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Articolo 19 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 29/04/2022]

Composizione della crisi

Dispositivo dell'art. 19 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Su istanza del debitore, formulata anche all'esito dell'audizione di cui all'articolo 18, il collegio fissa un termine non superiore a novanta giorni, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori novanta giorni solo in caso di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative.

2. Il collegio procede nel più breve tempo possibile ad acquisire dal debitore, o su sua richiesta a predisporre, anche mediante suddivisione dei compiti tra i suoi componenti sulla base delle diverse competenze e professionalità, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonché un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione. Il collegio può acquisire dal debitore tutti i documenti ritenuti utili.

3. Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo, il collegio, se almeno uno dei suoi componenti è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), procede, su richiesta del debitore, ad attestare la veridicità dei dati aziendali.

4. L'accordo con i creditori deve avere forma scritta, è depositato presso l'organismo e non è estensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L'accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento e, su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, è iscritto nel registro delle imprese.

4-bis. Quando, in pendenza del termine fissato ai sensi del comma 1, e di quello assegnato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, viene presentata da soggetti diversi dal debitore domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la domanda viene definita dal tribunale all'esito del decorso dei termini medesimi, ma in pendenza il tribunale può compiere le attività istruttorie ritenute necessarie(1).

Note

(1) Il comma 4-bis è stato inserito dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

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