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Articolo 722 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Beni indivisibili nell'interesse della produzione nazionale

Dispositivo dell'art. 722 Codice Civile

In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali(1), le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell'eredità vi sono beni che la legge dichiara indivisibili nell'interesse della produzione nazionale [846 c.c.](2).

Note

(1) Cfr. L. 3 giugno 1940, n. 1078 (Norme per evitare il frazionamento delle unità poderali).
(2) Per i beni la cui indivisibilità sia disposta dalla legge nell'interesse della produzione nazionale, l'autorità giudiziaria deve prescindere da qualunque valutazione in concreto, a differenza di quanto avviene nei casi previsti dall'art. 720 del c.c..
Costituiva un esempio di bene dichiarato indivisibile dalla legge la minima unità colturale di cui all'art. 846 del c.c., disposizione abrogata dal D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Ratio Legis

Ove sia coinvolto un interesse dell'economia nazionale, l'interesse privato dei condividenti viene sacrificato a vantaggio di quello della collettività.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

349 L'art. 265 del progetto concerneva, inoltre, l'indivisibilità dell'azienda agricola, industriale e commerciale e fissava il principio che questa dovesse essere assegnata ad uno dei coeredi, il quale aveva il termine di un triennio per poter soddisfare in danaro gli altri coeredi delle quote ad essi spettanti. 11 sistema del progetto dette luogo ad ampio esame da parte della Commissione delle Assemblee legislative, la quale ritenne che non fosse il caso di occuparsi delle aziende industriali e commerciali, rispetto alle quali — osservò — non mancherà agli interessati il modo di evitarne il frazionamento quando ciò sia ritenuto opportuno, e che convenisse occuparsi soltanto delle aziende agrarie. L'indivisibilità di queste, fondata non tanto su di un criterio economico-funzionale, quanto sul concetto economico-sociale di rendere possibile che l'azienda sia tale da rispondere ai bisogni di una famiglia di agricoltori, fu presa in considerazione dalla Commissione per elaborare con molta diligenza un complesso di norme tendenti a mantenere tale indivisibilità. Ma, pure riconoscendo il nobile sforzo compiuto dalla Commissione, dovetti considerare che la disciplina da essa proposta non sfuggiva a molte obbiezioni, in gran parte identiche a quelle che la Commissione medesima aveva formulate contro il sistema del progetto. La pratica attuazione delle proposte avrebbe incontrato difficoltà non lievi, sia per l'assegnatario dell'azienda, gravato di onerosi debiti verso gli altri coeredi, sia per costoro. Il problema dell'indivisibilità dell'azienda si presenta in realtà molto complesso e forse non si presta ad una soluzione parziale limitata al caso dei trasferimenti per effetto di successione ereditaria. Esso dovrebbe essere affrontato e risoluto nella sua integrità, con l'organizzazione collaterale di provvidenze, specialmente di carattere creditizio, le quali ne agevolino la pratica soluzione. Per tali motivi mi ero indotto a rinviare (art. 269 del testo precedente) ad una legge speciale la disciplina completa di questa materia — la quale esorbita dal campo delle successioni pur essendo possibile nel frattempo l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 274 del testo medesimo, Poiché, come ho detto, le disposizioni di questo articolo sono state trasfuse e generalizzate nell'art. 720 del c.c., il nuovo testo, pur mantenendo fermo il rinvio a leggi speciali per una disciplina compiuta, dichiara espressamente che, in quanto non sia disposto diversamente, le norme dettate in generale per gl'immobili indivisibili, si applicano anche ai beni che la legge dichiara indivisibili nell'interesse della produzione nazionale. Ricordo intanto che per i fondi rustici il problema è stato nel codice risoluto in una maniera ancora più vasta nel libro della proprietà dove si delinea il concetto della minima unità culturale (art. 846), pure rinviandosi alle leggi speciali la concreta determinazione di essa.

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