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Articolo 2478 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Bilancio e distribuzione degli utili ai soci

Dispositivo dell'art. 2478 bis Codice Civile

Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del presente libro(1). Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.

Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato(2) .

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti(3)(4).

Note

(1) Periodo così sostituito dall'art. 6 comma 14 D. lgs. 18 agosto 2015, n. 139. In base all'art. 12 comma 1 del D. lgs. cit., tali disposizioni "entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi ali esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data".
(2) Comma modificato dall'art. 16, comma 12 octies D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con modifiche nella L. 28 gennaio 2009, n. 2.
(3) Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art. 106, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio".
(4) Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 106, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio".

Ratio Legis

La redazione del bilancio è prescritta, non solo nell'interesse dei soci a conoscere l'andamento e la situazione della loro società, ma anche e soprattutto nell'interesse dei creditori sociali a conoscere la consistenza del patrimonio della società, unica garanzia su cui essi possono fare affidamento. Le norma sul bilancio di esercizio hanno natura imperativa, con la conseguenza che i soci non possono decidere, nemmeno all'unanimità, di derogare alle regole sulla formazione, composizione o valutazione del bilancio della società. (GENGHINI)

Spiegazione dell'art. 2478 bis Codice Civile

Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni previste per la s.p.a. (v. artt. 2423 e ss.).
Per la distribuzione degli utili è necessaria una distinta delibera (v. art. 2433).
L'approvazione del bilancio e della delibera di distribuzione degli utili, che compete inderogabilmente ai soci (2479, 2° comma n. 1) non richiede il metodo assembleare.
La decisione sulla distribuzione degli utili riguarda l'an e il quantum, non le modalità di ripartizione che devono essere stabilite ex ante dall'atto costitutivo oppure, nel silenzio di questo, vengono distribuiti seguendo il criterio della proporzionalità alle quote possedute.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societā di capitali e societā cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

Massime relative all'art. 2478 bis Codice Civile

Cass. civ. n. 7586/2016

Il bilancio di esercizio di una societā per azioni, in forza del principio di continuitā, deve partire dai dati di chiusura del bilancio dell'anno precedente, anche nel caso in cui l'esattezza e la legittimitā di questi ultimi siano state poste in discussione in sede contenziosa e siano state negate con sentenza non passata in giudicato (nella specie, per il mancato rispetto dei termini di convocazione di un socio). Infatti, solo il passaggio in giudicato di quella sentenza fa sorgere il dovere degli amministratori di apporre al bilancio contestato le variazioni imposte dal comando giudiziale, e, quindi, di modificare di conseguenza i dati di partenza del bilancio successivo.

Cass. civ. n. 10271/2004

Anche nelle societā a responsabilitā limitata (nel vigore della disciplina dettata dal codice civile del 1942, anteriormente alla riforma organica di cui al D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6) non č configurabile al pari di quanto si verifica in tema di societā per azioni un diritto del socio agli utili senza una preventiva deliberazione assembleare in tal senso, a nulla rilevando che la societā sia composta da due soli soci in posizione paritetica.

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