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Articolo 2307 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 28/02/2023]

Proroga della societā

Dispositivo dell'art. 2307 Codice Civile

Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società [2273], entro tre mesi(1) dall'iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese [2188, 2305, 2531, 2964](2).

Se l'opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell'opponente [2289].

In caso di proroga tacita [2295, n.9] ciascun socio può sempre recedere dalla società [1373], dando preavviso a norma dell'articolo 2285(3), e il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell'articolo 2270.

Note

(1) Il termine è di decadenza (v. 2964).
(2) Durante la vita della società, il creditore particolare del socio non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore (v. 2305). Il creditore non ha quindi interesse a che la società venga prorogata, in quanto solo allo scioglimento della società potrà soddisfare la sua pretesa creditoria sulla quota del socio suo debitore.
(3) Se si verifica una causa di scioglimento della società, la proroga deve essere decisa da tutti i soci. Non può essere imposto ad alcun socio di rimanere nella società se è intervenuta una causa di scioglimento. In caso di proroga tacita, il socio contrario alla proroga può, invece, recedere (v. 2285) dalla società dando comunicazione agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi. In questo caso la società sarà obbligata a liquidare la quota del socio receduto ai sensi dell'art. 2289.

Spiegazione dell'art. 2307 Codice Civile

Il creditore particolare della s.n.c. non è totalmente privo di poteri di ingerenza nei confronti della società in relazione alla tutela del suo credito e della quota del socio debitore.
Egli può infatti opporsi alla proroga entro tre mesi dall'iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese (a pena di decadenza), al fine di poter successivamente domandare la liquidazione della quota del socio suo debitore e soddisfare il proprio credito.
In caso di proroga tacita il socio può recedere dalla società dando adeguato preavviso nei termini di cui all'art. 2285. Nella medesima eventualità il creditore particolare non ha un limite temporale previsto a pena di decadenza entro il quale opporsi alla proroga.
Ciò deriva dal fatto che della proroga tacita non viene data notizia tramite iscrizione nel registro delle imprese e dunque il creditore del socio potrà opporsi in ogni momento, quando ne verrà a conoscenza.

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