Il fideiussore che ha pagato il debito(1) è surrogato(2) nei diritti che il creditore aveva contro il debitore [1955](3).
Note
(1)
In generale, la surrogazione presuppone la soddisfazione del creditore che può aversi anche per causa diversa dal pagamento: novazione (1230 c.c.), remissione (1236 c.c.), compensazione (1241 c.c.), confusione (1253 c.c.).
(3)
La surrogazione avviene sia nei diritti maturati al momento del pagamento sia in quelli sopravvenuti: prima di tutto, il fideiussore è surrogato nello stesso diritto di credito (totale o parziale, a seconda dell'adempimento effettuato) verso il debitore nonchè nelle eventuali garanzie che lo assistono.