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Articolo 644 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Obblighi e facoltā degli amministratori

Dispositivo dell'art. 644 Codice Civile

Agli amministratori indicati dai precedenti articoli(1) sono comuni le regole che si riferiscono ai curatori dell'eredità giacente(2).

Note

(1) La norma si applica all'amministratore del lascito sotto condizione sospensiva (v. art. 642 c.1 del c.c.), non a quello nominato a seguito della mancata prestazione della garanzia richiesta (v. art. 641 c. 2 del c.c.).
(2) Compito dell'amministratore è procedere con l'inventario (v. art. 769 del c.p.c.), amministrare i beni dell'eredità, chiedendo l'autorizzazione del tribunale per quelli di straordinaria amministrazione, e rappresentare in giudizio l'eredità.

Ratio Legis

Come per l'eredità giacente, si vuole assicurare la conservazione del patrimonio ereditario, attraverso la nomina di un amministratore, nell'intervallo tra l'apertura della successione e la pendenza della condizione.

Spiegazione dell'art. 644 Codice Civile

Le norme degli articoli 642, 643, 644, relative alle persone alle quali spetta l’amministrazione nei casi considerati, si ispirano ampiamente a quelle degli articoli #858#-#861# del codice del 1865, le quali sono state integrate e migliorate nella redazione.

L’art. 642 considera, in primo luogo, la persona a favore della quale è stata disposta la sostituzione, su cui il codice precedente non si era espresso.

Nell'art. 643 si parla semplicemente del “figlio” non concepito, mentre l’art. #860# codice 1865, parlava, inesattamente, di “figlio immediato” (adoperando il termine “figlio” che assorbe necessariamente quel qualificativo, al posto del termine generico “discendente” col quale il qualificativo sarebbe stato compatibile); inoltre l’art. 643 regola - in termini generali, risolvendo opportunamente una dibattuta questione - la rappresentanza del nascituro per i suoi interessi successori, attribuendola alle persone nominate nell’articolo precedente, anche quando l’amministratore dell’eredità sia persona diversa.

Infine l’art. 644, anziché attribuire agli amministratori in oggetto “i carichi e le facoltà” (così l’art. #861# codice 1865) dei curatori delle eredità giacenti, li sottopone senz’altro alle regole che a questi si riferiscono, parificandone in pieno la condizione giuridica.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

314 Un emendamento formale ho apportato all'art. 186 del progetto definitivo (art. 644 del c.c.), tendente a chiarire che la posizione degli amministratori dell'eredità condizionale o devoluta a nascituri è in toto parificata a quella del curatore dell'eredità giacente.

Massime relative all'art. 644 Codice Civile

Cass. civ. n. 1646/1978

L'amministratore e custode dei beni ereditari, quale ausiliario del giudice, esplica una funzione pubblica, onde alle sue dichiarazioni documentate deve attribuirsi pubblica fede.

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