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Articolo 2666 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Limiti soggettivi dell'efficacia della trascrizione

Dispositivo dell'art. 2666 Codice Civile

La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse [2644; 100 c.p.c.](1).

Note

(1) La trascrizione può essere domandata da chiunque, non è necessario indagare nè le questioni attinenti alla volontà, nè se il richiedente aveva o meno la capacità di agire (v. 2): si tratta infatti di un mero fatto giuridico.

Ratio Legis

La disposizione sancisce che la trascrizione, poichè mira a garantire l'opponibilità dell'acquisto [2644] e il principio di continuità [2650], può essere chiesta da chiunque, anche da chi non abbia dunque un interesse diretto.

Spiegazione dell'art. 2666 Codice Civile

Legittimazione a richiedere la trascrizione

Nell'art. 2666, che riproduce il disposto dell'art. 1941 del Codice abrogato, è stabilito il principio che non occorre un interesse personale in chi fa richiesta della trascrizione. Chiunque pub richiedere la trascri­zione di un atto, anche se questo non lo riguarda. E perciò, oltre le parti, l'acquirente, l'attore, il creditore, e reciprocamente l'alienante, il convenuto ; nonché loro eredi o aventi causa anche a titolo particolare, rappresentanti e procuratori a qualunque titolo può richiedere la trascrizione qualunque sia persona ; nè è stabilito che il richiedente agisca quanto meno con uno specifico riferimento all'interesse altrui e tanto meno all'interesse pubblico (che qui non viene in discussione). Da ciò a pensare che la trascrizione possa seguire d'ufficio, il passo è breve. Ma si tratta di una quaestio privati iuris, anche se involge la tutela di interessi che si pongono su una sfera più lata di quella del semplice rapporto bilaterale. Ciò spiega la necessità della richiesta che provenga da un privato.


D'altronde non si tratta di una necessità assoluta. Una formale richiesta sappiamo neppure può dirsi un requisito della trascrizione. La richiesta si attua in fatto con la esibizione del titolo e degli altri documenti. L’ esistenza di questi é, siccome abbiamo detto, requisito essenziale per la validità, anzi talora addirittura per la materiale pos­sibilità della trascrizione. La presenza del titolo e dei documenti nel­l'ufficio del conservatore è, d'altronde, una questione di fatto. Presup­posta la esistenza dei requisiti di validità della trascrizione, la richiesta si confonde in certa guisa con la stessa esecuzione della trascrizione Non è perciò esclusa la possibilità di una iniziativa dello stesso conservatore, per quanto in alcun modo possa dirsi che la sua funzione sia preordinata a ciò.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2666 Codice Civile

Cass. civ. n. 160/1977

L'esercizio di attività corrispondenti ad un diritto reale limitato (nella specie, servitù), da parte di chi abbia acquistato tale diritto con atto valido non trascritto, diviene lesivo dell'altrui diritto poziore e, perciò comporta responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., dal momento in cui il bene immobile, su cui esso si esplica, venga trasferito ad un terzo con atto prevalente, perché trascritto, non enunciante il precedente atto traslativo-costitutivo. Nell'ipotesi, è ravvisabile una condotta omissiva quanto meno colposa del primo acquirente che, invece di provvedere egli stesso alla trascrizione dell'atto del proprio acquisto, abbia confidato nell'impegno dell'alienante di comunicare l'alienazione al successivo acquirente dell'immobile, assumendo con ciò a suo rischio e pericolo l'eventualità — prevedibile con la comune diligenza — che l'alienante non tenga fede a tale impegno.

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