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Articolo 645 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Condizione sospensiva potestativa senza termine

Dispositivo dell'art. 645 Codice Civile

Se la condizione apposta all'istituzione di erede o al legato è sospensiva potestativa(1)(2) [1355 c.c.] e non è indicato il termine per l'adempimento, gli interessati(2) possono adire l'autorità giudiziaria(3) perché fissi questo termine(4)(5) [650, 749 c.p.c.].

Note

(1) La norma si applica alle sole condizioni giuridiche che prevedono un comportamento positivo (dare o fare), per le altre l'art. 638 del c.c. prevede la conversione in risolutive.
(2) Quanto alla condizione meramente potestativa, ossia quella rimessa esclusivamente alla volontà della parte (es. "nomino mio erede Tizio, se vorrà"), taluni ritengono si applichi la norma in esame, altri che la condizione si debba considerare come non apposta.
(3) Cioè coloro che verrebbero alla successione se la condizione non si avverasse (c.d. chiamati ulteriori), o l'erede onerato dell'adempimento del legato.
(4) Si applica quanto previsto dall'art. 481 del c.c..
(5) Pur in assenza di una previsione espressa, il termine si ritiene prorogabile una sola volta, a patto che la proroga non ecceda la durata del termine iniziale.

Ratio Legis

La norma assicura certezza nei rapporti giuridici, presumendo che anche il testatore non avrebbe voluto la protrazione della situazione di incertezza per troppo tempo.

Spiegazione dell'art. 645 Codice Civile

La norma non ha precedenti nella legislazione del codice del 1865. Essa si giustifica considerando che non sarebbe né giusto, né conforme alla presumibile volontà del testatore lasciare per un tempo indefinito all’arbitrio dell’istituito l’adempimento della condizione, e con ciò tener sospesa per un tempo indefinito l’efficacia dell’istituzione.

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