Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10605 del 5 novembre 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'esclusione della capacitą di donare (art. 774) e della annullabilitą di donazione fatta da soggetto incapace (art. 776 c.c.) deve escludersi la equiparazione della condizione e situazione giuridica dell'inabilitato a quella di colui nei cui confronti sia stato soltanto promosso il giudizio di inabilitazione anteriormente al compimento dell'atto impugnato, riferendosi le norme in questione, con il termine «inabilitato», soltanto a chi sia stato dichiarato tale con sentenza, come risulta dalla ratio ispiratrice delle norme stesse correlata all esigenza di tutelare con particolare rigore la posizione e gli interessi del donante (e dei suoi eredi e aventi causa) di cui sia stata accertata e dichiarata giudizialmente con la pronunzia di inabilitazione la parziale incapacitą di provvedere alla cura dei propri interessi.

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