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Articolo 776 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Donazione fatta dall'inabilitato

Dispositivo dell'art. 776 Codice Civile

La donazione fatta dall'inabilitato [415, 774 c.c.], anche se anteriore alla sentenza di inabilitazione [421 c.c.] o alla nomina del curatore provvisorio [419 c.c.], può essere annullata se fatta dopo che è stato promosso il giudizio di inabilitazione(1).

Il curatore dell'inabilitato per prodigalità [415 c.2 c.c.](2) può chiedere l'annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori all'inizio del giudizio d'inabilitazione [427 c.c.].

Note

(1) Con previsione eccezionale rispetto alla regola generale che vuole che gli effetti dell'inabilitazione decorrano dalla sentenza, la norma in commento stabilisce che le donazioni compiute dall'inabilitato possono essere annullate anche se poste in essere tra la data di presentazione della domanda e la dichiarazione di inabilitazione.
Trattandosi di norma eccezionale, di essa non sarebbe consentita l'applicazione analogica, sebbene molti ritengano l'art. 776 del c.c. riferibile anche all'interdetto.
(2) E' prodigo colui che non percepisce il valore del denaro e ne dispone in maniera non congrua rispetto alle proprie condizioni economiche, creando pregiudizio a sè e riducendo la consistenza del proprio patrimonio.

Ratio Legis

Essendo la donazione un atto dalle conseguenze potenzialmente molto gravose per il donante, si ritiene opportuno far retroagire gli effetti dell'inabilitazione alla data della domanda giudiziale.
In caso di inabilitazione per prodigalità, possono essere annullate le donazioni compiute nei sei mesi precedenti la domanda proprio presumendo che la donazione sia stata determinata dalla prodigalità del donante.

Spiegazione dell'art. 776 Codice Civile

Questo articolo completa il sistema dell’invalidità della donazione compiuta da persone incapaci. Sancito nell’art. 774 il principio per cui coloro i quali non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni non possono donare, regolata nel successivo art. 775 l’ipotesi di una donazione fatta da chi non è capace d’intendere e di volere, il legislatore doveva occuparsi anche del caso in cui una donazione fosse fatta da persona che, non ancora dichiarata incapace nel momento in cui donava, fosse poi accertata tale.

Una disciplina di tale ipotesi è stata dal legislatore ristretta solo alla donazione compiuta da chi in seguito è dichiarato inabilitato; nei confronti di colui che viene dichiarato interdetto valgono le norme dell’art. 427 del libro I. Il motivo della particolare regolamentazione va ricercato nella deroga che l’art. 776, primo comma, segna alla disposizione generale dell’art. 427; infatti, mentre per quest’ultimo possono, su istanza dell'inabilitato e dei suoi eredi ed aventi causa, essere annullati gli atti eccedenti la semplice amministrazione fatti dall’inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, sempre quando alla nomina sia seguita l'inabilitazione, per l’art. 776, invece, può essere annullata la donazione fatta dall’inabilitato anteriormente alla sentenza d’inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, ma dopo che è stato promosso il giudizio d’inabilitazione; in altri termini, l’inizio di questo e la pronunzia della sentenza di inabilitazione segnano i due limiti di tempo durante il quale la legge pone l’annullabilità della donazione fatta dall’incapace.

Se questi, però, è tale a causa di prodigalità, allora il primo limite fissato dal comma 2 all'inizio del processo d’inabilitazione si sposta di sei mesi indietro; il che è giustificato dal rilievo che molto spesso il fatto che fa emergere la necessità di far riabilitare il prodigo consiste proprio in una donazione e che perciò è giusto far sì che l'inabilitazione sopravvenuta produca la reintegrazione del patrimonio del prodigo, che altrimenti resterebbe irrimediabilmente pregiudicato.
Da chi può essere fatta valere l’annullabilità prevista dal comma 1? La legge non lo dice: è da ritenersi, perciò, che sia applicabile la disposizione del comma 2 dell’art. 427, che la accorda all’inabilitato, ai suoi eredi od aventi causa; nell’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 776, è invece riservata l’impugnativa solo al curatore dell’inabilitato per prodigalità.

Anche qui, come per l’art. 775, nei confronti dei terzi aventi causa dal donatario, troverà applicazione il comune principio resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

374 Ho ripreso in esame la disciplina della capacità di donare, che il progetto aveva inquadrata nella capacità generale contrattuale, in armonia con l'affermata natura contrattuale della donazione. Mi è parso necessario completare il sistema del progetto in ordine alle donazioni fatte da persona non sana di mente, quantunque non interdetta, e alle donazioni fatte dagli inabilitati. Quanto alle prime, è chiaro che, in mancanza di una norma speciale, avrebbe trovato applicazione l'art. 428, con la conseguenza che sarebbe stato necessario dimostrare, ai fini dell'impugnazione, la mala fede del donatario. Ora per le donazioni compiute da chi non è capace d'intendere o di volere sembra eccessivo richiedere la prova della mala fede del donatario. Perciò ho stabilito nell'art. 775 del c.c. che le donazioni in questione possono essere impugnate dal donante, dai suoi eredi a aventi causa entro cinque anni dalla data dell'atto, sol che si provi che il donante al momento in cui la donazione è stata fatta era incapace d'intendere o di volere. Quanto alle donazioni fatte dall'inabilitato, ne ho regolato l'impugnazione in una disposizione autonoma (art. 776 del c.c.), nella quale, in deroga alla disposizione generale dell'art. 427, si è lisposto che la donazione è annullabile, se fatta dopo che il giudizio d'inabilitazione è stato promosso, e quindi anche prima che sia stato nominato il curatore provvisorio: tale norma ho poi creduto opportuno di estendere ulteriormente, mando si tratta di donazioni compiute da persona successivamente inabilitata per prodigalità. In tal caso non solo ho consentito la legittimazione all'impugnativa al curatore, ma ho considerato annullabili le donazioni compiute dal prodigo nei sei mesi anteriori all'inizio del giudizio d'inabilitazione, Ho considerato infatti che molto spesso il fatto dal quale emerge la necessità di fare inabilitare il prodigo consiste proprio in una donazione, e che perciò è giusto far sì che la inabilitazione sopravvenuta produca la reintegrazione del patrimonio del prodigo, che altrimenti resterebbe pregiudicato senza rimedio.

Massime relative all'art. 776 Codice Civile

Cass. civ. n. 10605/1990

Ai fini dell'esclusione della capacitā di donare (art. 774) e della annullabilitā di donazione fatta da soggetto incapace (art. 776 c.c.) deve escludersi la equiparazione della condizione e situazione giuridica dell'inabilitato a quella di colui nei cui confronti sia stato soltanto promosso il giudizio di inabilitazione anteriormente al compimento dell'atto impugnato, riferendosi le norme in questione, con il termine Ģinabilitatoģ, soltanto a chi sia stato dichiarato tale con sentenza, come risulta dalla ratio ispiratrice delle norme stesse correlata all esigenza di tutelare con particolare rigore la posizione e gli interessi del donante (e dei suoi eredi e aventi causa) di cui sia stata accertata e dichiarata giudizialmente con la pronunzia di inabilitazione la parziale incapacitā di provvedere alla cura dei propri interessi.

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