La dottrina chiarisce che l'
uguaglianza delle azioni è
relativa e non assoluta, infatti possono essere create con lo
statuto categorie di azioni fornite di particolari diritti. In tale ipotesi il principio di uguaglianza deve essere rispettato nell'ambito di ciascuna categoria.
L'uguaglianza è, inoltre,
oggettiva e non soggettiva, nel senso che uguali sono i diritti che ciascuna azione attribuisce, non i diritti di cui ciascun azionista dispone.
Facendo riferimento alla posizione del singolo azionista, i diritti sociali possono essere distinti in tre categorie:
- diritti indipendenti dal numero di azioni possedute, quindi basta una sola azione per poter esercitare tali diritti, ad esempio il diritto di intervento in assemblea;
- diritti proporzionali al numero di azioni possedute, quali, ad esempio, il
diritto di voto o il
diritto di opzione;
- diritti che competono solo se si possiede una determinata percentuale del capitale, sono i c.d. diritti della minoranza, quali il diritto di impugnare le deliberazioni assembleari invalide (
2377 3° comma) o di chiedere la convocazione dell'assemblea (
2367).
La norma prevede l'ipotesi della creazione di
azioni postergate nelle perdite, ossia di azioni che subiscono le perdite solo dopo che le perdite hanno colpito le altre azioni. La postergazione può essere totale, se le perdite incidono esclusivamente sulle altre azioni, oppure parziale se le perdite incidono sulle azioni ordinarie fino a un determinato ammontare, superato il quale la perdita torna a gravare in proporzione su tutte le azioni.