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Articolo 128 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Ambito di applicazione e definizioni

Dispositivo dell'art. 128 Codice del consumo

1. (1)Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore fra i quali la conformità dei beni al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità, le modalità di esercizio di tali rimedi e le garanzie convenzionali. A tali fini, ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, d'opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o produrre.

2. Ai fini del presente capo si intende per:

  1. a) contratto di vendita: qualsiasi contratto in base al quale il venditore trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagare il prezzo;
  2. b) consumatore: la persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
  3. c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, anche tramite altra persona che agisca in suo nome o per suo conto, utilizza i contratti di cui al comma 1, primo periodo, ivi compreso il fornitore di piattaforme se agisce per finalità che rientrano nel quadro della sua attività e quale controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali;
  4. d) produttore: il fabbricante di un bene, l'importatore di un bene nel territorio dell'Unione o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
  5. e) bene:
  6. 1) qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare; l'acqua, il gas e l'energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
  7. 2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o è interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene ("beni con elementi digitali");
  8. 3) gli animali vivi;
  9. f) contenuto digitale: i dati prodotti e forniti in formato digitale;
  10. g) servizio digitale:
  11. 1) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, memorizzare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure
  12. 2) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore o da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati;
  13. h) compatibilità: la capacità del bene di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati i beni del medesimo tipo, senza che sia necessario convertire i beni, l'hardware o il software;
  14. i) funzionalità: la capacità del bene di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo;
  15. l) interoperabilità: la capacità del bene di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i beni dello stesso tipo;
  16. m) supporto durevole: ogni strumento che permetta al consumatore o al venditore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate, in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
  17. n) garanzia convenzionale: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore (il "garante"), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;
  18. o) durabilità: la capacità dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale;
  19. p) senza spese: senza i costi necessari per rendere conformi i beni, con particolare riferimento alle spese di spedizione, di trasporto, di mano d'opera e di materiali;
  20. q) asta pubblica: metodo di vendita in cui i beni o servizi sono offerti dal venditore ai consumatori che partecipano, o ai quali è data la possibilità di partecipare personalmente all'asta, la quale si svolge mediante una trasparente procedura competitiva gestita da una casa d'aste e in cui l'aggiudicatario è tenuto all'acquisto dei beni o servizi.

3. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai contratti di fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale, i quali rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali o servizi digitali. Esse si applicano ai contenuti digitali o ai servizi digitali incorporati o interconnessi con beni, ai sensi del comma 2, lettera e), numero 2), i quali sono forniti con il bene in forza del contratto di vendita, indipendentemente dal fatto che i predetti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi. Quando è dubbio se la fornitura di un contenuto o di un servizio digitale incorporato o interconnesso faccia parte del contratto di vendita, si presume che tale fornitura rientri nel contratto di vendita.

4. Le disposizioni del presente capo non si applicano inoltre:

  1. a) al supporto materiale che funge esclusivamente da vettore del contenuto digitale;
  2. b) ai beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai, o secondo altre modalità previste dalla legge.

5. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa, anche nel caso in cui siano venduti in aste pubbliche qualora non siano state messe a disposizione dei consumatori informazioni chiare e complete circa l'inapplicabilità delle disposizioni del presente capo(2).

Note

(1) Tale disposizione è stata interamente modificata dall'art. art. 1, comma 1, del D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170.
(2) Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data.

Spiegazione dell'art. 128 Codice del consumo

La norma in esame introduce quello che è il tema di cui si occupa questa sezione del codice del consumo, ovvero:
- i contratti di vendita dei beni di consumo;
- le garanzie nella vendita dei beni di consumo.

Essa è stata oggetto di modifiche da parte del legislatore in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. n. 170 del 2021, avente ad oggetto l’attuazione
della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni.
In particolare, la suddetta direttiva UE si occupa di disciplinare alcuni aspetti dei contratti di vendita rivolti ai consumatori, tra cui la conformità dei beni, i rimedi in caso di difetti e le relative modalità di esercizio, oltre alle garanzie convenzionali.
Ai contratti di vendita vengono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché i contratti di appalto, d’opera e tutti gli altri contratti comunque volti alla fornitura di beni da fabbricare o produrre.
Il d.lgs. n. 170 del 2021 si applica ai contenuti digitali o ai servizi digitali incorporati o interconnessi con beni soltanto se sono forniti con il bene in forza del contratto di vendita.
Inoltre, le disposizioni del decreto si applicano anche alla vendita di beni usati, “tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa”.

Vengono riportate alcune definizioni che il legislatore ha ritenuto essenziali per la trattazione dell’argomento, e precisamente:
a) la nozione di “bene di consumo”: si definisce tale qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, acquistato da un consumatore. Anche le singole parti che compongono un bene, dunque, rientrano nella definizione di bene di consumo.
La disposizione, inoltre, non specifica che il bene debba essere per forza un bene materiale e, quindi, si ritiene che nella definizione vi si possa far rientrare anche la vendita di beni immateriali, come ad esempio i software o programmi per computer, mentre non vi possono rientrare:

- i beni venduti attraverso le autorità giudiziarie (ad es. i beni mobili di un debitore venduti all’asta), e ciò perchè tali beni, pur potendo avere la natura di beni di consumo, sono sottratti all’applicazione di queste regole in quanto immessi sul mercato attraverso canali non tradizionali;
- l’acqua ed il gas, a meno che non risultino confezionati per la vendita di determinate quantità (ad esempio l’acqua in bottigliette da bere);
- l’energia elettrica;

b) la nozione di “venditore”: si definisce tale qualsiasi persona, fisica o giuridica, pubblica o privata, che svolga un’attività imprenditoriale o professionale avente ad oggetto la vendita di beni di consumo, o la cui attività si svolge attraverso la conclusione di contratti di fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre (si fa riferimento anche ai contratti di permuta e di somministrazione, nonché a quelli di appalto e di opera);

c) la definizione di “garanzia convenzionale”: si considera tale qualsiasi garanzia offerta da un venditore o da un produttore in aggiunta a quella esistente per legge (c.d. garanzia legale). Più precisamente, tale forma di garanzia consiste nell’impegno da parte del venditore o produttore, senza alcun onere aggiuntivo per il consumatore, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare o intervenire sul bene di consumo, tutte le volte in cui lo stesso non corrisponda alle condizioni presenti nella garanzia o pubblicizzate.
Trattasi di uno strumento molto spesso utilizzato dal venditore o dal produttore al fine di invogliare il consumatore alla scelta del proprio prodotto in considerazione della più ampia tutela che gli viene offerta.

d) la “riparazione”: si qualifica tale qualunque intervento sul bene di consumo volto a renderlo conforme alle previsioni contenute nel contratto di vendita.

La nozione di “bene di consumo” non può estendersi ai beni immobili, anche se parte della dottrina osserva che tale esclusione non sembra giustificabile, argomentando dalla precedente collocazione della normativa nella sezione del codice civile dedicata alla vendita.

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