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Articolo 2771 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Crediti per le imposte sui redditi immobiliari

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 2771 Codice Civile

Articolo abrogato dal D. L. 6 luglio 2011, n. 98, poi convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111 (Stabilizzazione finanziaria).

[(1) [I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota proporzionale di imposta imputabile ai redditi immobiliari, compresi quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, sono privilegiati sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge.

Il privilegio previsto nel primo comma è limitato alle imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.

Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi.]]

Note

(1) L'articolo, dopo essere stato modificato dalla L. 29 luglio 1975, n. 426 mirante ad adeguare il codice civile alla nuova riforma fiscale, e ulteriormente sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, è stato infine definitivamente abrogato dal D. L. 6 luglio 2011, n. 98, poi convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111 (Stabilizzazione finanziaria).

Spiegazione dell'art. 2771 Codice Civile

Crediti garantiti dal privilegio

Abbiamo già visto, nel commento dell'art. 2752, come il legisla­tore, muovendo dalla classica partizione dei tributi erariali in diretti ed indiretti, ne faccia oggetto di due distinti privilegi mobiliari. Lo stesso criterio egli segue per i privilegi sopra gli immobili il privilegio per i tributi diretti viene regolato in questo articolo, quello per i tributi in­diretti nell'articolo successivo.

Per quanto riguarda i tributi diretti, il codice del 1865 prevedeva il solo tributo fondiario. Il nuovo codice invece contempla anche gli altri tributi<

La disposizione del primo comma dell'articolo in esame riproduce, in sostanza, per il tributo fondiario, il privilegio regolato dall'art. 1962, IO comma, del codice del 1 865, il cui contenuto però va integrato con le disposizioni del T. U. delle leggi sulla riscossione delle imposte di­rette, 17 ottobre 1922, n. 1401.

I crediti garantiti da questo privilegio sono soltanto quelli iscritti nel ruolo principale dell'anno in cui si procede all'esecuzione, e del­l'anno precedente. Con questa più precisa locuzione il nuovo codice elimina le questioni alle quali aveva dato luogo l'altra di anno in corso e antecedente, senza altra aggiunta, usata dal codice del 1865. La di­sposizione suddetta poi va messa in relazione con la legge speciale sud­detta la quale, nell'art. 65, ult. comma, spiega che per anno in cui si procede all'esecuzione deve intendersi quello in cui l'esattore trascrive l'avviso d'asta o, se la procedura esecutiva fosse stata iniziata da altri, quello della trascrizione della sentenza di vendita.' Quando però l'esecuzione ha luogo contro il terzo possessore, e cioè contro persona diversa dal contribuente iscritto nel ruolo, il riferimento va fatto al­l'anno i cui si è verificato il passaggio in costui della proprietà o del possesso (art. 43, ult. comma, T. U. leggi sulla risc. imp. dir.).

La giurisprudenza poi ha ritenuto che, iniziata l'esecuzione, il privilegio compete anche per i crediti di imposta che si maturano nel corso del giudizio esecutivo.

Insieme alle rate d'imposta dovuta allo Stato sono garantite dal privilegio anche le sovrimposte comunali e provinciali, che si riscuotono contemporaneamente, per lo stesso periodo di tempo.

Infine, analogamente a quanto l'art. 2 752 aveva disposto per il privilegio l'articolo in esame, nell'ultimo comma, stabilisce che se si tratta di ruoli suppletivi, il privilegio non può farsi valere per un importo superiore a quello dell'ultimo biennio, qualunque sia il numero delle annate iscritte nei ruoli suppletivi suddetti.

L’ultima parte del primo comma dell'articolo contiene un inciso, simile a quello contenuto nell'art. 1962 del codice precedente, col quale si accenna ai « mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge. Effettivamente la legge speciale, che è quella sopra indicata, concede all'esattore di procedere con forme molto più rapide di quelle ordinarie alla esecuzione sui beni del debitore. Ma oltre alla specialità della procedura, la legge contiene importanti disposizioni anche di diritto sostanziale, che allargano la portata e gli effetti normali del privilegi Tale è quella dell'art. 43, di cui diremo nel numero seguente ; tale è pure l'altra disposizione dell'art. 52, secondo la quale « se la espropriazione è promossa per debito d'imposta gravante l'immobile espropriato, questo è venduto come libero, e il deliberamento ne trasferisce la proprietà piena ». Da tutto ciò si rileva che questo privilegio, in quanto colpisce l'immobile gravato del tributo, si esercita anche in pregiudizio che i terzi avessero acquistato anteriormente sull'immobile stesso.


Immobili sui quali si esercita

Il privilegio colpisce non solo il fondo gravato del tributo, ma anche tutti gli altri immobili del contribuente, situati nel comune in cui il tributo si riscuote ; con questa però: che, trattandosi d'immobile per il quale l'imposta è dovuta, l'esattore può procedere alla sua espropriazione ed esercitare il privilegio «quando anche la proprietà o il possesso siano passati, in qualunque modo, in persona diversa da quella iscritta nel ruolo, tanto prima che dopo la pubblicazione di esso ruolo » (art. 43 T. U. cit.) mentre la facoltà suddetta non gli compete per gli altri immobili del contribuente.


Privilegio sui frutti, fitti e pigioni. Richiamo delle leggi speciali

Il privilegio in discorso presenta questa singolarità, che, pur essendo, nel sistema del codice, configurato come un privilegio immobi­liare, esso può tuttavia farsi valere anche sopra i frutti, i fitti e le pigioni, separatamente dagli immobili colpiti dal privilegio suddetto. Tale fa­coltà dell'esattore, che viene espressa anche in forma più precisa ed ener­gica nella legge speciale (articoli 42, 65), ci deve indurre a considerare il privilegio stesso, in quanto si esercita sui mobili suddetti, come un vero privilegio mobiliare speciale, se pure il legislatore non ha creduto di trattarne a parte, fra gli altri privilegi mobiliari, per non spezzare quella unità di sistema risultante dalla legge speciale. Ma il concetto su espresso si evince chiaramente, nel nuovo codice, dalla previsione che questo ne fa nella graduazione dei privilegi mobiliari collocandolo al primo grado nell'art. 2 778.


Esten­sione del privilegio agli altri tributi diretti dello Stato

Il secondo comma dell'articolo estende il privilegio del tributo fondario ai crediti dello Stato per ogni altro tributo diretto sugli immobili, limitatamente, però sempre a un biennio d’imposta. Il privilegio in tal caso non può esercitarsi che sugli immobili ai quali particolarmente il tributo si riferisce.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2771 Codice Civile

Cass. civ. n. 330/1999

In tema di privilegi sopra gli immobili per crediti per le imposte sui redditi immobiliari e con riguardo alla dichiarazione di fallimento del contribuente, l'art. 2771, secondo comma, c.c., che limita il privilegio alle imposte iscritte nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si proceda all'esecuzione e nell'anno precedente, deve essere inteso nel senso che detto privilegio č temporalmente limitato alle imposte poste in riscossione mediante l'iscrizione nei ruoli dell'anno in corso al momento in cui l'esattore si insinua al passivo del fallimento e dell'anno anteriore, purché il presupposto di imposta (produzione del reddito imponibile) si sia verificato anteriormente alla dichiarazione di fallimento, senza che tale interpretazione trovi ostacolo nel disposto dell'art. 2916 c.c. (che stabilisce la inefficacia dei privilegi dei crediti sorti dopo il pignoramento) o dell'art. 521. fall. (che limita il concorso ai crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento).

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