Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società [2273], entro tre mesi(1) dall'iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese [2188, 2305, 2531, 2964](2).
Se l'opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell'opponente [2289].
In caso di proroga tacita [2295, n.9] ciascun socio può sempre recedere dalla società [1373], dando preavviso a norma dell'articolo 2285(3), e il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell'articolo 2270.
Note
(1)
Il termine è di decadenza (v.
2964).
(2)
Durante la vita della società, il creditore particolare del socio non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore (v.
2305). Il creditore non ha quindi interesse a che la società venga prorogata, in quanto solo allo scioglimento della società potrà soddisfare la sua pretesa creditoria sulla quota del socio suo debitore.
(3)
Se si verifica una causa di scioglimento della società, la proroga deve essere decisa da tutti i soci. Non può essere imposto ad alcun socio di rimanere nella società se è intervenuta una causa di scioglimento. In caso di proroga tacita, il socio contrario alla proroga può, invece, recedere (v.
2285) dalla società dando comunicazione agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi. In questo caso la società sarà obbligata a liquidare la quota del socio receduto ai sensi dell'art.
2289.