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Articolo 2772 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 28/02/2023]

Crediti per tributi indiretti

Dispositivo dell'art. 2772 Codice Civile

(1)Hanno pure privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto, nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili(2), sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce [2780 nn. 4 e 5].

I crediti dello Stato, derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, hanno privilegio, in caso di responsabilità solidale del cessionario, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato.

Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa, verso il cessionario ed il committente, previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.

Il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili.

Per le imposte suppletive il privilegio non si può neppure esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.

Lo stesso privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione(3), non ha effetto a danno dei creditori del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, né ha effetto a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.

Note

(1) Questo articolo è stato così modificato ex art. 8, L. 29 luglio 1975, n. 426.
(2) Questa imposta è stata soppressa in virtù dell'art. 17, commi 6 e 7, D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in vigore dall'1 gennaio 1993, anche se tuttavia, ex art. 8, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) continua ad essere dovuta nell'ipotesi in cui il presupposto di applicazione si sia verificato in un momento anteriore alla data suddetta. Si faccia comunque riferimento, per quanto riguarda la disciplina previgente, all'art. 28, d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili).
(3) Tale imposta era stata cancellata dall'art. 13, comma 1, L. 18 ottobre 2001, n. 383, inerentemente alle successioni aperte e alle donazioni effettuate posteriormente alla data del 25 ottobre dello stesso anno.
Con la legge n. 286/2006, che ha convertito in legge il D.L. 262/2006, e che poi è stata emendata dalla legge 296/2006, la Finanziaria per il 2007, è stato disposto il ritorno in vigore dell’imposta di successione e donazione con una “architettura” che, tranne alcuni “particolari”, rappresenta una riedizione del quadro normativo che era stato soppresso dalla legge 383/2001.

Ratio Legis

La norma in commento pone ulteriori privilegi su determinati crediti, derogando ancora una volta alla par condicio creditorum, ora in tema di beni immobili.

Spiegazione dell'art. 2772 Codice Civile

Beni sui quali può esercitarsi il privilegio. Conflitto con i diritti dei terzi

Questo articolo riproduce in sostanza le disposizioni dell'arti­colo 1962, 2° e 3° comma del codice del 1865, migliorandone però la forma e chiarendone alcuni punti che avevano dato luogo a controversia.

Il privilegio compete a qualunque tributo indiretto, particolarmente ai crediti per imposta di registro e successione, riguardo ai quali esso ha più frequente occasione di manifestarsi. Ne fanno espresso richiamo le relative leggi speciali (art. 97 R. D. 3o dicembre 1923, n. 3269, sull'imposta di registro, e art. 68 R. D. 3o dicembre 1923, n. 3270, sull’imposta di successione).

Questo privilegio, a differenza di quello per tributo fondiario, non può farsi valere sopra immobili diversi da quello al quale si riferisce, nè sui frutti separatamente nè, infine, in pregiudizio dei diritti che i terzi avessero acquistato anteriormente all'atto o fatto che ha dato luogo all'imposizione del tributo. Fra tali diritti vanno comprese anche le ipoteche, in deroga alla disposizione generale dell'art, 2748, 20 comma Al contrario il privilegio può, di regola, eser­citarsi in pregiudizio dei diritti acquistati posteriormente, il che importa ch'esso segue l'immobile anche presso il terzo possessore.


Imposta di registro : tassa suppletiva. Maggior valore accertato nel giudizio di stima

Una eccezione però alla regola testè enunciata contiene l'ultima parte del primo comma dell'articolo, per quel che si riferisce alla imposta suppletiva di registro. Ivi infatti è detto che ir privilegio non pilò eser­citarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi dopo la registra­zione dell'atto. Il codice del 1865, in proposito, stabiliva che il privi­legio non potesse farsi valere « contro i terzi possessori dell'immobile per supplemento di tassa» : dicitura questa che aveva fatto sorgere il dubbio in dottrina e in giurisprudenza se essa volesse riferirsi alla cosi detta tassa complementare (a quella cioè che non potè essere integral­mente liquidata al momento della registrazione dell'atto, per mancanza degli elementi relativi) o a quella suppletiva (non percepita all'atto della registrazione per errore od omissione dell'ufficio di registro) o ad entrambe: Il nuovo codice ha risoluto il dubbio nel senso più razionale, nel senso cioè che la prevalenza del diritto del terzo. (e non soltanto dei terzo possessore, ma di chiunque altro avesse acquistato diritti l'immobile) abbia luogo solo nel caso di imposta suppletiva, mentre per quella complementare il privilegio può esercitarsi in pregiudizio dei diritti suddetti.

Deve ritenersi imposta complementare, ed usufruisce quindi del trattamento testè indicato, la tassa di registro « dovuta sul maggior valore accertato nel giudizio di stima» (art. 97 legge sul registro). Questa locuzione della legge speciale ha fatto sorgere il dubbio se essa comporti l'applicazione del privilegio anche quando l'accertamento del maggior valore sia il risultato di un concordato, anziché di una perizia giudi­ziale : e il dubbio permane anche sotto l'impero del nuovo codice, che non contiene alcun chiarimento in proposito. Noi, argomentando dallo spi­rito della legge, siamo per l'ammissione del privilegio anche nel caso di concordato.


Privilegio dell'imposta di successione : separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede

Per quanto riguarda in modo particolare l'imposta di succes­sione, il secondo comma dell'articolo in esame, riproducendo la disposizione del 30 comma dell'art. 1962 del codice precedente, stabilisce che il privilegio non ha effetto a danno dei creditori del defunto che hanno eser­citato il diritto di separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede. I,a disposizione parla solo di creditori, non pure di legatari. Questi perciò non potrebbero avvantaggiarsene ; come non potrebbero neppure avvantaggiarsene i creditori del defunto, in caso di eredità beneficiata, che non si fossero avvalsi del diritto di domandare la sepa­razione dei patrimoni.


Surroga nel privilegio delle imposte di registro e di successione

Le leggi di registro e di successione dichiarano che tutti coloro che hanno pagata l'imposta per conto delle parti obbligate s'intendono subentrati in tutte le ragioni, azioni e privilegi dell'amministrazione. È questo un caso di surroga­zione che funziona anche fuori dei casi ammessi dalla legge comune (art. 1253 del cod. del 1865, e 1203 del nuovo codice civile).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2772 Codice Civile

Cass. civ. n. 10580/2007

In tema di INVIM, il privilegio speciale a favore dello Stato sull'immobile trasferito, previsto dall'art. 2772, primo comma, c.c. e dall'art. 28 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, a garanzia del credito per imposta, soprattasse ed interessi, si concreta in un rapporto diretto fra il creditore e l'immobile, che prescinde dalla persona del debitore, con la conseguenza che la garanzia segue per sua natura le sorti del credito al quale è legata, e perdura fino a quando l'obbligazione non sia estinta per pagamento o prescrizione. Il relativo diritto può pertanto essere esercitato anche in pregiudizio dei diritti successivamente acquistati dai terzi subacquirenti o aventi causa dell'acquirente, i quali, pur non essendo debitori né responsabili del pagamento dell'imposta, sono soggetti all'esecuzione per il debito altrui, escluse le imposte suppletive, fino a concorrenza del valore dell'immobile e senza beneficium excussionis non essendo questo un istituto di carattere generale, ma con diritto di rivalsa nei confronti dell'alienante.

Cass. civ. n. 11357/2003

II privilegio speciale sugli immobili, previsto dall'art. 2772 c.c., che assiste i crediti dello Stato per i tributi indiretti nonché quelli relativi all'applicazione dell'INVIM. si estingue, secondo l'art. 56, quarto comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, applicabile anche all'INVIM in forza del rinvio operato dall'art. 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione, senza che possa distinguersi tra imposta principale, complementare o suppletiva, operando l'estinzione qualunque sia la natura del tributo, e quindi anche se sia in corso il procedimento per la determinazione dei valori e non vi sia stata, ai sensi dell'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 131 del 1986, decadenza dell'azione della finanza nei confronti dell'alienante, soggetto passivo dell'imposta.

Cass. civ. n. 1484/1999

La posizione del terzo acquirente di un immobile gravato dal privilegio di cui all'art. 45, secondo comma, D.P.R. 637/72 (ora art. 41, primo comma, D.L.vo 346/90), in relazione all'art. 2772 c.c. (garanzia del credito d'imposta) è del tutto assimilabile a quella del terzo proprietario di immobile oggetto di ipoteca - soggetto che, al pari del primo, non può considerarsi personalmente obbligato, pur essendo assoggettabile all'azione esecutiva del creditore - e diverge, pertanto, da quella del responsabile d'imposta di cui all'art. 64 D.P.R. 600/73, con la conseguenza che egli non può essere chiamato a rispondere, in qualità di obbligato (o di coobbligato), del debito d'imposta, essendo il suo vincolo limitato al bene gravato dalla garanzia, da destinarsi prioritariamente al soddisfacimento del credito privilegiato.

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