Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 4609 del 3 novembre 2016

(2 massime)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 71 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) la fissazione dell'udienza di discussione del ricorso deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo; ne deriva, in via ordinaria, che la mancata presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza nel richiamato termine determina la perenzione del ricorso. Tale effetto estintivo del giudizio, peraltro, può verificarsi solo nei casi in cui la presentazione della domanda di fissazione di udienza sia obbligatoria (Riforma della sentenza del T.a.r. Friuli Venezia Giulia, n. 420/2012).

(massima n. 2)

La previsione espressa di una fissazione di ufficio della udienza di merito nelle controversie relative ai provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture esclude, per le parti, l'obbligo della presentazione della domanda di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 81 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) (Riforma della sentenza del T.a.r. Friuli Venezia Giulia, n. 420/2012). La mancata presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza entro l'anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo non determina la perenzione del ricorso in caso di controversie aventi ad oggetto le procedure di gara d'appalto ex art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a. In presenza di un obbligo di fissazione dell'udienza di ufficio da parte del giudice, ai sensi del comma 6 dell'indicato articolo, nessuna ulteriore attività può pretendersi dal ricorrente successivamente al deposito del ricorso medesimo, (riforma Tar Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, n. 00420/2012).

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