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Articolo 763 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Rescissione per lesione

Dispositivo dell'art. 763 Codice Civile

La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto(1)(2) [766, 767, 1448, 2652 n. 1 c.c.].

La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante [733, 734, 767 c.c.].

L'azione si prescrive in due anni dalla divisione(3) [1449, 2946 c.c.].

Note

(1) Diversamente da quanto prescritto in materia di contratti, per la rescissione della divisione è sufficiente il solo elemento oggettivo della lesione oltre il quarto e non anche quello soggettivo dello stato di pericolo o di bisogno (v. gli artt. 1447 e ss. del c.c.).
(2) E' dubbio se alla divisione si possa applicare il divieto di convalida dei contratti rescindibili di cui all'art. 1451 del c.c.. Stante la diversità di disciplina tra la rescissione della divisione e quella dei contratti (v. nt. 1 e 3), si reputa preferibile negare l'interpretazione estensiva della predetta norma.
(3) Il termine di prescrizione dell'azione è biennale e non annuale come nel caso della rescissione dei contratti.

Ratio Legis

Si vuole assicurare al condividente l'integrale conseguimento della quota a lui spettante.

Spiegazione dell'art. 763 Codice Civile

Il concetto generale di lesione è quello di uno squilibrio fra due entità economiche, col conseguente danno del destinatario di una di esse.

Ogni ipotesi di lesione ammette, per necessità pratiche, un limite di tolleranza: nella specie, esso è del quarto.
Lo squilibrio va stabilito fra l’entità astratta della porzione spettante al coerede e il valore dei beni che gli sono stati attribuiti; perciò, il valore da tener presente per accertare se vi è lesione è quello del momento della divisione, e precisamente della formazione delle porzioni. Si badi che fra il momento ivi indicato e quello della stima può essere trascorso un tempo non breve: il coerede che assume di essere stato leso può pertanto dedurre (e, naturalmente provare) sia un errore nella stima, sia una sopraggiunta variazione di valore.

L’azione è ammessa anche quando sia intervenuta sentenza di omologazione del verbale di divisione; se durante la divisione sono sorte delle contestazioni, il giudicato può formarsi su punti di fatto o di diritto, eventualmente influenti sulla stima; ma sulla stima stessa non può aversi, se non, appunto, nel giudizio di lesione.

Il momento dell’attribuzione della porzione astratta e quello dell'assegnazione dei beni che la compongono sono, ordinariamente distinti e successivi, risalendo il primo alla apertura della successione, il secondo alla divisione; tuttavia, possono eccezionalmente coincidere: ciò si verifica nella divisione del testatore, contro la quale è data azione di lesione ai sensi del secondo comma dell’articolo in esame, mentre non era ammessa nella divisio inter liberos del vecchio codice del 1865, se non quando questa avvenisse con atto tra vivi (forma oggi soppressa). Mentre la di­vergenza fra la quota di riserva ed il valore dei beni destinati a com­porla è regolata dall’art. 735, l’articolo intestato disciplina quella fra il valore dei beni e la quota fissata dal testatore nella parte dispo­nibile.

La disposizione in esame va coordinata a quella dell’art. 733, che attribuisce al testatore la facoltà: a) di stabilire norme particolari, vincolative per gli eredi, salvo che l’effettivo valore dei beni non corri­sponda alle quote stabilite dal testatore: in questo caso non occorre che lo squilibrio raggiunga il quarto; b) di delegare alla stima una per­sona da lui designata: la stima è impugnabile per le ragioni ivi indi­cate; ma ove queste difettino si può, nei congrui casi, dar luogo all’azione per lesione.

La rescissione opera su tutta la divisione ma, ai sensi dell’art. 767, l’azione può essere arrestata se si fa offerta del supplemento.

Circa la prova della lesione, vedi art. 766.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

369 Per quanto riguarda la rescissione della divisione per lesione, è stato proposto di sopprimere la previsione dell'ipotesi di rescissione della divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati a ciascun coerede sia minore di oltre un quarto della quota ad esso spettante, considerando che, se dal tenore del testamento risulta che il testatore ha voluto fare parti eguali, ma si è ingannato, sarà questione d'interpretare la sua volontà e di rimettersi alla decisione del magistrato. Sono stato contrario ad accogliere questa proposta, che porterebbe a sottrarre, senza giustificato motivo, la divisione fatta per testamento ai principi generali che governano le divisioni in genere, e nell'art. 763 del c.c. ho mantenuta immutata la norma contenuta nell'art. 302 del progetto. Ho inoltre modificata la precedente formulazione dell'ultimo comma, per farne risultare che il termine in esso posto non è di decadenza, ma di prescrizione, e coordinato cosi l'articolo con l'art. 1449.

Massime relative all'art. 763 Codice Civile

Cass. civ. n. 26563/2021

L'art. 762 c.c., stabilendo che l'omissione di uno o più beni dell'eredità non è causa di nullità della convenuta divisione, ma determina esclusivamente la necessità di procedere ad un supplemento della divisione stessa, sancisce, implicitamente, la indiscutibile validità ed efficacia dell'atto parziale così compiuto, escludendo ogni possibilità di considerarlo come struttura negoziale non dotata di propria autonomia, tale, cioè, da rendere comunque necessario attendere lo scioglimento della comunione sui residui beni per poter proporre la eventuale azione di rescissione per lesione oltre il quarto, azione che sarà, pertanto, legittimamente esperibile anche in relazione alla sola divisione parziale.

Cass. civ. n. 24169/2021

L'istituito nella disponibile, qualora riceva con testamento beni di valore inferiore, per porre rimedio al divario fra quota e porzione, non ha un'azione assimilabile a quella di riduzione, che compete ai soli legittimari per la reintegrazione della quota di riserva, ma, nel concorso dei presupposti previsti dall'art. 763 c.c., può esercitare l'azione di rescissione per lesione, ammessa anche nel caso di divisione del testatore.

Cass. civ. n. 18831/2019

In caso di accordo intercorso tra i beneficiari di un "trust inter vivos" con effetti "post mortem" per la divisione dei beni in esso conferiti, l'azione di annullamento per violenza o dolo ex art. 761 c.c. e l'azione di rescissione per lesione ex art. 763 c.c., esercitate con riguardo allo stesso, non sono soggette al criterio di giurisdizione di cui all'art. 50 della l. n. 218 del 1995, bensì a quello generale previsto dall'art. 3 della stessa legge, il quale può essere pattiziamente derogato, ai sensi del successivo art. 4, comma 2, in favore di un arbitro straniero, vertendosi in materia di diritti disponibili. (Regola giurisdizione).

Cass. civ. n. 6449/2008

In caso di divisione fatta dal testatore, l'azione di rescissione è ammissibile solo nel caso in cui il testatore abbia stabilito la quota di ciascun erede, in modo che sia possibile il raffronto tra il valore dei beni concretamente attribuiti agli eredi e l'entità delle quote ad essi astrattamente attribuite dal testatore.

Cass. civ. n. 4635/2001

Nell'azione di rescissione ex art. 763 c.c. la lesione oltre il quarto tra le quote dei condividenti deve sussistere ed essersi verificata al momento della divisione, cioè dell'attribuzione delle stesse. Deve considerarsi definitiva la divisione — cioè l'attribuzione delle quote, con conseguente rilevanza in tale sede della lesione — effettuata con scrittura privata, pur quando la stessa necessiti di un'ulteriore formalizzazione in atto pubblico, in funzione della trascrizione e delle volture catastali. In tal caso è inammissibile l'azione di rescissione per lesione, ex art. 763 c.c., proposta non contro la scrittura privata, cioè contro l'atto di divisione, ma contro il successivo atto di formalizzazione della stessa, poiché la denuncia di lesione oltre il quarto deve avere come necessario oggetto l'atto di divisione che attribuisce in modo definitivo le quote a ciascun condividente e non già l'atto di regolarizzazione della già avvenuta divisione.

Cass. civ. n. 10333/1998

Il coerede, onde evitare la rescissione per lesione della divisione, non può limitarsi a ricondurre ad equità la disuguaglianza tra le porzioni, ma deve dare una porzione, in danaro o natura, idonea a reintegrare il valore della quota.

Cass. civ. n. 1927/1991

Il termine di prescrizione biennale, previsto dall'art. 763 terzo comma c.c. per l'azione di rescissione della divisione, che ha natura sostanziale, dato che il suo decorso estingue il relativo diritto, è soggetto a sospensione in relazione agli interventi disposti, per le zone colpite dal terremoto del novembre 1980, dal D.L. 26 novembre 1980 n. 776, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 1980 n. 874, soltanto se abbia scadenza nei periodi espressamente contemplati.

Cass. civ. n. 3874/1975

L'azione di rescissione dell'atto di divisione per lesione presuppone che all'attore sia stata attribuita una quota inferiore a quella astratta spettantegli nella comunione e tende ad ottenere una frazione di beni superiore a quella attribuita col negozio divisorio, mentre deve ravvisarsi un'azione di regolamento di confini — come tale non soggetta al termine biennale di prescrizione di cui all'art. 763, ultimo comma, c.c. — in quella che, presupponendo la validità ed efficacia del titolo d'acquisto di una porzione di terreno ma un'inesatta esecuzione di esso, con la conseguente materiale consegna di una porzione inferiore alla dovuta, tenda all'accertamento del confine previsto nel titolo. Deve conseguentemente ravvisarsi un'azione di regolamento di confini quando il condividente, ammettendo che la quota attribuitagli col negozio divisorio corrisponda alla quota astratta già spettantegli nella comunione, sostenga un'erronea esecuzione del negozio stesso per errore nella misura dei confini del fondo diviso, e chieda l'accertamento del giusto confine.

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