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Articolo 979 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Durata

Dispositivo dell'art. 979 Codice Civile

La durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario(1).

L'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trent'anni(2).

Note

(1) L'usufrutto presenta, a differenza degli altri diritti reali di godimento, la peculiarità della durata limitata nel tempo.
E', peraltro, contemplata l'ipotesi dell'usufrutto congiuntivo, tramite l'attribuzione a più soggetti del diritto in oggetto, e con la possibilità di attribuire la quota spettante ad uno degli usufruttuari a quelli superstiti, senza, dunque, ricadere in un'ipotesi di nuda proprietà (art. 678 del c.c.).
E' ammissibile, inoltre, il c.d. usufrutto successivo, purché costituito tra vivi e a titolo oneroso (artt. 698 e 796), il quale implica che il diritto in esame spetti all'inizio ad un primo soggetto, per, poi, trasferirsi, dopo la morte di quest'ultimo ad una seconda persona, se superstite, poi ancora ad una successiva, etc.
(2) I giudici hanno specificato che il divieto non riguarda gli enti pubblici e l'ipotesi in cui lo stabile faccia parte del suo patrimonio indisponibile, sia, cioè, soggetto alla disciplina della pubblica utilità, dalla quale può smarcarsi soltanto nei casi previsti dalla legge. Ne è esempio l'ipotesi in cui l'immobile sia deputato a finalità di pubblico ufficio.

Ratio Legis

L'usufrutto ha una durata temporanea per impedire la «disgregazione della proprietà», allo scopo di favorire la libera circolazione dei beni.

Brocardi

Perpetuus nulli datur usus

Spiegazione dell'art. 979 Codice Civile

La temporaneità dell'usufrutto

Carattere essenziale dell'usufrutto è la temporaneità, non potendosi ammettere che la separazione fra nuda proprietà e usufrutto possa durare in perpetuo. Ma tale carattere è accentuato dalla legge, la quale inderogabilmente stabilisce il termine massimo di durata del diritto, che per le persone fisiche coincide con la morte e per le persone giuridiche non può superare il trentennio, salvo che non si verifichi prima l'estinzione dell'ente. La Commissione Reale aveva proposto una notevole innovazione con una norma che concedeva alle parti di stipulare la durata dell'usufrutto per un termine non superiore a trent'anni, nel qual caso, se l'usufruttuario fosse morto prima della scadenza del termine, l'usufrutto si sarebbe trasmesso agli eredi per il tempo residuo. La proposta, che pure era stata approvata dalla Commissione delle Ass. Leg. ed era ispirata al fine di favorire le iniziative dell'usufruttuario per una migliore utilizzazione della cosa, non è stata accolta nel testo legislativo, essendo sembrato « antieconomico consentire un prolungamento dello stato di disintegrazione della proprietà, nel quale il titolare di questo diritto non ne ha l'esercizio ».


La morte dell'usufruttuario. Usufrutto congiuntivo e successivo

Quando le parti o il testatore hanno apposto un termine alla durata dell'usufrutto, è chiaro che l'estinzione del diritto per scadenza del termine è subordinata al fatto che prima non si sia verificata la morte dell'usufruttuario. Il codice del 1865 stabiliva (art. 517) che se il termine fosse stato stabilito con riferimento al raggiungimento di una data età da parte di una terza persona, l'usufrutto continuava, malgrado la morte di questa, fino al tempo in cui essa avrebbe raggiunto l’ età determinata. La norma non è stata riprodotta nel nuovo codice probabilmente perché la questione è sembrata di natura essenzialmente interpretativa e come tale da affidarsi all'apprezzamento del giudice. Ma non v’è dubbio che normalmente l'intento pratico delle parti sarà nel senso di non condizionare la durata dell'usufrutto alla permanenza in vita del terzo.

Alla morte dell'usufruttuario va parificata, ai fini della consolidazione della proprietà e dell'usufrutto, la dichiarazione di morte presunta del titolare dell' usufrutto (art. 58 del c.c.), salva la possibilità che, per effetto del ritorno del presunto morto, si consideri non avvenuta l’ estinzione dell'usufrutto medesimo.

Il principio per cui l'usufrutto si estingue in ogni caso con la morte dell'usufruttuario deve essere ulteriormente precisato per il caso in cui il diritto sia stato attribuito congiuntamente o successivamente a più persone. Se l'usufrutto è attribuito congiuntamente a più persone, il principio generale è che con la morte di ciascuna di esse l'usufrutto si estingue pro parte. Ma se l'usufrutto congiuntivo su una cosa è stato costituito mediante disposizione testamentaria e il testatore non ha diversamente disposto, allora opera l'accrescimento e perciò l'usufrutto si estingue soltanto con la morte dell'ultimo dei cousufruttuari (art. 678 del c.c.). Se invece l'usufrutto congiuntivo e costituito per atto inter vivos a titolo gratuito, l'accrescimento può operare solo se è stato disposto dal donante nel contratto di donazione (art. 796 del c.c.). Altrettanto si può dire, malgrado la questione non sia pacifica, nel caso in cui il titolo costitutivo dell' usufrutto sia un contratto a titolo oneroso: in tal caso non pare si debba escludere che d’ accordo fra ii costituente e i cousufruttuari si possa stabilire che operi 1' accrescimento.

Se la legge ammettesse incondizionatamente la validità dell'usufrutto successivo, allora il carattere di temporaneità del diritto e la correlativa esigenza di limitare nel tempo la disintegrazione della proprietà sarebbero gravemente pregiudicate. Perciò la legge è piuttosto ostile ad ammettere l'usufrutto successivo. Questo non può essere costituito per disposizione testamentaria (art. 224 del Libro delle Successioni) ed è ammesso in limiti ben definiti nel caso di donazione con riserva di usufrutto (art. 796 del c.c.). È da ritenersi che quest'ultima norma secondo la quale « è permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone ma non successivamente trovi applicazione anche al caso in cui si tratti di donazione di usufrutto che il proprietario faccia a un terzo ». Probabilmente però il divieto dell'usufrutto successivo non ha senso nei contratti a titolo oneroso, quando i successivi usufruttuari sono persone determinate che prendono parte direttamente al contratto ovvero sono beneficiari di un'attribuzione a loro favore.

Quando l'usufruttuario è una persona giuridica, l'usufrutto, come si è accennato, non può avere una durata maggiore del trentennio e a tale durata si riduce l'usufrutto che sia stato stabilito per un termine maggiore. Naturalmente se prima dello scadere del termine la persona giuridica si estingue, anche l'usufrutto si estingue. Non si produce invece l'effetto estintivo del diritto di usufrutto nel caso di trasformazione dell'ente (art. 26 del c.c.).

Si può dubitare se la limitazione dell' usufrutto al trentennio operi anche nel caso in cui l'usufrutto sia costituito a favore di una società commerciale: problema questo che viene complicato dal nuovo sistema del codice che, se riconosce espressamente la personalità giuridica alle società per azioni e a quelle a responsabilità limitata con effetto dal momento della iscrizione di esse nel registro delle società (art. 2463 del c.c. e ss.), sembra escluda la personalità per gli altri tipi di società.

Ora per quanto riguarda le società considerate come persone giuridiche non vi è dubbio che il limite del trentennio trovi senz'altro la sua applicazione sia nel caso di usufrutto costituito da un estraneo a favore della società a titolo gratuito od oneroso, sia nel caso di usufrutto che rappresenti il conferimento di uno dei soci.

Invece per quanto riguarda le società che non sono persone giuridiche l'usufrutto si deve intendere costituito a favore di tutti i soci (il che non può essere in contrasto con l'autonomia patrimoniale che pure a quelle società e riconosciuta) e perciò durerà sino allo scioglimento della società ovvero sino al momento in cui muoiono tutti i soci che ne erano stati investiti (o quelli la cui morte importa scioglimento della società) fra i quali opererà, in base al normale intento) delle parti, l'accrescimento.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

468 Una notevole modificazione rispetto al codice del 1865 apportava il progetto della Commissione Reale (art. 113, secondo comma), consentendo di fissare alla durata dell'usufrutto un termine, non superiore ai trent'anni, indipendente dalla vita del titolare, di modo che, se questi fosse morto prima della scadenza del termine, l'usufrutto si sarebbe trasmesso agli eredi per li tempo residuo. L'innovazione, per quanto ispirata alla finalità di incoraggiare iniziative dirette alla migliore utilizzazione della cosa, non mi è sembrata meritevole di accoglimento: ho preferito tener fermo il principio tradizionale che lega l'usufrutto alla vita dell'usufruttuario e non ammetterne la trasmissibilità ereditaria. Ho considerato anti-economico consentire un prolungamento dello stato di disintegrazione della proprietà, nel quale il titolare di questo diritto non ne ha l'esercizio.

Massime relative all'art. 979 Codice Civile

Cass. civ. n. 193/2020

In tema di condominio il diritto reale d'uso istituito in favore di una persona giuridica, a mente degli artt. 1026 e 979 c.c., non può superare il trentennio. Né può ipotizzarsi la costituzione di un uso reale atipico, esclusivo e perpetuo, che priverebbe del tutto di utilità la proprietà e darebbe vita a un diritto reale incompatibile con l'ordinamento.

Cass. civ. n. 8911/2016

A norma degli artt. 979 e 980 c.c. la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario o, qualora sia concesso "pro quota" ad una pluralità di soggetti (e in assenza di usufrutto congiuntivo, che comporta l'accrescimento a favore dei superstiti), quella di ciascuno di essi per la quota attribuita; l'usufruttuario, peraltro, con atto "inter vivos", può cedere il suo diritto (o la quota a lui spettante) per un certo tempo o per tutta la sua durata, sicché, in tale evenienza, il diritto limitato di godimento è suscettibile di successione "mortis causa" ove il cessionario deceda prima del cedente, perdurando fino a quando rimanga in vita quest'ultimo.

Cass. civ. n. 10453/2011

L'istituto dell'usufrutto perpetuo di cui al codice civile del 1865 non è più previsto dal codice civile vigente, il cui art. 979, secondo comma, stabilisce che l'usufrutto non può avere una durata maggiore di trent'anni se costituito a favore di una persona giuridica; pertanto - poiché l'art. 252 disp. att. c.c. dispone che, quando per l'esercizio di un diritto o per la prescrizione o per l'usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello fissato dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applichi anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente, con decorrenze diverse a seconda del diritto in questione - il diritto di usufrutto perpetuo, convertito in usufrutto trentennale, comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941 e si estingue, perciò, in data 28 ottobre 1971.

Cass. civ. n. 4376/2002

A norma degli artt. 979 e 980 c.c. la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario, il quale, peraltro, può cedere il suo diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata. La temporaneità del diritto, pertanto, esclude che esso possa formare oggetto di disposizione testamentaria o ricadere nell'ambito di una successione mortis causa; tuttavia, una volta che l'usufrutto sia stato ceduto per atto inter vivos, esso, fino alla morte dell'originario e primo usufruttuario, si rende suscettibile di successione mortis causa ove l'originario cessionario deceda prima del cedente, e, se il concessionario in questione non ne abbia disposto per atto di ultima volontà esso si trasmette per legge agli eredi dello stesso (ed è suscettibile di successive trasmissioni mortis causa), non essendosi estinto e continuando a far parte del patrimonio relitto fino alla sua estinzione per morte del primo usufruttuario.

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Consulenze legali
relative all'articolo 979 Codice Civile

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P. D. chiede
martedì 15/03/2022 - Sardegna
“Buongiorno,
a Tizia è stato fatto un accertamento IMU relativo ad un appartamento, attualmente in usufrutto della Signorina Caia.
Usufrutto succeduto alla morte della madre Sempronia (prima usufruttuaria con atto di vendita a suo tempo fatto e che prevedeva la continuità del usufrutto a favore della figlia, Caia, disabile).
La Signorina Caia è invalida al 100% ed è gestita da amministratore di sostegno.
Per regole di successione difficili da interpretare , visto che l’usufrutto era ed è completo, sembrerebbe che parte dell’appartamento sia in disponibilità oltre che di proprietà, di Tizia e del fratello Filano e della sorella Mevia.
Per questo viene richiesto dal comune il pagamento, agli eredi della nuda proprietà, di una quota parziale del IMU relativo pur essendoci l'usufrutto passato automaticamente, nell'atto di vendita a suo tempo fatto, dalla madre Sempronia, alla figlia disabile, Caia.
Esiste una norma che riduca il diritto di usufrutto solo perché la prima usufruttuaria è deceduta ed è subentrata, come usufruttuaria, la figlia disabile che abita nell'appartamento? Riteniamo che nessun importo sia da richiedere agli eredi della nuda proprietà.
A prescindere, comunque, dalla riduzione del diritto di usufrutto di Caia.

Distinti saluti”
Consulenza legale i 24/03/2022
Visionando l’atto di vendita del 1989 e confrontandolo con la situazione attuale di cui alla visura del 2020 che ci avete fornito, possiamo ipotizzare la seguente situazione, limitatamente all’immobile al primo piano (immobile indicato al n. 2 della visura): l’immobile, inizialmente di proprietà di Sempronia, madre di Caia, veniva dalla stessa venduto nel 1989 (come da atto di vendita allegato) alla figlia Caia; successivamente pare che Tizia, Filano e Mevia abbiano acquistato (per compravendita o a qualsiasi titolo, anche per eventuale successione) la nuda proprietà dell’immobile, lasciando l’usufrutto del medesimo così come era già diviso in precedenza, pertanto al 50% a Caia e al restante 50% a Sempronia.
Alla morte di Sempronia è stato effettuato il cosiddetto Ricongiungimento di Usufrutto, termine con il quale si intende la comunicazione all’Agenzia delle Entrate (AdE) – Territorio della decadenza e/o estinzione di un preesistente diritto di usufrutto su un determinato bene.

È bene precisare, infatti, che ai sensi dell’art. 979 del c.c., comma 1, la durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario; pertanto, con il decesso di quest’ultimo, il proprio diritto di usufrutto si estingue per legge e il nudo proprietario riacquista la piena proprietà dell’immobile o della porzione di immobile.

Al decesso di Sempronia, di conseguenza, la sua quota del 50% (3/6) di usufrutto si è estinta e, pertanto, con il ricongiungimento di usufrutto, si è trasferita pro quota ai nudi proprietari, Tizia, Filano e Mevia; in questo modo questi ultimi sono diventati titolari di un diritto di piena proprietà sull’immobile per 1/6 ciascuno, nonché della nuda proprietà per 1/6 ciascuno; al contempo, Caia è rimasta titolare dei 3/6 del diritto di usufrutto, non avendo potuto acquistare per successione ereditaria (per previsione legislativa) la residua quota di 3/6 della madre Sempronia.

Per tali ragioni, la pretesa del Comune relativa al pagamento della quota di IMU spettante al titolare di un diritto di piena proprietà (Tizia, Filano e Mevia) è giustificata e il pagamento è effettivamente dovuto.


ANGELA M. L. chiede
lunedì 24/05/2021 - Puglia
“Gentile redazione,
sono nuda proprietaria di due immobili di cui uno è usufruttuario al 100% mio padre, mentre l'altro 1/3 mio padre, 1/3 io ed 1/3 mio fratello.
Il terzo di mio padre del secondo immobile, relativo ad un' unità fittata, è stato inizialmente pignorato con un procedimento presso terzi; attualmente tutti gli usufrutti di mio padre risultano ipotecati.
Purtroppo mio padre ha contratto molti debiti con l'erario e probabilmente anche con la banca.
I suddetti immobili li ho acquisiti in prima battuta nel 2009 con la donazione della sola nuda proprietà di mio padre a me e mio fratello, e successivamente con le divisioni nel 2017 attraverso le quali io e mio fratello abbiamo concordato che alla morte di mio padre il suo terzo di usufrutto dei miei immobili di cui sono nuda proprietaria passa a me e viceversa la mia parte di usufrutto presente sui suoi immobili di cui è nodo proprietario passa a lui.
Alla luce di tutto ciò, a cosa vado incontro alla morte di mio padre?
Che fine fanno i debiti e come devono essere estinti?
Certa di un vostro riscontro, porgo cordiali saluti.”
Consulenza legale i 31/05/2021
Sulla base di quanto viene detto nel quesito gli immobili di cui si discute sono due, e precisamente:
  1. Immobile A:
nuda proprietà: la figlia
usufrutto: il padre
  1. Immobile B:
nuda proprietà: la figlia
usufrutto: 1/3 ciascuno la figlia, il fratello, il padre.

Ciò che è stato sottoposto a procedura esecutiva è il diritto di usufrutto che il padre ha sia sull’immobile A che sull’immobile B.

Nel quesito viene detto che il padre ha accumulato nel corso del tempo molti debiti sia con il fisco che con creditori privati (banca), mentre per quanto concerne la titolarità in capo ai figli della nuda proprietà degli immobili, la stessa risulterebbe discendere da un atto di donazione stipulato nell’anno 2009 e per effetto del quale il padre ha trasferito agli stessi la nuda proprietà di entrambi gli immobili, riservandosi l’usufrutto per intero sull’immobile A ed in ragione di un terzo indiviso sull’immobile B.

Ora, tralasciando il riferimento poco chiaro alla divisione del 2017 (che eventualmente ci si riserva di esaminare), il timore che si ha è che si possa essere in qualche modo chiamati a rispondere dei debiti del padre al momento della sua morte.
Si tratta, tuttavia, di un timore infondato, in quanto il padre è titolare soltanto del diritto di usufrutto, il quale per sua natura non può avere durata oltre la vita di colui che ne è titolare (così art. 979 del c.c. comma 1).
Pertanto, alla morte del padre il diritto di usufrutto si estinguerà ed i figli, fino ad allora nudi proprietari, diventeranno automaticamente ed ex lege pieni proprietari di entrambi gli immobili (ovvero ciascuno dell’immobile che gli è stato probabilmente assegnato in forza del citato atto di divisione del 2017).

Non essendo il padre titolare di alcun altro bene o diritto e, dunque, non essendovi un attivo ereditario (ma solo passività), la soluzione più saggia non può che essere quella di rinunciare all’eredità del padre, ovvero, qualora dovesse esservi qualche bene, di accettare con beneficio di inventario.
In questo modo non si potrà essere costretti a rispondere dei debiti del defunto padre (nel caso di rinunzia) ovvero se ne dovrà rispondere soltanto con i beni rinvenuti nel suo patrimonio (in caso di accettazione con beneficio di inventario).

A ciò si aggiunga un’altra considerazione che va a vantaggio dei figli donatari: i creditori del padre avrebbero avuto il diritto di esercitare la c.d. azione revocatoria ordinaria, diritto che ormai hanno perso per intervenuta prescrizione della relativa azione.
Lo scopo dell’azione revocatoria ordinaria (così definita per distinguerla da quella fallimentare) è, infatti, quello di far dichiarare dal giudice l’inefficacia, rispetto al creditore che la esercita, degli atti dispositivi compiuti dal debitore (la donazione ai figli della nuda proprietà è un atto dispositivo).
La sentenza di accoglimento della domanda revocatoria avrebbe come conseguenza quella di consentire al creditore di espropriare i beni alienati a terzi dal suo debitore, pur rimanendo questi nella disponibilità del terzo, almeno fino alla vendita coattiva, sul ricavato della quale il creditore potrà soddisfarsi.
Pertanto, nel caso di specie, i creditori del padre, a seguito dell’esercizio della suddetta azione, avrebbero potuto pignorare la piena proprietà di entrambi gli immobili A e B e non limitarsi a pignorare il solo usufrutto, diritto che, come già detto, si estinguerà alla morte del suo titolare (venendo anche meno l’efficacia dei pignoramenti già eseguiti).

Il codice civile, tuttavia, stabilisce che vi è un termine massimo entro cui poter esercitare tale azione (c.d. termine di prescrizione), fissandolo in cinque anni dalla data dell’atto; a tal proposito la giurisprudenza ha chiarito che, per il computo del termine iniziale, bisognerà far riferimento non alla data della stipula dell’atto dispositivo ma a quella della sua trascrizione nei pubblici registri.

Tornando al caso della donazione, pertanto, il termine iniziale sarà quello della data in cui tale atto è stato trascritto nei Registri Immobiliari, poiché è dal quel momento che l’atto viene portato a conoscenza dei terzi.
Considerato che l’atto è stato stipulato nel 2009 e che nel corso del medesimo anno è stato anche trascritto, risulta abbondantemente prescritto il termine per l’esercizio dell’azione revocatoria e, pertanto, i figli nulla avranno da temere anche sotto questo aspetto.


Paolo B. chiede
domenica 18/03/2018 - Emilia-Romagna
“Immobile civile acquistato con rogito del 1981 da parte di 2 soggetti aventi al 50% la nuda proprietà e la presenza di 3 soggetti con diritto di usufrutto. Questi ultimi acquistano per l'usufrutto con la condizione di " usufrutto generale fra loro congiuntivo e successivo".
Sulla base della suddetta condizione alla morte di uno degli usufruttuari, e così via per i successivi, il diritto di usufrutto del deceduto si estende ai restanti usufruttuari o avviene di volta in volta il consolidamento con la nuda proprietà?
Cordiali saluti.
P. B.”
Consulenza legale i 20/03/2018
L’usufrutto fa parte dei diritti reali su cosa altrui.
Tale istituto è disciplinato dagli articoli 978 e seguenti del codice civile e consiste nella facoltà di godimento di un bene che appartiene al nudo proprietario.

Quando ci sono più usufruttuari contemporaneamente si parla di cousufrutto.

Quando invece il nudo proprietario attribuisce il diritto di usufrutto ad un soggetto e, successivamente, alla morte di questo, ad un altro, si parla di usufrutto successivo. Tale fattispecie è oggetto di divieto nel nostro codice civile sia all’art. 698 c.c. qualora si tratti di disposizioni testamentarie sia all’art.796 c.c. in ipotesi di donazione.
Tale divieto, tuttavia, non sussiste per gli atti inter vivos diversi dalla donazione. Ciò è stato ribadito anche dalla Suprema Corte nella sentenza n. 7710/2016 secondo cui “l'usufrutto successivo "improprio", che ricorre allorché il costituente trasferisca, per atto "inter vivos" diverso dalla donazione, la nuda proprietà di un immobile, riservando a sé e, per il periodo successivo alla propria morte, ad uno o più terzi, l'usufrutto sul bene, così da farne coincidere la durata con la vita del più longevo degli usufruttuari, è ammissibile e resta sottratto al divieto di cui all'art. 698 c.c., in quanto la fattispecie negoziale costitutiva dei diversi usufrutti si perfeziona con la conclusione del contratto, rappresentando la premorienza del costituente un fatto puramente accidentale e non causale rispetto alla produzione degli effetti. “

L’usufrutto congiuntivo è invece una particolare figura di cousufrutto (usufrutto di più soggetti assieme) la cui caratteristica consiste nell’accrescimento della quota da un cousufruttuario all’altro in caso di morte. In sostanza, quindi, si verifica l’accrescimento della corrispondente quota in favore degli altri usufruttuari superstiti.
Tale principio è desumibile dall’art. 678 del codice civile ma è valido anche per gli atti tra vivi (come un contratto di compravendita).
Sul punto, citiamo una massima della Corte di Cassazione secondo cui: “In tema di usufrutto congiuntivo - quale istituto caratterizzato dal diritto di accrescimento tra i contitolari, tale da impedire la consolidazione di qualsiasi quota dell'usufrutto con la nuda proprietà finché rimane in vita almeno uno dei contitolari originari - anche l'atto "inter vivos" a titolo oneroso, oltre che il legato, può costituire la fonte del diritto di accrescimento tra cousufruttuari, ove siffatto diritto sia previsto in modo inequivoco (pur se implicitamente) dalla concorde volontà delle parti risultante dall'atto costitutivo” (Cass. n. 24108/2011).

Ciò precisato, andiamo a rispondere alla domanda contenuta nel quesito.
Nell’atto notarile del 1981 si fa espressa menzione di usufrutto “congiuntivo e successivo”. Leggiamo anche che l’immobile è stato “acquistato”, e dobbiamo pertanto presumere si tratti di un contratto di compravendita (per il quale non valgono i divieti normativi sopra citati).
Dunque, appare pacifico che alla morte di uno degli usufruttuari il diritto di usufrutto, come sopra specificato, si accresca ai restanti usufruttuari. Ciò chiaramente finché rimanga in vita almeno uno degli usufruttuari originari, considerato che per espressa previsione normativa (art. 979 c.c.) “la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario”. Soltanto alla morte dell’ultimo usufruttuario si avrà l’estinzione dell’usufrutto ed il consolidamento con la nuda proprietà.