Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 1501 del 9 marzo 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., va disposto l'annullamento della sentenza impugnata, con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado, ove a cura dell'ufficio di segreteria la fissazione dell'udienza non sia stata comunicata al ricorrente e alle parti costituite, ai sensi dell'art. 71, comma 5, dello stesso c.p.a., almeno sessanta giorni prima della data fissata.

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