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Articolo 99 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Reclamo

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 99 Codice del consumo

Articolo abrogato dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79

[1. L’organizzatore e il venditore devono essere coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.

2. E’ fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.]

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