Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8448 del 3 settembre 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

Al fine di escludere la rescindibilitā dell'atto di divisione, ai sensi dell'art. 764, secondo comma, c.c., non č sufficiente constatare che essa contenga una contestuale transazione, dovendosi, ancora, accertare che l'accordo transattivo, regolando ogni controversia, anche potenziale, in ordine alla determinazione delle porzioni corrispondenti alle quote ereditarie, abbia avuto ad oggetto proprio le questioni costituenti presupposto ed oggetto dell'azione di rescissione, con la conseguenza che, accertato che le parti, con le espressioni usate nel negozio transattivo, non abbiano affatto voluto porre termine ad una disputa sulle stime (correndo, per l'effetto, l'alea reciproca di assegnare cespiti di valore inferiore oltre il quarto alla rispettiva quota), ma soltanto manifestato l'intendimento di procedere alla divisione senza esasperazione delle stime medesime (accontentandosi amichevolmente di valutazioni esposte al rischio di qualche marginale approssimazione), dovā ritenersi del tutto legittima, per l'effetto, la successiva proposizione dell'azione di rescissione oltre il quarto di cui al menzionato art. 764 c.c.

(massima n. 2)

L'art. 762 c.c., stabilendo che l'omissione di uno o pių beni dell'ereditā non č causa di nullitā della convenuta divisione, ma determina esclusivamente la necessitā di procedere ad un supplemento della divisione stessa, sancisce, implicitamente, la indiscutibile validitā ed efficacia dell'atto parziale cosė compiuto, escludendo ogni possibilitā di considerarlo come struttura negoziale non dotata di propria autonomia, tale, cioč, da rendere comunque necessario attendere lo scioglimento della comunione sui residui beni per poter proporre la eventuale azione di rescissione per lesione oltre il quarto, azione che sarā, pertanto, legittimamente esperibile anche in relazione alla sola divisione parziale.

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