comma, 18 bis, commi primo e terzo, 22, terzo comma, 83, commi 3, 4 e 5, 92, primo comma, n. 2, primo periodo, del d.P.R. n. 361 del 1957; 1, comma 2, 9, commi 2, primo periodo, 3, 4 e 5, 16, 19, 20, comma 1, lett. a), primo periodo, e b), primo e quarto periodo, e 27 del D.Lgs. n. 533 del 1993; 8, commi 1, lett. c), e 3, della legge n. 459 del 2001; 4, comma 2, lett. b), della legge n. 28 del 2000; nonché degli artt. 11, 52, comma 5, 54, commi 1, 2 e 3, 95, comma 6, 126, comma 1, 128, 129, commi 1, 2 e 10, 130, 132, comma 1, e 135, comma 1, del codice del processo amministrativo), per asserita lesione delle prerogative del corpo elettorale, nonché del proprio "diritto elettorale attivo, attraverso il voto" e del proprio diritto elettorale "passivo, attraverso la candidatura", quali "espressioni del potere del popolo". È palese l'assenza del requisito soggettivo, essendo il conflitto proposto da un singolo cittadino, che si qualifica "Potere dello Stato appartenente al Corpo Elettorale", e ciò a prescindere dall'altrettanto palese assenza dell'elemento oggettivo del conflitto, lamentando il ricorrente la lesione di plurimi parametri costituzionali senza motivare la ridondanza delle asserite lesioni sulla propria sfera di attribuzioni costituzionali. Per costante giurisprudenza costituzionale, il singolo cittadino, seppure vanti la qualità di elettore, non è investito di funzioni tali da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzione, non essendogli conferita, in quanto singolo, alcuna attribuzione costituzionalmente rilevante.

Cass. civ. n. 25046/2016

Il procedimento davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche deve svolgersi nei confronti, sia dell'autorità che ha emanato l'atto o il provvedimento impugnato, sia delle persone alle quali esso direttamente si riferisce, giacché l'art. 192, T.U. n. 1775 del 1933, prescrive la notificazione anche a queste ultime. Le persone così designate sono quelle che hanno un interesse concreto alla conservazione dell'atto o provvedimento impugnato e che siano identificabili in base al suo contenuto anche se in esso non siano citate nominativamente. L'omessa notifica dell'atto di appello ad uno dei controinteressati evocati nel giudizio di primo grado, tuttavia, non è causa di inammissibilità del gravame, potendo il giudice disporre l'integrazione del contraddittorio facendo applicazione del disposto di cui all'art. 95, D.Lgs. n. 104 del 2010.

Cons. Stato n. 3652/2015

L'art. 95, comma 3, cod. proc. amm., nel prevedere che il giudice disponga l'integrazione del contraddittorio solo se l'impugnazione non è stata proposta, come doveva esserlo, nei confronti di tutte le parti necessarie, fa testuale riferimento all'ipotesi in cui si è in presenza di una causa inscindibile o di cause tra loro dipendenti e, quindi, all'ipotesi in cui la sentenza deve essere impugnata nei confronti di tutte le parti della precedente fase. Tale esigenza di integrazione del contraddittorio non sussiste nel caso in cui a non essere destinataria della notificazione dell'impugnazione in appello sia una parte che era parte non necessaria del giudizio di primo grado nel senso sopra chiarito.

Cons. Stato n. 3342/2015

Il successore a titolo particolare di una delle parti nel rapporto giuridico controverso, il quale proponga impugnazione avverso la sentenza pronunciata nei confronti del suo dante causa che non sia stato in precedenza estromesso e che, per questo motivo, conserva la veste di litisconsorte necessario, è onerato a chiamarlo nell'instaurato giudizio di gravame, con la conseguenza che la relativa omissione comporta un difetto di integrità del contraddittorio rilevabile d'ufficio.

Cons. Stato n. 1889/2011

Per la pacifica giurisprudenza formatasi prima dell'entrata in vigore del Codice del processo amministrativo e rilevante ratione temporis, la parte appellante ha l'onere di notificare l'impugnazione solo alla parte vittoriosa in primo grado, come avvenuto nel caso di specie, e non anche agli altri soccombenti.

Cons. Stato n. 914/2011

È pacifico che l'omessa notifica dell'appello a tutte le parti intimate in prima istanza non determina l'inammissibilità del ricorso, ma impone l'integrazione del contraddittorio nei riguardi di tutte le parti evocate nel giudizio di primo grado.

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