Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2119 del 13 luglio 1974

(1 massima)

(massima n. 1)

Il negozio unilaterale di rinunzia all'ereditā, posto in essere verso un corrispettivo a favore di un coerede, determinando l'attribuzione a favore di quest'ultimo della quota che sarebbe spettata al rinunziante (effetto ulteriore) e non la semplice perdita del diritto all'ereditā (effetto tipico del negozio adottato), deve ritenersi negozio indiretto, che, non tendendo ad uno scopo vietato dalla legge, č idoneo a produrre gli effetti voluti dal rinunziante.

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