Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 880 del 3 marzo 2017

(3 massime)

(massima n. 1)

Nei giudizi soggetti al regime del processo amministrativo telematico, pur volendo opinare che l'omissione del deposito della copia d'obbligo, ex art. 7, comma 4, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, non precluda l'eventuale concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a., né la conseguente fissazione obbligatoria (ex art. 56, comma 4, c.p.a.) della camera di consiglio di cui all'art. 55, comma 5, la trattazione collegiale in tale sede va comunque considerata condizionata al tempestivo deposito della copia d'obbligo nel termine dilatorio fissato da tale ultima norma (salvo dimidiazione o abbreviazione del termine stesso), sotto pena di rinvio della trattazione collegiale fino a espletato incombente (e pur se con gli effetti estintivi della misura cautelare presidenziale di cui al secondo periodo del cit. art. 56, comma 4). Il problema in esame non si pone per le eccezionali misure ex art. 61 c.p.a., posto che rispetto ad esse il codice non prevede la fissazione di un'udienza collegiale di trattazione prima dell'inizio della causa di merito. (Rinvia a nuovo ruolo).

(massima n. 2)

Nei giudizi soggetti al regime del processo amministrativo telematico, il deposito della copia cartacea d'obbligo da parte del ricorrente, ex art. 7, comma 4, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, è condizione per l'inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall'udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di cui all'art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità che, prima dell'inizio di tale decorso sia fissata detta udienza (ovvero, comunque, che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso cautelare sia trattato e definito in un'udienza camerale anteriore al completo decorso del medesimo termine); per il giudizio di merito, il deposito della copia cartacea d'obbligo è precondizione per il corretto esercizio della potestà presidenziale di cui all'art. 71, comma 3, c.p.a. (ovvero, comunque, che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso di merito sia trattato in un'udienza, pubblica o camerale, anteriore al decorso dei termine a ritroso di quaranta giorni, ovvero venti giorni nei casi di dimidiazione, di cui all'art. 73, comma 1, c.p.a.). (Rinvia a nuovo ruolo). Nei giudizi soggetti al regime del processo amministrativo telematico, il deposito della copia cartacea degli atti depositati in forma digitale, previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con L. 25 ottobre 2016, n. 197, è condizione per la fissazione dell'udienza camerale e, comunque, di trattazione dell'istanza cautelare; nel giudizio di merito è prerequisito affinché venga fissata l'udienza ex art. 71, comma 3, c.p.a., o comunque affinché il ricorso possa essere trattato in udienza. (Rinvia a nuovo ruolo).

(massima n. 3)

Nel caso in cui risulti che non sia stato effettuato da parte del ricorrente il deposito della copia cartacea d'obbligo, di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168 (o, comunque, non sia stato effettuato nel rispetto del termine dilatorio di 10 giorni liberi prima dell'odierna udienza camerale, di cui all'art. 55, comma 5, c.p.a.; ovvero è stato effettuato il deposito di copia cartacea priva della "attestazione di conformità al relativo deposito telematico" richiesta dal cit. art. 7, comma 4), la trattazione di un appello (nella specie avverso una ordinanza cautelare) va rinviata a data futura, che andrà fissata solo dopo che sia stato effettuato il deposito delle copie cartacee d'obbligo ad opera della parte ricorrente e nel rispetto del termine dilatorio ex art. 55, comma 5, cit..

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