Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 914 del 11 febbraio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

È pacifico che l'omessa notifica dell'appello a tutte le parti intimate in prima istanza non determina l'inammissibilità del ricorso, ma impone l'integrazione del contraddittorio nei riguardi di tutte le parti evocate nel giudizio di primo grado.

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