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Articolo 56 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Obblighi del professionista nel caso di recesso

Dispositivo dell'art. 56 Codice del consumo

1. Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 54. Il professionista esegue il rimborso di cui al primo periodo utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale, salvo che il consumatore abbia espressamente convenuto altrimenti e a condizione che questi non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione. È nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.

2. Fatto salvo il comma 1, il professionista non è tenuto a rimborsare i costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal professionista.

3. Salvo che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, con riguardo ai contratti di vendita, il professionista può trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto i beni oppure finché il consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.

3-bis. Per quanto riguarda i dati personali del consumatore, il professionista rispetta gli obblighi applicabili a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016(1).

3-ter. Il professionista si astiene dall'utilizzare qualsiasi contenuto, diverso dai dati personali, che è stato fornito o creato dal consumatore durante l'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista, salvo quando tale contenuto:

  1. a) è privo di utilità al di fuori del contesto del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista;
  2. b) riguarda unicamente l'attività del consumatore durante l'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista;
  3. c) è stato aggregato dal professionista ad altri dati e non può essere disaggregato o può esserlo soltanto con sforzi sproporzionati;
  4. d) è stato generato congiuntamente dal consumatore e da altre persone, e se altri consumatori possono continuare a farne uso(1).

3-quater. Fatta eccezione per le situazioni di cui al comma 3-ter, lettera a), b) o c), il professionista, su richiesta del consumatore, mette a disposizione di questi qualsiasi contenuto, diverso dai dati personali, fornito o creato dal consumatore durante l'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista(1).

3-quinquies. Il consumatore ha il diritto di recuperare dal professionista tali contenuti digitali gratuitamente e senza impedimenti, entro un lasso di tempo ragionevole e in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico(1).

3-sexies. In caso di recesso dal contratto, il professionista può impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale da parte del consumatore, in particolare rendendogli inaccessibile tale contenuto o servizio digitale o disattivando il suo account utente, fatto salvo quanto previsto al comma 3-quater(1).

Note

(1) Comma introdotto dal D. Lgs. 7 marzo 2023, n. 26.

Spiegazione dell'art. 56 Codice del consumo

In conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, sorgono precisi obblighi in capo al professionista, tra i quali quello di provvedere al rimborso di tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, comprensivi anche delle eventuali spese di consegna.
Tale obbligo costituisce un’evidente tecnica di protezione della libertà negoziale del consumatore, la quale risulterebbe compromessa se dal recesso dovesse derivarne per quest’ultimo un sacrificio economico o la perdita definitiva di quanto medio tempore versato.
Peraltro, va osservato che a seguito del recesso, le attribuzioni patrimoniali effettuate in favore del professionista risulterebbero prive di valido titolo, con conseguente diritto per i contraenti al ripristino delle antecedenti posizioni.

L’obbligo di restituzione deve essere adempiuto senza ritardo e comunque entro 14 gg. dalla data in cui il professionista viene informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto (il termine è genericamente riferito al rimborso, senza alcuna specificazione se la tempestività debba intendersi riferita all’atto di pagamento ovvero all’effettiva disponibilità della somma da parte del consumatore).
Precisa l’ultimo periodo del primo comma che qualunque pattuizione di proroga, deroga o soppressione di tale termine di 14 gg. è da considerare nulla, in quanto contraria alla libertà di esercizio del diritto di recesso; inoltre, per effetto di quanto disposto dal comma 1 n. 3 dell’art. 1219 c.c., il professionista deve intendersi costituito in mora in caso di violazione di tale termine.

In caso di esercizio del diritto di recesso il consumatore ha anche diritto ad essere rimborsato di quanto corrisposto per spese di consegna, mentre nessun rimborso gli compete per le spese che dovrà sostenere per restituire il bene al professionista.
Considerata la gratuità del recesso, il professionista non può applicare unilateralmente alcun costo né negoziare con il consumatore alcun corrispettivo per il rimborso; un’eventuale clausola negoziale di questo tipo sarebbe nulla secondo quanto disposto dal primo comma, ultimo periodo della norma in esame.
Il secondo comma precisa che se il consumatore ha scelto un tipo di consegna diverso da quello meno costoso offerto dal professionista, i costi supplementari per la consegna resteranno a carico del professionista.

Con quanto disposto al comma 3 si è voluto invece bilanciare la riduzione dei termini entro cui il professionista deve adempiere all’obbligo di rimborso, essendogli stata riconosciuta la facoltà di trattenere il rimborso finchè non abbia ricevuto i beni oppure finchè il consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito gli stessi, a seconda di quale situazione si verifichi per prima (ovviamente viene fatto salvo il caso in cui lo stesso professionista si sia offerto di curare personalmente il ritiro dei beni presso il consumatore).
Il termine legale decorre dalla data di acquisizione del possesso del bene o, se anteriore, dalla data di comunicazione di avvenuta consegna allo spedizioniere o al delegato del professionista.

Il professionista è tenuto ad effettuare il rimborso utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato inizialmente dal consumatore, e ciò proprio per garantire l’effettiva commutazione dell’attribuzione patrimoniale, senza costi di gestione.
Le parti possono di comune accordo derogare a tale regola generale, ma a condizione che il consumatore abbia manifestato il proprio consenso in tal senso in maniera espressa e che il sistema alternativo non comporti un costo come conseguenza del rimborso.
Tale accordo in deroga può essere raggiunto sia al momento di conclusione del contratto che successivamente, ovvero nel momento in cui viene esercitato il recesso.

In caso di pagamento eseguito con effetti cambiari, il professionista ha l’obbligo di restituire tali effetti, purchè non siano stati messi all’incasso.
Alla restituzione del titolo deve corrispondere il rimborso degli eventuali oneri sopportati dal consumatore per l’emissione; occorre a questo proposito evidenziare che nel caso di contratti conclusi fuori dai locali commerciali, è vietato al professionista accettare come corrispettivo titoli di credito con scadenza inferiore a quindici giorni (ciò significa che il professionista non può presentare i titoli all’incasso prima che sia decorso il termine, che poi coincide con lo spatium deliberandi concesso al consumatore per l’esercizio del recesso).

Sebbene la norma si riferisca ai soli effetti cambiari, si deve ritenere preferibile la tesi secondo cui la sua applicazione deve intendersi estesa anche agli altri titoli di credito.

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