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Articolo 761 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Annullamento per violenza o dolo

Dispositivo dell'art. 761 Codice Civile

La divisione può essere annullata quando è l'effetto di violenza [1453 ss. c.c.] o di dolo [768, 1439 c.c.](1)(2).

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto [1442 c.c.].

Note

(1) Analogamente a quanto accade per i contratti, può determinare l'annullamento della divisione il solo dolo determinante e non anche quello incidente. Il primo è quello in conseguenza del quale il coerede ha manifestato un consenso che, senza gli artifizi e i raggiri, non avrebbe espresso, il secondo è quello che induce ad accettare condizioni meno favorevoli. In presenza di quest'ultimo è possibile chiedere solo il risarcimento del danno (v. art. 1223 c.c.).
(2) Nel caso in cui la parte sia stata vittima di errore, il rimedio esperibile non è quello dell'annullamento della divisione ma del supplemento di divisione, nel caso in cui siano stati omessi taluni beni (v. art. 762 del c.c.) o della rescissione per lesione, qualora l'errore sia caduto sulla stima dei beni (v. art. 763 del c.c.).
Vi è, tuttavia, chi ritiene che si possa richiedere l'annullamento della divisione in caso di errore essenziale tale da incidere sulla causa stessa del negozio divisorio (es. la scoperta di ulteriori eredi o di un testamento fino a quel momento non conosciuto).

Ratio Legis

La norma in esame riconosce l'applicabilità dei rimedi generali anche alla divisione quando sia stata conclusa con dolo o violenza.

Spiegazione dell'art. 761 Codice Civile

Dei tre vizi che, secondo l’art. 1427 c.c., invalidano il consenso, la legge, in tema di divisione, prende in considerazione soltanto la violenza e il dolo, ma non l’errore il quale, in sostanza, è regolato dagli articoli 762 e 763, allorché cade sulla entità della massa e sul valore delle quote. Tuttavia, la dottrina precedente riconosceva impugnabile per errore essenziale la divisione cui non partecipassero tutti i coeredi, o fondata su di un testamento falso, ecc.

Non riconducibile a queste ipotesi sarebbe l’assegnazione in proporzione diversa da quella spettante (come proponeva il Degni), dal momento che essa rientra nell'ipotesi della lesione. Viceversa, è da considerare come causa di annullabilità dell'intera divisione il fatto che vi sia stato compreso chi non era erede: non basta procedere a supplemento di divisione, dal momento che non si può misurare la ripercussione che la presenza dell'estraneo ha avuto sul corso delle operazioni divisionali.

In via di applicazione analogica dell’art. #1300# del vecchio codice del 1865, si è stabilita la prescrizione quinquennale dell’azione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

368 Piena approvazione ha incontrato il sistema del progetto, che si riferiva, sia nella intestazione del capo, sia nella formulazione degli articoli, non solo alla rescissione della divisione, ma anche all'annullamento, in relazione alle cause di invalidità, che si concretano, oltre che nella lesione, anche nel dolo e nella violenza. In conformità a tale criterio, ho emendato la formula usata dal progetto a proposito dell'annullamento per violenza o dolo, e ho sostituito nell'art. 761 del c.c., alla generica dizione «la divisione può essere impugnata», quella più precisa «la divisione può essere annullata».

Massime relative all'art. 761 Codice Civile

Cass. civ. n. 18831/2019

In caso di accordo intercorso tra i beneficiari di un "trust inter vivos" con effetti "post mortem" per la divisione dei beni in esso conferiti, l'azione di annullamento per violenza o dolo ex art. 761 c.c. e l'azione di rescissione per lesione ex art. 763 c.c., esercitate con riguardo allo stesso, non sono soggette al criterio di giurisdizione di cui all'art. 50 della l. n. 218 del 1995, bensì a quello generale previsto dall'art. 3 della stessa legge, il quale può essere pattiziamente derogato, ai sensi del successivo art. 4, comma 2, in favore di un arbitro straniero, vertendosi in materia di diritti disponibili. (Regola giurisdizione).

Cass. civ. n. 14682/2014

In tema di divisione ereditaria, l'azione di annullamento prevista dall'art. 761 cod. civ. è esperibile solo in caso di divisione negoziale, non anche nel caso di divisione giudiziale conclusa da provvedimento non ricollegabile all'accordo delle parti.

Cass. civ. n. 8077/1995

L'errore costituisce causa di annullamento della divisione solo quando ha prodotto l'omissione dalla massa di uno o più beni dell'eredità, quando il condividente ha subito la lesione oltre il quarto — ipotesi per le quali sono stati previsti gli specifici rimedi del supplemento di divisione e della rescissione per lesione (artt. 762 e 763 c.c.) — oppure quando cade sui presupposti della divisione stessa, quali la qualità di erede, la natura della successione, l'inesistenza della comunione. Pertanto, non è ammessa la generale azione di annullamento nel caso in cui l'errore cada sull'esistenza delle norme sull'accessione, la cui portata, in relazione all'atto di divisione posto in essere, venga ad incidere sulla determinazione dell'ammontare di una quota, attraverso l'inclusione o meno in essa di un bene (nella specie, le parti avevano acquistato un suolo di comunione, sul quale avevano costruito un fabbricato, procedendo, poi, alla divisione del fondo stesso in parti uguali, in modo che, in virtù del principio sull'accessione, ciascuna divenisse proprietaria della porzione di fabbricato costituita sulla parte di terreno assegnatagli con la divisione. Accertata l'esistenza di un precedente accordo circa l'attribuzione di un locale ad una delle parti, nonostante che lo stesso ricadesse nella verticale spettante all'altra, il giudice del merito aveva annullato l'atto di divisione per l'errore di diritto in cui erano incorse entrambe le parti, ritenendo che, se esse avessero conosciuto la portata del principio sull'accessione, sarebbero ricorsi ad altri mezzi giuridici per realizzare i loro intenti divisori. La S.C., in base al principio enunciato nella massima, ha cassato l'impugnata sentenza).

Cass. civ. n. 1529/1995

In tema di divisione ereditaria, l'errore riguardante le operazioni divisionali, cioè i beni da dividere, la loro essenza e il loro valore, non costituisce causa di annullamento della divisione, dovendo trovare piena applicazione, in tal caso, la norma speciale dell'art. 761 c.c. che annovera tra le possibili cause di annullamento soltanto la violenza ed il dolo. E infatti l'eventuale pretermissione di cespiti facenti parte del compendio comune e l'errore (non determinato da dolo) sull'essenza e sul valore dei beni da dividere trovano il lino specifico rimedio, rispettivamente, nell'art. 762 c.c., che ammette la possibilità di procedere ad un supplemento della divisione, e nel successivo art. 763 che, prevedendo l'azione di rescissione per lesione oltre il quarto, mostra di considerare rilevante l'errore valutativo solo se ed in quanto abbia dato luogo ad una lesione di detta entità.

Cass. civ. n. 1561/1975

La divisione della comunione ereditaria non è impugnabile per errore, quando questo sia caduto sulle operazioni divisionali, ma è bensì impugnabile quando l'errore sia caduto sui presupposti della divisione (e così sulla quota spettante in astratto agli eredi). Tuttavia lo scioglimento della comunione ereditaria attuato mediante transazione non è impugnabile per errore, ancorché questo sia caduto su un presupposto dello scioglimento stesso (quota spettante in astratto agli eredi), quando il presupposto stesso abbia formato oggetto dell'accordo transattivo. Ciò perché la transazione è impugnabile per errore quando questo sia caduto sui presupposti pacifici del negozio transattivo, ma non quando sia caduto su questioni che abbiano formato oggetto della transazione stessa.

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