Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 1676 del 13 marzo 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio amministrativo, nel caso in cui all'ente che ha emanato il provvedimento impugnato subentri, nel corso del giudizio, un altro ente, il processo continua nei confronti del primo e non sussiste, a carico del ricorrente, l'onere di integrazione del contraddittorio nei confronti del nuovo ente. L'ordine di integrazione del contraddittorio - e la conseguente improcedibilitą dell'impugnazione ove l'integrazione del contraddittorio non avvenga nel termine fissato - serve ad assicurare l'unitarietą dell'atto che disciplina i rapporti fra pił parti, e/o ad assicurare che la pronuncia in appello non spieghi la propria efficacia nella sfera giuridica di una pubblica amministrazione, destinataria, anche in parte, dei suoi effetti sulla base di una disposizione di legge regionale sopravvenuta in corso di giudizio, senza che detta amministrazione abbia potuto prendere parte al giudizio che inscindibilmente la riguarda.

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