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Articolo 19 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Ambito di applicazione

Dispositivo dell'art. 19 Codice del consumo

1. Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto, nonché alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145.

2. Il presente titolo non pregiudica:

  1. a) l'applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità od efficacia del contratto;
  2. b) l'applicazione delle disposizioni normative, comunitarie o nazionali, in materia di salute e sicurezza dei prodotti;
  3. c) l'applicazione delle disposizioni normative che determinano la competenza giurisdizionale;
  4. d) l'applicazione delle disposizioni normative relative allo stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologici o altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, per garantire livelli elevati di correttezza professionale.

3. In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente titolo e si applicano a tali aspetti specifici.

4. Il presente titolo non è applicabile in materia di certificazione e di indicazioni concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi.

Spiegazione dell'art. 19 Codice del consumo

La prima precisazione che si ritiene di dover fare leggendo la norma in esame è che le regole relative a pratiche commerciali, pubblicità ed a tutte le altre comunicazioni commerciali trovano applicazione in qualunque momento del rapporto intercorrente tra professionista e consumatore, ovvero prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa ad un prodotto o servizio.
La legge quindi espressamente prevede che anche comportamenti successivi alla vendita del prodotto possano costituire pratiche commerciali scorrette, imponendo al professionista l'obbligo di correttezza anche nella fase successiva alla stipula del contratto, e quindi nelle vicende relative alla sua esecuzione.

A quest’ultimo proposito si è affermato, ad esempio, che il ritardo nell'applicazione della disciplina in materia di cancellazione semplificata delle ipoteche riguardanti i mutui immobiliari (introdotta dall'art. 13, commi da 8 sexies ad 8 quaterdecies, del D.L. n. 7 del 2007, convertito in L. n. 40 del 2007), deve essere ascritta alla categoria delle pratiche commerciali, con la conseguenza che, in siffatte circostanze, deve farsi applicazione della norma in esame, nella parte in cui dispone appunto che possono essere pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori tutte quelle poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa ad un prodotto.

Viene poi precisato che la tutela offerta al consumatore in forza delle disposizione contenute nel titolo III, deve trovare applicazione in aggiunta (e non in sostituzione) alle diverse forme di garanzie previste da altre norme.
Pertanto, allorchè il consumatore dovesse rendersi conto che un suo diritto sia stato violato, ha due possibilità:
a) far valere le regole in tema di pratiche commerciali scorrette;
b) fare ricorso alla tutela offerta da altre leggi.
L’applicazione delle regole relative alle pratiche commerciali scorrette non preclude l’applicazione delle norme relative alla tutela della salute dei consumatori e della sicurezza dei prodotti, trattandosi di forme diverse di tutela che, se combinate tra di loro, sono in grado di offrire una maggiore garanzia ai consumatori.

La stessa combinazione di tutele può applicarsi, sempre per garantire elevati livelli di correttezza professionale, anche con riferimento alle disposizioni relative allo stabilimento o ai regimi di autorizzazione o ai codici deontologici o altre norme specifiche che riguardano le professioni regolamentate.

Il terzo comma dispone la prevalenza sulle norme contenute nel titolo in esame delle disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento, che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette.
Tale principio di specialità opera solo nei confronti degli aspetti specifici della pratica commerciale contemplati dalla legge speciale di derivazione comunitaria (ossia da norme nazionali che recepiscono norme dell’UE), ed è un principio di specialità per fattispecie e non per settori.
La disciplina generale delle pratiche commerciali scorrette non può trovare applicazione quando sussista una disciplina speciale di settore che non si limiti a regolare puntualmente e compiutamente il contenuto degli obblighi di correttezza, sotto il profilo informativo e di condotta, in una specifica materia, ma definisca anche i relativi poteri ispettivi, inibitori e sanzionatori, attribuendoli ad una Autorità settoriale.

Infine, il quarto comma precisa l’inapplicabilità delle regole contenute nel titolo in esame alla certificazione ed alle indicazioni concernenti il titolo dei metalli preziosi, in quanto destinatarie di normativa particolare.

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