Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1484 del 22 febbraio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

La posizione del terzo acquirente di un immobile gravato dal privilegio di cui all'art. 45, secondo comma, D.P.R. 637/72 (ora art. 41, primo comma, D.L.vo 346/90), in relazione all'art. 2772 c.c. (garanzia del credito d'imposta) è del tutto assimilabile a quella del terzo proprietario di immobile oggetto di ipoteca - soggetto che, al pari del primo, non può considerarsi personalmente obbligato, pur essendo assoggettabile all'azione esecutiva del creditore - e diverge, pertanto, da quella del responsabile d'imposta di cui all'art. 64 D.P.R. 600/73, con la conseguenza che egli non può essere chiamato a rispondere, in qualità di obbligato (o di coobbligato), del debito d'imposta, essendo il suo vincolo limitato al bene gravato dalla garanzia, da destinarsi prioritariamente al soddisfacimento del credito privilegiato.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.