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Articolo 2754 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione

Dispositivo dell'art. 2754 Codice Civile

(1)Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i contributi dovuti ad istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo(2), nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente articolo [2778, n. 8](3).

Note

(1) Questo articolo è stato così sostituito ex art. 4, L. 29 luglio 1975, n. 426.
(2) Le assicurazioni a cui la disposizione fa riferimento sono quelle non stipulate liberamente dai soggetti e relative, ad esempio, alla tubercolosi, alla disoccupazione e alla maternità, per le quali il privilegio generale mobiliare viene così posto a carico del datore di lavoro.
(3) La parte della disposizione relativa agli accessori deve essere intesa in riferimento alle somme cosiddette aggiuntive e supplementari, stabilite nell'ambito delle suddette assicurazioni sociali nell'ipotesi del mancato saldo dei contributi da parte del datore di lavoro, sul quale grava perciò il privilegio.

Ratio Legis

La norma in commento deroga al principio della par condicio creditorum, consentendo che dei privilegi generali mobiliari gravino su determinati crediti, espressamente previsti ex lege.

Spiegazione dell'art. 2754 Codice Civile

Crediti privilegiati: rinvio alle leggi speciali. Personale addetto alla navigazione

Altro privilegio generale richiamato nel codice è quello concesso dall’art. 16 L. 1765/35 sull’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e malattie professionali, all’Istituto assicuratore sui beni del datore di lavoro, per i crediti specificati nel­l'articolo suddetto, la cui dizione viene riprodotta letteralmente dalla disposizione in esame. In proposito questa richiama la legge speciale, the però, nello stabilire il grado del privilegio, lo posponeva immediatamente a quello dello Stato per i tributi diretti ed ai crediti di cui l'art. 773 del codice di commercio. Tale ordinamento del privilegio fa­ceva sorgere dei dubbi circa la sua collocazione. Ma ogni dubbio ora viene eliminato dal nuovo codice che nel successivo art. 2778, come vedremo, determina con precisione il grado spettante al privilegio in esame, quando viene in concorso con gli altri previsti dal codice o da altre leggi speciali.

Il capoverso dello stesso art. 16 della legge del 1935 prevede il caso che l'assicurazione riguardi il personale addetto alla navigazione marittima, e concede, per i relativi crediti, un privilegio speciale sulla nave e sul nolo. Ma di esso non siamo qui chiamati ad occuparci, do­vendo in proposito applicarsi le disposizioni del codice della navigazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2754 Codice Civile

Cass. civ. n. 521/2020

In tema di responsabilità del liquidatore di società di capitali, qualora quest'ultimo ometta di considerare un credito dell'ENASARCO rientrante fra quelli contemplati dagli artt. 2753 e 2754 c.c., che istituiscono un privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro per i crediti contributivi, il danno lamentato deve essere valutato facendo riferimento all'ordine preferenziale di pagamento che, in ipotesi, tale credito, ove non fosse stato pretermesso, avrebbe dovuto ricevere nella fase in cui gli altri debiti sociali sono stati soddisfatti.

Cass. civ. n. 399/2020

Il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali e gode di collocazione privilegiata ai sensi dell'art. 2754 c.c.

Cass. civ. n. 3878/2019

La causa del credito, in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c., va individuata nell'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle relative fonti di finanziamento. Detto fine non può dirsi tutelato dagli enti privati che, pur portatori di interessi collettivi, gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza, sicché i contributi non versati all'Ente nazionale di previdenza e di Assistenza Farmacisti, da parte di un iscritto dichiarato fallito, hanno rango chirografario e non sono assistiti dal predetto privilegio, in quanto non sono dovuti "ex lege", trovando, piuttosto, fonte nella contrattazione collettiva.

Cass. civ. n. 25173/2015

La causa del credito in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c. va individuata nell'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale, fine non tutelato, invece, dagli enti privati, pur portatori di interessi collettivi, che gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza, sicché i contributi non versati dal datore di lavoro, poi fallito, alla Cassa Edile non sono assistiti dal predetto privilegio in quanto dovuti non "ex lege" ma in forza della contrattazione collettiva.

Cass. civ. n. 20006/2010

Al contributo dovuto al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'art. 31 della L. n. 41 del 1986 (cd. Tassa sulla salute), successivamente abrogato, deve essere riconosciuta natura tributaria, ragione per cui deve negarsi l'ammissione, in via privilegiata, al passivo fallimentare dell'importo corrispondente ai sensi dell'art. 2754 c.c. trattandosi di norma applicabile esclusivamente a crediti contributivi e previdenziali.

Cass. civ. n. 2271/1991

Il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro previsto dall'art. 2754 c.c. e dall'art. 2778, n. 8 c.c., alla stregua di un'interpretazione estensiva, deve intendersi riferito - in relazione alla disciplina dettata dagli artt. 1 e 38 della L. 22 luglio 1966, n. 613, non modificata dall'art. 66 della L. 30 aprile 1969, n. 153 e dall'art. 16 della L. 29 luglio 1975, n. 426 - anche ai crediti dell'Istituto previdenziale per contributi e accessori dovuti da imprenditori artigiani o commercianti che non abbiano regolarizzato la propria posizione contributiva.

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