Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 1889 del 29 marzo 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 26 novembre 2002 n. 477, č da ritenersi presente nell'ordinamento processuale, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica deve considerarsi perfezionata per il notificante si distingue da quello in cui si perfeziona per il destinatario, con la conseguenza che le norme in tema di notificazione devono essere interpretate nel senso che la notificazione nei confronti del notificante si perfeziona al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Pertanto la tempestiva consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario evita alla parte notificante la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica stessa deve essere effettuata, non potendo ricadere sul richiedente le conseguenze di un errore o di un'inerzia dell'ufficiale giudiziario medesimo.

(massima n. 2)

Per la pacifica giurisprudenza formatasi prima dell'entrata in vigore del Codice del processo amministrativo e rilevante ratione temporis, la parte appellante ha l'onere di notificare l'impugnazione solo alla parte vittoriosa in primo grado, come avvenuto nel caso di specie, e non anche agli altri soccombenti.

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