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Articolo 26 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Coordinamento di attivitā e unificazione di amministrazione

Dispositivo dell'art. 26 Codice Civile

L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore [28, co. 3].

Spiegazione dell'art. 26 Codice Civile

Generalmente, il legislatore tende ad evitare l'intromissione nella gestione amministrativa delle fondazioni, mirando invece al rispetto della volontà del fondatore. Viene però concesso il potere di coordinamento (gestorio) ed unificazione (amministrativo-patrimoniale) all'autorità governativa competente, per ragioni di economia dei mezzi adoperati tra fondazioni aventi medesime finalità, pur tendenzialmente evitando stravolgimenti nell'oggetto statutario o nell'atto di fondazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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