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Articolo 14 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Campo di applicazione

Dispositivo dell'art. 14 Codice del consumo

1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16.

2. Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita.

3. Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura.

4. La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del prezzo per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 16.

5. La presente sezione non si applica:

  1. a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
  2. b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;
  3. c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.

Spiegazione dell'art. 14 Codice del consumo

Con questa norma il legislatore pone in capo al professionista l’obbligo di indicare il c.d. doppio prezzo, ovvero il prezzo di vendita ed il prezzo per unità di misura.
Ciò significa che i consumatori devono essere informati sia del prezzo complessivo del prodotto che del prezzo per una quantità data; l’indicazione di questo doppio prezzo non occorre nel solo caso in cui il prezzo complessivo del prodotto e quello per unità di misura coincidano, mentre i prodotti venduti senza confezione (c.d. prodotti sfusi) devono solo riportare il prezzo per unità di misura (ad esempio, se il caffè viene venduto sfuso, deve essere indicato il prezzo al Kg., mentre se viene venduto in confezione deve essere indicato sia il prezzo della singola confezione che quello per unità di misura).

Sono obbligati al rispetto di questa regola sia i rivenditori finali che tutti coloro che mettono a disposizione del consumatore questi beni esponendoli in vetrine, banchi di vendita e cataloghi promozionali.
Ovviamente l’obbligo del doppio prezzo non sussiste per i prodotti che si consumano nei luoghi in cui vengono consumati, poiché in tal caso il prezzo di vendita comprende non solo il valore del bene in sé, ma anche i servizi legati alla vendita (l’esempio che può farsi è quello del servizio al bar o al ristorante).
La medesima esclusione vale per gli oggetti che vengono esposti nelle aste, rientranti nella categorie degli oggetti d’arte e d’antiquariato.

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