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Articolo 2772 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Crediti per tributi indiretti

Dispositivo dell'art. 2772 Codice Civile

(1)Hanno pure privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto, nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili(2), sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce [2780 nn. 4 e 5].

I crediti dello Stato, derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, hanno privilegio, in caso di responsabilità solidale del cessionario, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato.

Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa, verso il cessionario ed il committente, previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.

Il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili.

Per le imposte suppletive il privilegio non si può neppure esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.

Lo stesso privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione(3), non ha effetto a danno dei creditori del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, né ha effetto a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.

Note

(1) Questo articolo è stato così modificato ex art. 8, L. 29 luglio 1975, n. 426.
(2) Questa imposta è stata soppressa in virtù dell'art. 17, commi 6 e 7, D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in vigore dall'1 gennaio 1993, anche se tuttavia, ex art. 8, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) continua ad essere dovuta nell'ipotesi in cui il presupposto di applicazione si sia verificato in un momento anteriore alla data suddetta. Si faccia comunque riferimento, per quanto riguarda la disciplina previgente, all'art. 28, d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili).
(3) Tale imposta era stata cancellata dall'art. 13, comma 1, L. 18 ottobre 2001, n. 383, inerentemente alle successioni aperte e alle donazioni effettuate posteriormente alla data del 25 ottobre dello stesso anno.
Con la legge n. 286/2006, che ha convertito in legge il D.L. 262/2006, e che poi è stata emendata dalla legge 296/2006, la Finanziaria per il 2007, è stato disposto il ritorno in vigore dell’imposta di successione e donazione con una “architettura” che, tranne alcuni “particolari”, rappresenta una riedizione del quadro normativo che era stato soppresso dalla legge 383/2001.

Ratio Legis

La norma in commento pone ulteriori privilegi su determinati crediti, derogando ancora una volta alla par condicio creditorum, ora in tema di beni immobili.

Spiegazione dell'art. 2772 Codice Civile

Beni sui quali può esercitarsi il privilegio. Conflitto con i diritti dei terzi

Questo articolo riproduce in sostanza le disposizioni dell'arti­colo 1962, 2° e 3° comma del codice del 1865, migliorandone però la forma e chiarendone alcuni punti che avevano dato luogo a controversia.

Il privilegio compete a qualunque tributo indiretto, particolarmente ai crediti per imposta di registro e successione, riguardo ai quali esso ha più frequente occasione di manifestarsi. Ne fanno espresso richiamo le relative leggi speciali (art. 97 R. D. 3o dicembre 1923, n. 3269, sull'imposta di registro, e art. 68 R. D. 3o dicembre 1923, n. 3270, sull’imposta di successione).

Questo privilegio, a differenza di quello per tributo fondiario, non può farsi valere sopra immobili diversi da quello al quale si riferisce, nè sui frutti separatamente nè, infine, in pregiudizio dei diritti che i terzi avessero acquistato anteriormente all'atto o fatto che ha dato luogo all'imposizione del tributo. Fra tali diritti vanno comprese anche le ipoteche, in deroga alla disposizione generale dell'art, 2748, 20 comma Al contrario il privilegio può, di regola, eser­citarsi in pregiudizio dei diritti acquistati posteriormente, il che importa ch'esso segue l'immobile anche presso il terzo possessore.


Imposta di registro : tassa suppletiva. Maggior valore accertato nel giudizio di stima

Una eccezione però alla regola testè enunciata contiene l'ultima parte del primo comma dell'articolo, per quel che si riferisce alla imposta suppletiva di registro. Ivi infatti è detto che ir privilegio non pilò eser­citarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi dopo la registra­zione dell'atto. Il codice del 1865, in proposito, stabiliva che il privi­legio non potesse farsi valere « contro i terzi possessori dell'immobile per supplemento di tassa» : dicitura questa che aveva fatto sorgere il dubbio in dottrina e in giurisprudenza se essa volesse riferirsi alla cosi detta tassa complementare (a quella cioè che non potè essere integral­mente liquidata al momento della registrazione dell'atto, per mancanza degli elementi relativi) o a quella suppletiva (non percepita all'atto della registrazione per errore od omissione dell'ufficio di registro) o ad entrambe: Il nuovo codice ha risoluto il dubbio nel senso più razionale, nel senso cioè che la prevalenza del diritto del terzo. (e non soltanto dei terzo possessore, ma di chiunque altro avesse acquistato diritti l'immobile) abbia luogo solo nel caso di imposta suppletiva, mentre per quella complementare il privilegio può esercitarsi in pregiudizio dei diritti suddetti.

Deve ritenersi imposta complementare, ed usufruisce quindi del trattamento testè indicato, la tassa di registro « dovuta sul maggior valore accertato nel giudizio di stima» (art. 97 legge sul registro). Questa locuzione della legge speciale ha fatto sorgere il dubbio se essa comporti l'applicazione del privilegio anche quando l'accertamento del maggior valore sia il risultato di un concordato, anziché di una perizia giudi­ziale : e il dubbio permane anche sotto l'impero del nuovo codice, che non contiene alcun chiarimento in proposito. Noi, argomentando dallo spi­rito della legge, siamo per l'ammissione del privilegio anche nel caso di concordato.


Privilegio dell'imposta di successione : separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede

Per quanto riguarda in modo particolare l'imposta di succes­sione, il secondo comma dell'articolo in esame, riproducendo la disposizione del 30 comma dell'art. 1962 del codice precedente, stabilisce che il privilegio non ha effetto a danno dei creditori del defunto che hanno eser­citato il diritto di separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede. I,a disposizione parla solo di creditori, non pure di legatari. Questi perciò non potrebbero avvantaggiarsene ; come non potrebbero neppure avvantaggiarsene i creditori del defunto, in caso di eredità beneficiata, che non si fossero avvalsi del diritto di domandare la sepa­razione dei patrimoni.


Surroga nel privilegio delle imposte di registro e di successione

Le leggi di registro e di successione dichiarano che tutti coloro che hanno pagata l'imposta per conto delle parti obbligate s'intendono subentrati in tutte le ragioni, azioni e privilegi dell'amministrazione. È questo un caso di surroga­zione che funziona anche fuori dei casi ammessi dalla legge comune (art. 1253 del cod. del 1865, e 1203 del nuovo codice civile).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2772 Codice Civile

Cass. civ. n. 10580/2007

In tema di INVIM, il privilegio speciale a favore dello Stato sull'immobile trasferito, previsto dall'art. 2772, primo comma, c.c. e dall'art. 28 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, a garanzia del credito per imposta, soprattasse ed interessi, si concreta in un rapporto diretto fra il creditore e l'immobile, che prescinde dalla persona del debitore, con la conseguenza che la garanzia segue per sua natura le sorti del credito al quale è legata, e perdura fino a quando l'obbligazione non sia estinta per pagamento o prescrizione. Il relativo diritto può pertanto essere esercitato anche in pregiudizio dei diritti successivamente acquistati dai terzi subacquirenti o aventi causa dell'acquirente, i quali, pur non essendo debitori né responsabili del pagamento dell'imposta, sono soggetti all'esecuzione per il debito altrui, escluse le imposte suppletive, fino a concorrenza del valore dell'immobile e senza beneficium excussionis non essendo questo un istituto di carattere generale, ma con diritto di rivalsa nei confronti dell'alienante.

Cass. civ. n. 11357/2003

II privilegio speciale sugli immobili, previsto dall'art. 2772 c.c., che assiste i crediti dello Stato per i tributi indiretti nonché quelli relativi all'applicazione dell'INVIM. si estingue, secondo l'art. 56, quarto comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, applicabile anche all'INVIM in forza del rinvio operato dall'art. 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione, senza che possa distinguersi tra imposta principale, complementare o suppletiva, operando l'estinzione qualunque sia la natura del tributo, e quindi anche se sia in corso il procedimento per la determinazione dei valori e non vi sia stata, ai sensi dell'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 131 del 1986, decadenza dell'azione della finanza nei confronti dell'alienante, soggetto passivo dell'imposta.

Cass. civ. n. 1484/1999

La posizione del terzo acquirente di un immobile gravato dal privilegio di cui all'art. 45, secondo comma, D.P.R. 637/72 (ora art. 41, primo comma, D.L.vo 346/90), in relazione all'art. 2772 c.c. (garanzia del credito d'imposta) è del tutto assimilabile a quella del terzo proprietario di immobile oggetto di ipoteca - soggetto che, al pari del primo, non può considerarsi personalmente obbligato, pur essendo assoggettabile all'azione esecutiva del creditore - e diverge, pertanto, da quella del responsabile d'imposta di cui all'art. 64 D.P.R. 600/73, con la conseguenza che egli non può essere chiamato a rispondere, in qualità di obbligato (o di coobbligato), del debito d'imposta, essendo il suo vincolo limitato al bene gravato dalla garanzia, da destinarsi prioritariamente al soddisfacimento del credito privilegiato.

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relative all'articolo 2772 Codice Civile

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P. S. chiede
martedì 09/04/2024
“Buongiorno, sempre in materia di eredità giacente avrei la necessità di avere conferma di quanto vado brevemente ad esporre.
(A) sorella della de cuius (B) è stata esclusa dal testamento pubblico ed a seguito di un precedente giudizio di divisione, conseguente all'accettazione della eredità della madre di A e B, ha dovuto sostenere spese legali ed erariali anche per la quota della sorella tra cui:
- la quota dei compensi al CTU geometra ed al curatore nominati dal Tribunale per la stima del compendio ereditario e per la gestione della eredità della madre di A e B defunta;
- la quota di imposta di registro seguita all’ordinanza divisionale;
- la quota dell’imposta di successione spettante alla de cuius B ma che sta sostenendo A.
Qualora tali spese fossero state precisate direttamente alla curatela dai professionisti e dall'Erario lo sarebbero state con privilegio ex art. 2751-bis comma 1 n. 2 c.c. per i compendi professionali ed ex art. 2772 c.c. per le imposte indirette (ipotecarie, catastali e di successione) da parte dell'Erario. In realtà tali spese sono già state tutte sostenute dalla sorella ancora in vita A per cui ritengo che, vista la natura delle stesse possano essere oggetto di surroga nei diritti dei creditori e quindi assumere natura privilegiata.
In applicazione dell’art. 1203 c.c., la sorella B potrebbe a mio avviso godere di tutte le prerogative afferenti al credito tra le quali anche la natura privilegiata, dal momento che la norma dell’art. 1203 cod. civ. è univoca nel dichiararsi «a vantaggio», e non già a danno, del solvens non potendo togliere a quest’ultimo i «vantaggi», che risultano connessi alla posizione propria del creditore.
Riterrei pertanto corretta una precisazione del credito che preveda una richiesta di pagamento in privilegio delle somme dovute ai professionisti rispettivamente ex art. 2751-bis comma 1 n. 2 c.c. ed ex art. 2772 c.c. per le imposte indirette (ipotecarie, catastali e di successione) da soddisfarsi, secondo il relativo grado, in concorso con gli altri crediti privilegiati già precisati alla curatela.
In attesa di conoscere il Vostro qualificato parere in merito, porgo cordiali saluti.

Consulenza legale i 17/04/2024
Le considerazioni svolte nel quesito in ordine alla natura privilegiata dei crediti soddisfatti integralmente dalla sorella A, nella qualità di coobbligata, devono considerarsi corrette, ma si fondano su un presupposto che si ritiene essenziale, ovvero che A possa essere in grado di dimostrare che quelle somme di denaro sono uscite dal suo patrimonio.

Dato per ammesso che A riesca a soddisfare tale condizione, ovvero a dimostrare che i debiti di cui si discute, afferenti all’eredità della madre, sono stati soddisfatti integralmente con denaro personale, la stessa potrà invocare l’applicazione dell’art. 1203 c.c., norma che disciplina la c.d. surrogazione legale, così definita perché è la stessa legge (e non già il creditore o il debitore) che attribuisce al terzo che paga il diritto a surrogarsi.

In particolare, il caso di specie deve farsi rientrare nel n. 3 di tale norma, il quale prevede appunto la surrogazione ex lege a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo.
In sostanza, si presuppone che il terzo che paga abbia con il debitore un rapporto tale da legittimare un’azione di regresso; rientra in questa ipotesi, ad esempio, il caso della solidarietà, della fideiussione (art. 1949 del c.c.), del pagamento da parte del venditore dell’imposta di registro (che di regola, e salvo deroga, compete all’acquirente), di chi, pur non personalmente obbligato, si trova costretto ad effettuare il pagamento al fine di evitare l’espropriazione forzata di un proprio bene vincolato a garanzia di un debito altrui.

Ebbene, nel caso di specie si ritiene che A, con il suo comportamento, abbia proprio voluta evitare ciò, ovvero che dal mancato pagamento della quota di debito incombente sulla sorella potesse derivarne l’espropriazione di quei beni, di cui la medesima era comproprietaria, ed in relazione ai quali quelle spese erano state sostenute.

Sulla solidarietà in materia di imposta di successione vuole qui richiamarsi la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V civ., sent. n. 24624 del 19.11.2014, così massimata:
In caso di successione mortis causa, nasce a carico di tutti i coeredi un'obbligazione tributaria solidale, avente a oggetto l'intero importo del tributo successorio, analogamente a quanto accade nel negozio traslativo posto in essere nei confronti di più acquirenti di un immobile. Il principio non è affatto derogato nell'ipotesi di successione testamentaria, anziché legittima. La norma non distingue in proposito, mantenendo la solidarietà quale principio generale dell'intera imposta di successione, sicché tutti gli eredi sono ritenuti obbligati per la medesima prestazione nei riguardi dell'Erario”.
In particolare, la S.C. argomentando dal testo dell’art. 36 del T.U. successioni e donazioni afferma che nei trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte la solidarietà si pone quale principio generale, non sussistendo peraltro alcuna distinzione tra l’ipotesi in cui il de cuius abbia disposto dei suoi beni per testamento e quella in cui non lo abbia fatto, lasciando alla legge la determinazione dei soggetti e dei criteri in base ai quali i suoi beni devono essere assegnati.
Si afferma ancora che il comma 1 della norma sopra menzionata (art. 36 D.lgs 346/1990), nel prevedere che gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta, nell’ammontare complessivamente dovuto sia dagli stessi che dai legatari, richiama la nozione di solidarietà dettata dall’art. 1292 del c.c., secondo cui l’obbligazione è in solido quando più debitori sono tutti obbligati per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la sua totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri.
Di conseguenza, in presenza di una pluralità di eredi, tutti devono ritenersi obbligati per la medesima prestazione nei riguardi dell’Erario, ciascuno conservando il diritto di agire in regresso nei confronti degli altri condebitori.

Accertato il carattere della solidarietà delle obbligazioni di cui si discute, carattere che consente di far valere la disciplina della surrogazione legale, si tratta adesso di stabilire se il credito vantato da A nei confronti di B possa qualificarsi anch’esso come privilegiato, al pari dei crediti che dalla medesima A sono stati soddisfatti.
La risposta è positiva ed in tal senso può richiamarsi anche in questo caso una sentenza della Corte di Cassazione, e precisamente Cass. Civ. Sez. VI, 25.11.2019 n. 30621.
Tralasciando il caso specifico sul quale la S.C. è stata chiamata a pronunciarsi, il principio consacrato in tale pronuncia è quello secondo cui chi si surroga nei diritti del creditore ex art. 1203 c.c. deve godere di tutte le prerogative afferenti il credito, tra le quali anche quelle relative alla sua natura privilegiata, dal momento che “La norma dell’art. 1203 c.c. è univoca nel dichiararsi “a vantaggio” e non già a danno del solvens: la stessa, perciò, non potrebbe comunque togliere a questi dei “vantaggi” che risultano connessi alla posizione propria di questo”.
Di particolare rilievo è anche l’affermazione secondo cui non può accettarsi la tesi che attribuisce alla surrogazione natura circolatoria del diritto di credito, risultando come tale incompatibile con il privilegio, laddove questo non spetti più al creditore originario.

In considerazione di quanto sopra detto, pertanto, si ritiene giuridicamente fondato e corretto quanto osservato nella parte conclusiva del quesito posto.