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Articolo 2433 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Distribuzione degli utili ai soci

Dispositivo dell'art. 2433 Codice Civile

La deliberazione sulla distribuzione degli utili(1) [2262, 2328, n. 7, 2350, 2428] è adottata dall'assemblea che approva il bilancio [2364, n. 1] ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall'assemblea convocata a norma dell'articolo 2364 bis, secondo comma.

Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato [2303, 2621, n. 2].

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente [2413, 2446].

I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti [2321].

Note

(1) Il diritto agli utili sorge esclusivamente a seguito di una specifica delibera assembleare; ciò nonostante, può essere prevista una clausola statutaria che, in deroga a tale principio, preveda l'immediata esigibilità degli utili da parte dei soci.

Ratio Legis

La deliberazione di approvazione del bilancio costituisce una dichiarazione di scienza, e non ha carattere dispositivo né ha natura di negozio di accertamento.

Spiegazione dell'art. 2433 Codice Civile

Il diritto a percepire il dividendo consegue ad una deliberazione distinta e successiva a quella che approva il bilancio.
La norma vieta la ripartizione degli utili ai soci nei casi in cui dal bilancio risulti una perdita del capitale sociale, a meno che quest'ultimo non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
Da un lato non esiste il diritto dell'azionista a che la società distribuisca ogni anno tutto o una parte dell'utile distribuibile; d'altro canto l'assemblea non è priva di limiti perché la regola desumibile dalla legge è che gli utili sono destinati alla distribuzione anche durante la vita della società. Il che non significa che l'accantonamento a riserva sia lecito solo se si dimostra la necessità di autofinanziamento, né che l'accantonamento debba essere motivato: al contrario è l'interesse all'autofinanziamento che, integrando l'abuso, dovrà essere dimostrata con la conseguenza che raramente sarà possibile dimostrare la contrarietà dell'accantonamento al principio di correttezza (COLOMBO).

Massime relative all'art. 2433 Codice Civile

Cass. civ. n. 2020/2008

Anche nelle societā a responsabilitā limitata (nel vigore della disciplina dettata dal codice civile del 1942, anteriormente alla riforma di cui al D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6) non č configurabile un diritto del socio agli utili senza una preventiva deliberazione assembleare in tal senso, rientrando nei poteri dell'assemblea in sede approvativa del bilancio la facoltā di disporne l'accantonamento o il reimpiego nell'interesse della stessa societā, sulla base di una decisione censurabile solo se propria di iniziative della maggioranza volte ad acquisire posizioni di indebito vantaggio a danno degli altri soci cui sia resa pių onerosa la partecipazione.

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