Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 4576 del 15 luglio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Il nuovo testo dell'art. 35, comma ultimo, L. n. 1034 del 1971 - come modificato dall'art. 11, L. n. 205 del 2000 - prevede che "in ogni caso di rinvio" del giudizio al primo giudice questo prosegue innanzi al Tar "con fissazione d'ufficio dell'udienza pubblica, da tenere entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza con la quale si dispone il rinvio". Pertanto, un atto di riassunzione del processo, che implica nuova notifica del ricorso, si rende necessario quando c'č una modifica soggettiva delle parti o dei difensori (a seguito di interruzione del processo) o del giudice (a seguito di difetto di giurisdizione pronunciato dalla Cassazione e conseguente "translatio iudicii"), mentre č superfluo se il processo prosegue tra le parti originarie davanti al medesimo giudice amministrativo.

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