(massima n. 1)
In caso di trasformazione di societā di persone, in mancanza della comunicazione formale - "per raccomandata o con altri mezzi" - da parte della societā debitrice, prevista dell'art. 2500-quinquies, secondo comma, cod. civ., ai fini della liberazione dalla responsabilitā illimitata dei soci di essa, non č neppure ipotizzabile l'attivazione del meccanismo di manifestazione implicita del consenso previsto da detta norma, per effetto della mancata espressa opposizione dei creditori, per ritenere liberati i soci illimitatamente responsabili.