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Articolo 92 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Termini per le impugnazioni

Dispositivo dell'art. 92 Codice del processo amministrativo

1. Salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge, le impugnazioni si propongono con ricorso e devono essere notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza.

2. Per i casi di revocazione previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'articolo 395 del codice di procedura civile e di opposizione di terzo di cui all'articolo 108, comma 2, il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 del medesimo articolo 395.

3. In difetto della notificazione della sentenza, l'appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando la parte che non si è costituita in giudizio dimostri di non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullità del ricorso o della sua notificazione.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, l'ordinanza cautelare che, in modo implicito o esplicito, ha deciso anche sulla competenza è appellabile ai sensi dell'articolo 62. Non costituiscono decisione implicita sulla competenza le ordinanze istruttorie o interlocutorie di cui all'articolo 36, comma 1, né quelle che disattendono l'istanza cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza. La sentenza che, in modo implicito o esplicito, ha pronunciato sulla competenza insieme col merito è appellabile nei modi ordinari e nei termini di cui ai commi 1, 3 e 4.

Spiegazione dell'art. 92 Codice del processo amministrativo

La norma in esame è volta a disciplinare i termini per le impugnazioni, in analogia con quanto disposto dagli artt. 325 ss. c.p.c., alla cui spiegazione si rinvia.
Può qui ricordarsi che anche la regola generale imposta dal legislatore del c.p.a. è quella per cui le impugnazioni si propongono con ricorso notificato entro un termine perentorio.

Tale termine, nello specifico, varia a seconda che la sentenza sia stata o meno notificata.
È, infatti, previsto un:
  • termine breve di 60 giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza (o, per i casi di revocazione straordinaria e di opposizione di terzo, dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento);
  • termine lungo di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza per la proposizione dell’appello, della revocazione ordinaria e del ricorso in cassazione.
Se, di regola, i termini ora elencati sono devono essere rispettati a pena di inammissibilità del gravame, il legislatore precisa altresì che l’impugnazione tardiva è ammissibile nel caso in cui la parte che non si è costituita in giudizio dimostri di non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullità del ricorso o della sua notificazione.

Va precisato che sia per il termine breve sia per il termine lungo si applica la sospensione dei termini processuali per il periodo estivo ex art. 54 c.p.a.: il termine, pertanto, non decorre nel periodo compreso tra l’1 e il 31 agosto di ciascun anno.

L’ultimo comma della norma in esame riguarda poi le modalità di impugnazione delle ordinanze cautelari e delle sentenze che decidono sulla competenza. Tale disposizione, da leggere in combinato disposto con l’art. 62c.p.a., in particolare prevede che l'ordinanza cautelare che, in modo implicito o esplicito, ha deciso anche sulla competenza sia appellabile ai sensi dell'articolo 62. Il legislatore precisa altresì che non costituiscono decisione implicita sulla competenza le ordinanze istruttorie o interlocutorie né quelle che disattendono l'istanza cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza.

Massime relative all'art. 92 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 2685/2019

Il ricorso in sede amministrativa è irricevibile laddove sia stato spedito per la notifica oltre il termine massimo di sessanta giorni fissato dall'art. 92, comma 1 del D.Lgs. n. 104/2010.

Cons. Stato n. 6800/2018

Il ricorso per revocazione è irricevibile se viene notificato oltre il termine breve dimezzato di trenta giorni, risultante dal combinato disposto degli artt. 92, comma 2, 119, comma 2, 120, commi 3 e 4, D.Lgs. 104/2010, termine decorrente dal giorno in cui viene recuperato il documento decisivo rispetto alla pronuncia impugnata. La revocazione presuppone che un documento preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto produrre a suo tempo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione, con la conseguenza che la stessa non può essere utilmente invocata facendo riferimento a un documento formato dopo la decisione. Deve trattarsi, insomma, di documenti già esistenti al momento del giudizio, la cui produzione era rimasta ostacolata per una delle specifiche ragioni indicate dalla disposizione.

Cons. Stato n. 6502/2018

A norma dell'art. 92 del D.Lgs. n. 104/2010, il termine per proporre impugnazione è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Le disposizioni del nuovo codice si applicano senz'altro ai giudizi ancora in corso all'entrata in vigore del codice medesimo ovvero alla data del 16 settembre 2010.

Cons. Stato n. 6418/2018

Ai sensi degli artt. 91, 92 e 101, co. 1, D.Lgs. 104/2010 nell'ambito del giudizio di appello si farà esclusivo riferimento ai mezzi di gravame posti a sostegno dei ricorsi in appello, senza tenere conto di ulteriori censure sviluppate nelle memorie difensive successivamente depositate, in quanto intempestive, violative del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e della natura puramente illustrativa delle comparse conclusionali.

Cons. Stato n. 6302/2018

Nel caso in cui il dies a quo del termine per impugnare cada in un momento successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. 104/2010, ne deriva che il ricorso in appello doveva essere notificato entro i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza stabiliti dall'art. 92, comma 3, D.Lgs. 104/2010 a pena di irricevibilità per tardività della notifica.

Cons. Stato n. 6245/2018

In virtù del combinato disposto degli artt. 91, 92 e 101, co. 1, D.Lgs. 104/2010 il giudice di appello fa esclusivo riferimento alle censure poste a sostegno del ricorso in appello e già proposte in primo grado senza tenere conto di motivi "nuovi" e ulteriori censure sviluppate nelle memorie difensive successivamente depositate, in quanto intempestive, violative del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e della natura puramente illustrativa delle comparse conclusionali.

Cons. Stato n. 5502/2018

Il ricorso in appello consegnato per la notifica oltre il termine di tre mesi di cui al combinato disposto degli artt. 92, comma 3, 105, comma 2, e 87, comma 3, del Cod. proc. amm. (D.Lgs n. 104/2010) è irricevibile.

Cons. Stato n. 5277/2018

Non è ammissibile l'esame di mezzi di gravame sviluppati per la prima volta nelle memorie difensive, aventi, come tali, funzione meramente illustrativa e, comunque, certamente tardivi rispetto ai termini decadenziali previsti dall'art. 92 c.p.a. (D.Lgs. 104/2010).

Cons. Stato n. 3677/2018

L'appello è irricevibile per tardività laddove sia inutilmente spirato il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.a.

Cons. Stato n. 3200/2018

L'art. 2 delle norme transitorie al cpa limita l'ultrattività della disciplina previgente ai soli termini in corso alla data di entrata in vigore del codice, ovvero a quella ricordata del 16 settembre 2010, e quindi comporta che il termine semestrale d'impugnazione di cui all'art. 92 comma 3 si applichi a tutte le sentenze pubblicate successivamente a tale data, a prescindere dalla data d'instaurazione del rapporto processuale di primo grado.

Cons. Stato n. 228/2016

La disciplina dei termini per la notificazione dell'appello avverso i provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione deriva dal combinato disposto degli artt. 87, comma 3, 92, comma 3, e 105, comma 2, c.p.a. in base ai quali, in tal caso, il termine per la notificazione di tale gravame e quello per il successivo deposito sono dimezzati rispetto a quelli ordinari. È pertanto irricevibile un ricorso in appello avverso una sentenza del T.A.R. che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A. (nella specie si trattava di un appello avverso una sentenza che aveva declinato la giurisdizione in relazione ad un ricorso avverso la revoca dell'incarico del commissario straordinario della Azienda Calabria lavoro e fondazione Fied, con nomina di un nuovo commissario) che è stato depositato oltre il termine di quindici giorni dall'ultima notifica.

Cons. Stato n. 762/2011

È irricevibile il ricorso in appello proposto oltre il termine annuale decorrente dal momento della pubblicazione della sentenza, non notificata.

Cons. Stato n. 6468/2010

Nel caso in cui la sentenza di primo grado non sia stata notificata, deve essere rispettato il termine lungo di un anno (ora ridotto a sei mesi ex art. 46, comma 17, della L. n. 69 del 2009) di cui all'art. 327 c.p.c. (applicabile anche al processo amministrativo), termine cui va aggiunto il periodo di sospensione feriale di 45 giorni (nel caso di specie, detto termine risultava superato, sicché è stata dichiarata l'irricevibilità del ricorso in appello).

Cons. Stato n. 1857/2009

La dimidiazione dei termini processuali prevista dall'art. 19, D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella L. 23 maggio 1997, n. 135, si riferisce non soltanto al termine breve per proporre appello, ma anche al termine annuale decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.

Cons. Stato n. 5774/2008

È pacifico che i provvedimenti delle autorità amministrative indipendenti ricadano nell'ambito applicativo dell'art. 23 bis, L. n. 1034 del 1971 (nel testo introdotto dall'art. 4, L. n. 205 del 2000), che al settimo comma prescrive per l'appello il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza da appellare (termine, quest'ultimo nella fattispecie non rispettato).

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