Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 11819 del 5 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di trasformazione di societā di persone, in mancanza della comunicazione formale - "per raccomandata o con altri mezzi" - da parte della societā debitrice, prevista dell'art. 2500-quinquies, secondo comma, cod. civ., ai fini della liberazione dalla responsabilitā illimitata dei soci di essa, non č neppure ipotizzabile l'attivazione del meccanismo di manifestazione implicita del consenso previsto da detta norma, per effetto della mancata espressa opposizione dei creditori, per ritenere liberati i soci illimitatamente responsabili.

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