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Sezione II - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dei privilegi sui mobili

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
1130 La trattazione particolare dei privilegi sui mobili forma oggetto della seconda sezione del capo in esame, la quale è divisa in due paragrafi: il primo si occupa dei privilegi generali, il secondo dei privilegi speciali. Tra i privilegi generali ho mantenuto, nell'art. 2751 del c.c., quelli già accolti dal codice del 1865 nei nn. 2, 3 e 4 dell'art. 1956; a questi ho aggiunto i crediti dipendenti dal rapporto di lavoro e i crediti degli alimenti dovuti per legge. Ho esaudito così, riguardo ai primi, il voto, pienamente conforme alle direttive del Regime, di estendere a qualunque prestazione di opera, sia materiale sia intellettuale, il privilegio che il codice del 1865 accordava alle sole persone di servizio, e il codice di commercio, per il caso di fallimento, soltanto agli operai, institori e commessi del fallito. Ho invece eliminato dal gruppo dei privilegi generali quello delle spese di giustizia, per farne un privilegio speciale, a somiglianza di quello sugli immobili. La causa di favore di dette spese, sia che esse riguardino i mobili sia che concernano gli immobili, risiede sempre nel vantaggio che procurano alla massa dei creditori concorrenti sul prezzo della cosa espropriata. Appariva pertanto ingiustificata l'estensione del privilegio su mobili diversi da quelli che hanno formato oggetto dell'esecuzione. Il privilegio generale dei tributi diretti è esteso (art. 2752 del c.c., terzo comma), subordinatamente a quello dello Stato, ai tributi degli enti locali, per porre in armonia il sistema del codice con la legge sulla finanza locale. Ho poi richiamato nel codice i privilegi che la legge sulla previdenza sociale e quella sugli infortuni sul lavoro accordano ai crediti per contributi di assicurazione (art. 2753 del c.c. e art. 2754 del c.c.).
1131 La serie numerosa dei privilegi speciali sui mobili, che è sempre la più importante, s'inizia con quello delle spese di giustizia, il cui parallelismo col privilegio delle spese di giustizia sugli immobili impone identico trattamento. Ho mantenuto quasi tutti i privilegi speciali che il codice del 1865 raggruppava in un unico articolo (1958), ma che,data la loro eterogeneità, era preferibile regolare in separate disposizioni. Avendo eliminato dai privilegi il pegno, per le ragioni già espresse, ho anche eliminato i privilegi sulle cauzioni (nn. 10 e 11 dell'art. 1958), le quali si concretano in costituzioni di pegno regolare o irregolare. Ho mantenuto altresì il privilegio per i canoni enfiteutici, non ostante il contrario parere espresso da autorevoli giuristi, non essendomi sembrata esauriente la ragione da essi addotta, che cioè il concedente sia sufficientemente protetto dalla facoltà di chiedere la devoluzione del fondo: questa facoltà rappresenta infatti un estremo mezzo di difesa, all'uso del quale è opportuno non incoraggiare il concedente, nell'interesse stesso dell'enfiteuta. In omaggio infine alla considerazione già enunciata, circa la convenienza di far richiamo nel codice di alcuni privilegi previsti e regolati da altre leggi, ho fatto menzione, negli art. 2759 del c.c., art. 2766 del c.c. e art. 2768 del c.c., rispettivamente, del privilegio dello Stato per l'imposta di ricchezza mobile, dei privilegi agrari, legale e convenzionale, e di quello per i crediti nascenti da reato, stabilito dal codice penale e dal codice di procedura penale, pur lasciandone, per le ragioni esposte, la regolamentazione specifica alle leggi relative. Insieme con il privilegio del vettore, previsto anche dal codice del 1865, ho disciplinato, nell'art. 2761 del c.c., altri due privilegi: quello del mandatario, che il codice di commercio accordava solo per i rapporti commerciali, e quello del depositario e del sequestratario convenzionale. L'analogia della causa di tali crediti con quella del credito del vettore mi ha indotto a equipararli nella intensità e nel grado del privilegio. L'art. 2762 del c.c. regola, in modo più preciso, il privilegio che il codice di commercio accordava al venditore di macchine d'importante valore solo per il caso di fallimento. Esso viene esteso ai prestiti fatti dalle banche autorizzate all'esercizio di prestiti con garanzia sul macchinario. Un nuovo privilegio è quello che introduce il successivo art. 2767 del c.c. per il credito della persona danneggiata nel caso di assicurazione contro la responsabilità civile: privilegio che ha per oggetto l'indennità dovuta dall'assicuratore. Con il riconoscimento di tale privilegio, giustificato da evidenti ragioni di equità, si viene incontro all'esigenza pratica di sottrarre il terzo danneggiato al concorso dei creditori chirografari dell'assicurato e d'impedire che, in caso di fallimento dell'assicurato, il danneggiato sia soddisfatto in moneta fallimentare, mentre il fallimento riceve integralmente l'indennità di assicurazione. Nel regolamento dei singoli privilegi speciali, uno dei più favoriti è quello delle spese dì conservazione (art. 2756 del c.c.), il cui effetto, ripercuotendosi direttamente sulla cosa, mi ha indotto a dichiararlo prevalente ai diritti acquistati dai terzi sulla cosa medesima. Altri casi nei quali, per considerazioni di equità, ho attribuito al privilegio la stessa efficacia, sono quelli previsti negli articoli 2757, 2760, 2761, 2764 e 2765. Non ho creduto di dover ripetere la relativa dichiarazione anche per il privilegio concesso ai crediti di canoni enfiteutici (art. 2763 del c.c.), poichè, per il fatto stesso che tale privilegio colpisce i frutti fin dal momento in cui questi hanno esistenza, i diritti eventualmente accampati dai terzi devono considerarsi sempre posteriori al sorgere del privilegio e, quindi, per la regola generale espressa nel secondo comma dell'art. 2747 del c.c., non possono arrecargli pregiudizio. Il privilegio per le somministrazioni di materie utili all'agricoltura è stato esteso, nell'art. 2757 del c.c., ai crediti per acque d'irrigazione. Relativamente al privilegio dello Stato per tributi indiretti (art. 2758 del c.c.), mi sono astenuto dalla specificazione, che faceva il codice del 1865, di alcuni di tali tributi, dovendo ritenersi tutti compresi nell'ampia formula, di tributi indiretti. Particolarmente, per quel che riguarda l'imposta di successione, ho adottato una disposizione analoga a quella stabilita dal codice del 1865 per il corrispondente privilegio immobiliare. Ho poi richiamato nel codice il privilegio che la legge sulla finanza locale accorda ai comuni per l'imposta di consumo. Data infine la diversità di trattamento che ad alcuni di tali tributi indiretti fanno le leggi speciali (come ai diritti di dogana, alle tasse ipotecarie, di fabbricazione, ecc.), sia per quanto concerne le cose sulle quali viene concesso il privilegio, sia per l'ampiezza, del medesimo, ho espressamente richiamato la disciplina delle leggi stesse. La norma relativa al privilegio del locatore (art. 2764 del c.c.), pur conservando immutati la figura, i caratteri e l'ampiezza che il privilegio aveva nel codice del 1865, è stata perfezionata mediante alcune modificazioni di sostanza e di forma. Così, si è precisato che il privilegio compete anche per i crediti derivanti da inadempienza contrattuale; che le forme da seguirsi per il sequestro dei mobili asportati sono quelle del sequestro conservativo; che la salvezza dei diritti dei terzi, di cui nell'ultima parte dell'articolo, è subordinata all'elemento della buona fede, intesa questa come ignoranza dell'esistenza del privilegio. Un trattamento analogo al privilegio del locatore viene fatto a quello attribuito ai crediti nascenti dai contratti di mezzadria e di colonia (art. 2765 del c.c.). Una disposizione nuova è quella dell'art. 2769 del c.c., che consente al creditore di chiedere il sequestro dei mobili sui quali cade il privilegio, nei casi in cui vi sia minaccia di rimozione. La disposizione naturalmente è destinata a trovare applicazione solo per quei privilegi speciali la cui sussistenza è dalla legge subordinata a una particolare situazione della cosa. Tale diritto, del resto, era stato già affermato dalla giurisprudenza, non ostante il silenzio della legge, soprattutto per i privilegi del locatore e dell'albergatore. Un altro mezzo di tutela, che è stato accordato ad alcune categorie di creditori privilegiati, è il diritto di ritenzione (articoli 2756 e 2761), che opera nei casi in cui il credito sorge in relazione ad una cosa (ad es. spese di conservazione) la quale si trova nel possesso o nella detenzione del creditore. In questi casi la ritenzione è il mezzo più efficace per assicurare il soddisfacimento del credito o almeno la conservazione del privilegio. A rafforzare la posizione del creditore privilegiato si è nei detti casi estesa la discipina del pegno per quanto attiene alla vendita della cosa. Un privilegio mobiliare, che però non viene menzionato in questa sezione, è quello che assiste il tributo fondiario, quando l'esattore agisce separatamente sui frutti, fitti e pigioni degli immobili soggetti ad imposta. Data l'intima connessione di tale privilegio con quello immobiliare, di cui potrebbe anzi dirsi una manifestazione, il codice del 1865 lo r menzionava insieme con quest'ultimo, in unica disposizione (art. 1962); ed io ho creduto opportuno, per ragioni di semplicità, seguire lo stesso criterio. Ma, a rimuovere ogni dubbio circa il suo carattere di privilegio mobiliare, ho creduto anche opportuno d'inserirlo nella graduatoria che l'art. 2778 del c.c. fa dei privilegi sui mobili.