Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 71 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Fissazione dell'udienza

Dispositivo dell'art. 71 Codice del processo amministrativo

1. La fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo.

2. La parte può segnalare l'urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo.

3. Il presidente, decorso il termine per la costituzione delle altre parti, fissa l'udienza per la discussione del ricorso.

4. La pendenza del termine di cui all'articolo 15, comma 2, e la proposizione del regolamento di competenza non precludono la fissazione dell'udienza di discussione né la decisione del ricorso, anche ai sensi degli articoli 60 e 74, salvo che nel termine di cui all'articolo 73, comma 1, la parte interessata depositi l'istanza di regolamento di competenza notificata ai sensi dello stesso articolo 15, comma 2. In tal caso, il giudice può differire la decisione fino alla decisione del regolamento di competenza.

5. Il decreto di fissazione è comunicato a cura dell'ufficio di segreteria, almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio. Tale termine è ridotto a quarantacinque giorni, su accordo delle parti, se l'udienza di merito è fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare.

6. Il presidente designa il relatore almeno trenta giorni prima della data di udienza.

Spiegazione dell'art. 71 Codice del processo amministrativo

La norma in esame apre il capo II, dedicato alla fase processuale della discussione, e si occupa disciplinare la fissazione dell’udienza.
In particolare, si prevede che la fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, che manifesta l’interesse delle parti alla effettiva decisione della causa. Questa istanza:
  • non è revocabile;
  • deve essere può indicare una particolare urgenza del ricorso (c.d. istanza di prelievo, su cui vedi infra sotto l’art. 71 bis).
Essa non è invece necessaria per i riti camerali ex art. 87 c.p.a.; per il rito appalti ex art. 120co. 6 c.p.a. e per il rito elettorale ex art. 129 ss. c.p.a.
Il presidente, decorso il termine per la costituzione delle altre parti, fissa l'udienza per la discussione del ricorso con il decreto di fissazione dell’udienza, che è comunicato a cura dell'ufficio di segreteria, almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata, al ricorrente e alle parti costituite.
Tale termine è ridotto a quarantacinque giorni, su accordo delle parti, se l'udienza di merito è fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare.
Una volta fissata l’udienza, il presidente designa il magistrato relatore almeno trenta giorni prima della data di udienza.
La norma disciplina poi l’eventualità in cui sia proposto regolamento di competenza, disponendo che in tal caso non è preclusa la fissazione dell'udienza di discussione né la decisione del ricorso (salvo che nel termine di cui all'articolo 73, comma 1, la parte interessata depositi l'istanza di regolamento di competenza notificata ai sensi dello stesso articolo 15, comma 2: in tal caso, il giudice può differire la decisione fino alla decisione del regolamento di competenza).

Massime relative all'art. 71 Codice del processo amministrativo

Cass. civ. n. 2689/2019

In tema di irragionevole durata del processo amministrativo, al fine di soddisfare la condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione prevista dall'art. 54 del d.l. n. 112 del 2008, è sufficiente che l'istanza di prelievo sia stata presentata, così segnalandosi l'urgenza del ricorso. Ne consegue che non è di ostacolo alla ritualità della richiesta di prelievo la circostanza che l'istanza sollecitatoria menzioni, anziché l'art. 71 del d.lgs. n. 104 del 2010, il non più vigente art. 51 del r.d. n. 642 del 1907, poiché occorre guardare al contenuto della richiesta senza fermarsi al dato formale dell'articolo di legge in essa menzionato, trattandosi della medesima istanza prevista da due fonti diacroniche.

Cass. civ. n. 30930/2018

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, l'istanza di prelievo ex art. 71 del d.lgs. n. 104 del 2010, da presentare ai fini della proponibilità della domanda, non è tipizzata, diversamente da quella di fissazione dell'udienza, quanto alla forma, ma ne è esclusivamente indicata la funzione, consistente nel segnalare l'urgenza della definizione del procedimento pendente. Ne consegue che il giudice non deve limitarsi a recepire la formale denominazione dell'istanza, bensì ha l'onere di verificarne in concreto, attraverso l'esame diretto, l'effettiva destinazione a sollecitare la decisione della causa.

Cass. civ. n. 14234/2018

La "prima udienza" entro cui, ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a., è consentito al giudice amministrativo, davanti al quale la causa sia stata riassunta, di sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione, deve essere identificata con quella di discussione fissata ai sensi dell'art. 71 c.p.a., che dà luogo alla reale trattazione e decisione della causa, sicché non risultano ostative eventuali camere di consiglio su richieste cautelari, anche laddove sia stato emesso un provvedimento provvisorio volto ad assicurare gli effetti della decisione di merito.

Cass. civ. n. 31009/2017

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, relativamente ai giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010, l'istanza "urgente" di fissazione dell'udienza ex art. 82 c.p.a. è da assimilare ad una istanza di prelievo ed è sufficiente ad impedirne la perenzione in quanto la specifica menzione dell'urgenza evidenzia che l'istante intende richiedere non soltanto che il giudizio perduri e non cada in perenzione ma anche che esso venga trattato con priorità, il che coincide con la funzione tipica dell'istanza di prelievo, disciplinata diacronicamente, prima, dall'art. 51, comma 2, r.d. n. 642 del 1907 e, poi, dall'art. 71, comma 2, c.p.a.

Cons. Stato n. 880/2017

Nei giudizi soggetti al regime del processo amministrativo telematico, il deposito della copia cartacea d'obbligo da parte del ricorrente, ex art. 7, comma 4, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, è condizione per l'inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall'udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di cui all'art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità che, prima dell'inizio di tale decorso sia fissata detta udienza (ovvero, comunque, che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso cautelare sia trattato e definito in un'udienza camerale anteriore al completo decorso del medesimo termine); per il giudizio di merito, il deposito della copia cartacea d'obbligo è precondizione per il corretto esercizio della potestà presidenziale di cui all'art. 71, comma 3, c.p.a. (ovvero, comunque, che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso di merito sia trattato in un'udienza, pubblica o camerale, anteriore al decorso dei termine a ritroso di quaranta giorni, ovvero venti giorni nei casi di dimidiazione, di cui all'art. 73, comma 1, c.p.a.). (Rinvia a nuovo ruolo). Nei giudizi soggetti al regime del processo amministrativo telematico, il deposito della copia cartacea degli atti depositati in forma digitale, previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con L. 25 ottobre 2016, n. 197, è condizione per la fissazione dell'udienza camerale e, comunque, di trattazione dell'istanza cautelare; nel giudizio di merito è prerequisito affinché venga fissata l'udienza ex art. 71, comma 3, c.p.a., o comunque affinché il ricorso possa essere trattato in udienza. (Rinvia a nuovo ruolo).

Cass. civ. n. 5304/2017

È inammissibile il conflitto negativo di giurisdizione sollevato d'ufficio dal giudice oltre il termine stabilito alla L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3 e cioè successivamente alla "prima udienza fissata per la trattazione del merito", che costituisce la barriera temporale stabilita dal legislatore al fine di evitare che la questione di giurisdizione si trascini oltre la soglia di ingresso del giudizio, in ordine alla quale non può assumere nemmeno rilievo un'eventuale richiesta degli appellanti, non potendo essa influire, ampliandone i limiti, sull'esercizio di un potere officioso. Ai fini della relativa ammissibilità, il conflitto non deve essere pertanto sollevato successivamente alla soglia costituita dal "primo contatto" tra il giudice e le parti, che ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a. si ha al momento della "prima udienza", tale riferimento dovendo essere inteso nel senso che il limite temporale oltre cui quel giudice non può sollevare il conflitto suddetto è costituito dall'udienza di discussione, che, fissata ai sensi dell'art. 71 c.p.a., dà luogo alla reale trattazione e decisione della causa.

Cass. civ. n. 25515/2016

In tema di regolamento di giurisdizione d'ufficio, l'art. 11, comma 3, c.p.a., che consente al giudice amministrativo, davanti al quale la causa sia stata riassunta, di sollevare anche d'ufficio, "alla prima udienza", il conflitto di giurisdizione, deve essere interpretato nel senso che il limite temporale oltre cui quel giudice non può sollevare il conflitto suddetto è costituito dall'udienza di discussione che, fissata ai sensi dell'art. 71 c.p.a., dà luogo alla reale trattazione e decisione della causa.

Cons. Stato n. 4609/2016

A norma dell'art. 71 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) la fissazione dell'udienza di discussione del ricorso deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo; ne deriva, in via ordinaria, che la mancata presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza nel richiamato termine determina la perenzione del ricorso. Tale effetto estintivo del giudizio, peraltro, può verificarsi solo nei casi in cui la presentazione della domanda di fissazione di udienza sia obbligatoria (Riforma della sentenza del T.a.r. Friuli Venezia Giulia, n. 420/2012).

Cons. Stato n. 5465/2015

È inammissibile l'istanza di cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive, in quanto tale istituto è previsto unicamente per gli affari da trattare in udienza pubblica (art. 71 c.p.a.).

Cons. Stato n. 6298/2011

La fissazione dell'udienza di merito con sollecitudine ai sensi dell'art. 71 C.P.A. non esclude l'applicabilità dell'art. 46 C.P.A. anche nell'ipotesi in cui la parte abbia depositato la memoria di costituzione oltre il termine previsto dall'art. 73 C.P.A. La facoltà concessa alle parti dall'art. 46, I c., del C.P.A., di costituirsi nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso deve infatti (incidendo direttamente sul diritto di prima difesa) ritenersi prevalente rispetto alle ragioni (garanzia della pienezza del contraddittorio e dell'ordinato svolgimento del giudizio) sottese alla fissazione del termine di trenta giorni liberi prima della udienza stabilito dall'art. 73, I c., del C.P.A. per la produzione di memorie, a nulla valendo la celerità di fissazione della udienza di merito, perché essa non può mai incidere su detto diritto di difesa.

Cons. Stato n. 1501/2011

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., va disposto l'annullamento della sentenza impugnata, con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado, ove a cura dell'ufficio di segreteria la fissazione dell'udienza non sia stata comunicata al ricorrente e alle parti costituite, ai sensi dell'art. 71, comma 5, dello stesso c.p.a., almeno sessanta giorni prima della data fissata.

Cons. Stato n. 4576/2010

Il nuovo testo dell'art. 35, comma ultimo, L. n. 1034 del 1971 - come modificato dall'art. 11, L. n. 205 del 2000 - prevede che "in ogni caso di rinvio" del giudizio al primo giudice questo prosegue innanzi al Tar "con fissazione d'ufficio dell'udienza pubblica, da tenere entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza con la quale si dispone il rinvio". Pertanto, un atto di riassunzione del processo, che implica nuova notifica del ricorso, si rende necessario quando c'è una modifica soggettiva delle parti o dei difensori (a seguito di interruzione del processo) o del giudice (a seguito di difetto di giurisdizione pronunciato dalla Cassazione e conseguente "translatio iudicii"), mentre è superfluo se il processo prosegue tra le parti originarie davanti al medesimo giudice amministrativo.

Cons. Stato n. 3165/2010

Nel processo amministrativo la fase cautelare è autonoma e distinta rispetto al giudizio di impugnazione e non è idonea ad esplicare effetti sul rapporto processuale principale; deve quindi escludersi che la fissazione della camera di consiglio per la discussione della richiesta di sospensiva, e la relativa decisione, possano consumare la domanda di fissazione d'udienza presentata per la discussione della causa nel merito; d'altra parte, fin quando l'istanza di fissazione di udienza non abbia consumato i suoi effetti, non comporta perenzione del ricorso la mancata effettuazione di atti, ancorché protrattasi per oltre due anni.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 71 Codice del processo amministrativo

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Nicola M. chiede
domenica 21/04/2019 - Sicilia
“IL TAR Sicilia sez. staccata di Catania il ... 2016 ha pubblicato un'ordinanza su un ricorso per l'annullamento della concessione edilizia, della convenzione urbanistica e della delibera di riferimento che ''rigetta la domanda incidentale di sospensione e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana con l'ordinanza del ... 2017, sul ricorso all'ordinanza del Tar Sicilia della sez. di Catania, riserva al merito le questioni dedotte nel ricorso introduttivo e respinge l'appello al precedente ricorso.
Sono trascorsi due anni e sette mesi dall'ordinanza del primo ricorso e due anni e circa tre mesi dall'appello. Ho chiesto al mio avvocato quali sono i tempi per essere chiamati al giudizio di merito sul ricorso che abbiamo presentato. Mi è stato risposto di richiamare nel mese di luglio per avere una risposta. Nello stesso tempo sono in via di completamento i lavori autorizzati con la concessione edilizia di cui avevo chiesto la sospensione.
Con la presente vorrei conoscere:
= se sono normali i tempi trascorsi e la risposta del mio avvocato;
= cosa mi resta da fare per avere un più premuroso impegno del mio avvocato;
= se c'è un termine entro il quale il ricorso deve essere finito;
= cosa potrà essere deciso per la costruzione, già realizzata, se la concessione edilizia dovesse essere annullata?
Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 26/04/2019
Al fine di rispondere al presente quesito, va dato atto che, per quanto concerne il processo amministrativo, vige il principio secondo cui sono le parti interessate a dover dare impulso al processo.

Più nello specifico, l'articolo 71 cod. proc. amm. stabilisce che l'udienza di discussione del merito della causa viene fissata su apposita istanza di una delle parti, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo.

Da come è stato posto il quesito, non è dato sapere se tale istanza è stata regolarmente presentata, né come effettivamente si sia svolto sinora il processo cautelare, motivo per il quale si rinvia alla lettura degli articoli 81 e ss, i quali disciplinano la perenzione del processo e offrono rimedi all'inattività delle parti e del giudice.

Ad ogni modo, non essendo esplicitamente previsto un termine di durata massima del processo amministrativo, l'articolo 71, comma 2 prevede la possibilità di depositare una c.d. istanza di prelievo, tramite cui si può segnalare l'urgenza della questione.

Per quanto concerne l'avvocato mandatario, purtroppo non resta altro da fare, per ottenere un più sollecito disbrigo della pratica, che minacciarlo di revocargli il mandato, soprattutto a fronte dell'impellenza della questione. Il fatto che la costruzione oggetto di ricorso di annullamento sia in fase di completamento avrebbe reso ancora più necessaria una trattazione il più celere possibile da parte dell'avvocato. In caso di danni, sarebbe oltremodo opportuno citarlo in giudizio per il risarcimento, oltre ovviamente ad una segnalazione all'Ordine degli Avvocati di appartenenza, al fine di instaurare un procedimento disciplinare.

Venendo ora alla pura e semplice questione di diritto, il Consiglio di Stato, a partire dalla sentenza n. 2755/2011, ha statuito i seguenti principi, relativi alla c.d. gradazione degli effetti della sentenza di annullamento: di regola, in base ai principi fondanti la giustizia amministrativa, l’accoglimento della azione di annullamento comporta l’annullamento con effetti ex tunc del provvedimento risultato illegittimo, con salvezza degli ulteriori provvedimenti della autorità amministrativa, che può anche retroattivamente disporre con un atto avente effetti ‘ora per allora.

Tuttavia, quando l’applicazione risulti incongrua e manifestamente ingiusta, ovvero in contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale, la regola dell’annullamento con effetti ex tunc dell’atto impugnato a seconda delle circostanze deve trovare una deroga, o con la limitazione parziale della retroattività degli effetti, o con la loro decorrenza ex nunc ovvero escludendo del tutto gli effetti dell'annullamento e disponendo esclusivamente gli effetti conformativi.

Premesso che tale orientamento ha in seguito trovato unanime conferma in giurisprudenza, va dunque dato atto che nel caso di specie, il giudice, pur potendo addivenire ad un annullamento della concessione edilizia, potrebbe, in ossequio alla tutela del preminente interesse pubblico, non ordinare la demolizione dell'edificio (probabile, dato che verosimilmente sarà già stato ultimato). D'altra parte, ciò non toglie che il ricorrente potrà ottenere un risarcimento, ove si riuscisse a provare la causazione di un danno patrimoniale.