Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2689 del 30 gennaio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di irragionevole durata del processo amministrativo, al fine di soddisfare la condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione prevista dall'art. 54 del d.l. n. 112 del 2008, è sufficiente che l'istanza di prelievo sia stata presentata, così segnalandosi l'urgenza del ricorso. Ne consegue che non è di ostacolo alla ritualità della richiesta di prelievo la circostanza che l'istanza sollecitatoria menzioni, anziché l'art. 71 del d.lgs. n. 104 del 2010, il non più vigente art. 51 del r.d. n. 642 del 1907, poiché occorre guardare al contenuto della richiesta senza fermarsi al dato formale dell'articolo di legge in essa menzionato, trattandosi della medesima istanza prevista da due fonti diacroniche.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.