Cass. civ. n. 11819/2025
In caso di trasformazione di società di persone, in mancanza della comunicazione formale - "per raccomandata o con altri mezzi" - da parte della società debitrice, prevista dell'art. 2500-quinquies, secondo comma, cod. civ., ai fini della liberazione dalla responsabilità illimitata dei soci di essa, non è neppure ipotizzabile l'attivazione del meccanismo di manifestazione implicita del consenso previsto da detta norma, per effetto della mancata espressa opposizione dei creditori, per ritenere liberati i soci illimitatamente responsabili.
Cass. civ. n. 17473/2023
In tema di trasformazione di una società di persone in una società di capitali (c.d. "trasformazione omogenea progressiva"), l'art. 2500-quinquies c.c. richiede necessariamente, ai fini della liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sorte anteriormente ad essa, una comunicazione formale da parte della società debitrice nei confronti dei creditori sociali, in assenza della quale il consenso di questi ultimi non può in alcun modo presumersi.
Cass. civ. n. 5017/2023
In tema di fideiussione per obbligazione futura, la liberazione del garante ex art. 1956 c.c., non si determina per la sola circostanza che il debitore garantito si sia successivamente trasformato da società di persone in società di capitali, atteso che tale solo evento, di per sé, in ragione degli effetti della trasformazione di cui all'art. 2498 c.c., non determina alcun peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice in riferimento alla responsabilità dei soci della società trasformata, in quanto delle obbligazioni sociali passive anteriori alla trasformazione i soci continuano a rispondere personalmente e illimitatamente (salvo che creditori sociali non abbiano prestato il proprio consenso alla trasformazione) e per le obbligazioni sociali sorte dopo la trasformazione l'insussistenza di una responsabilità solidale e illimitata dei soci della società di capitali non determina alcun mutamento della consistenza quantitativa e qualitativa dell'indebitamento della società e del suo patrimonio anteriore alla trasformazione.
Cass. civ. n. 11040/2022
Il secondo comma dell'art. 2500 quinquies c.c. prevede un'ipotesi di presunzione di consenso abdicativo del creditore nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, che non può essere estesa oltre le ipotesi ivi espressamente contemplate di trasformazione da società di persone a società di capitali, comportando un atto di rinuncia ad un diritto nei confronti di un condebitore solidale con conseguente diminuzione della garanzia patrimoniale sottostante il credito. Ne consegue che la norma citata, nella parte in cui presume il consenso del creditore alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili sulla base di un comportamento non oppositivo, non è suscettibile di interpretazione analogica e non può applicarsi anche all'ipotesi di trasformazione di una società di persone da società in nome collettivo a società in accomandita semplice.
Cass. civ. n. 29745/2020
Ai sensi dell'art. 2500 quinquies c.c. la trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali anteriori alla iscrizione della delibera di trasformazione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione; quest'ultimo si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata, non hanno espressamente negato la loro adesione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, la quale deve avere come oggetto specifico la trasformazione della società. Ne consegue che, ai fini della operatività della presunzione di consenso, all'omessa comunicazione non possono supplire né la conoscenza acquisita "aliunde" della trasformazione da parte dei creditori, né l'invio di atti ai medesimi dai quali l'avvenuta trasformazione sia riconoscibile, né la notizia legale dell'avvenuta trasformazione che deriva dalla pubblicità della delibera.
Cass. civ. n. 9065/2006
Ai sensi dell'art. 2499 c.c., la trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori all'iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali abbiano dato il loro consenso alla trasformazione stessa, il quale si presume se i creditori, ai quali la suddetta deliberazione sia stata comunicata, non abbiano negato espressamente la loro adesione nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione medesima.
Cass. civ. n. 11994/2002
In tema di trasformazione societaria, la norma di cui all'art. 2499 c.c., a mente della quale, dell'avvenuta trasformazione di un ente (nella specie, da società in accomandita semplice in Srl), va data «comunicazione» ai soci, deve essere interpretata nel senso che la predetta comunicazione non ha funzione di portare a conoscenza del socio destinatario l'intero contenuto della deliberazione di trasformazione, essendo, per converso, sufficiente che essa contenga la semplice notizia dell'avvenuta trasformazione ovvero il semplice richiamo degli estremi della delibera stessa , atteso che, sulla base di tale notizia, il socio destinatario è in condizione di tutelare i propri interessi manifestando il proprio dissenso alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili.
Cass. civ. n. 6810/2001
L'art. 2499 c.c., secondo il quale la trasformazione di una società libera i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla trasformazione, ove risulti che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione stessa, non trova applicazione per i crediti contributivi previdenziali, i quali, nascendo da un rapporto disciplinato dal regime di previdenza sociale, non diversamente dalle altre forme di finanziamento delle prestazioni di assistenza sociale, per il comune carattere pubblico ed obbligatorio dei rispettivi regimi correlati a finalità di ordine costituzionale (art. 38 Cost.), hanno natura inderogabile e sono perciò indisponibili.