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Articolo 2296 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 08/04/2023]

Pubblicazione

Dispositivo dell'art. 2296 Codice Civile

L'atto costitutivo della società [2330] con sottoscrizione autenticata [2703] dei contraenti, o una copia autenticata [2703] di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico [2699], deve entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione(1), a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese(2) [2188, 2506] nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale [33, 2200, 2297, 2330].

Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo [2330](3).

Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio [2626].

Note

(1) Per gli atti ricevuti o autenticati all'estero, i termini suddetti decorrono dalla data del deposito a norma dell'art. unico L. 13 marzo1980, n. 73 (Adeguamento dei termini in materia di pubblicità di atti formati all'estero).
(2) L'iscrizione al registro delle imprese risponde al principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento soprattutto nei confronti dei terzi.
(3) Ai sensi dell'art. 2630 sono anche penalmente responsabili.

Ratio Legis

La pubblicazione dell'atto costitutivo nel Registro delle imprese rende la s.n.c. regolare, con applicazione delle norme [v. 2291-2312] dettata per questo tipo di società [v. 2297]. Inoltre tutti i fatti che risultano dall'iscrizione sono opponibili ai terzi: questi cioè non possono invocare l'invalidità degli affari conclusi con la società, sostenendo di non aver conosciuto qualcuno dei dati che risultano registrati. Tutto ciò che risulta dall'iscrizione nel registro delle imprese si presume reso noto e conosciuto da tutti (pubblicità dichiarativa).

Spiegazione dell'art. 2296 Codice Civile

L'atto costitutivo (art. 2295) deve essere depositato per l'iscrizione entro 30 giorni presso l'Ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione ha sede la società stessa.
L'iscrizione in oggetto non ha natura costitutiva della società, in quanto essa è in realtà già sorta, ma ha l'importante funzione di regolarizzarne la nascita e l'ingresso nel mondo giuridico.
La società c.d. irregolare è comunque lecita, ma, per quanto riguarda i rapporti con i terzi, soggiace alle regole della società semplice, con conseguente applicazione delle norme di cui agli artt. 2268 e 2270.
L'atto costitutivo può avere sia la forma di scrittura privata autenticata che di atto pubblico e, rispettivamente, gli amministratori da soli o anche il notaio hanno l'obbligo di provvedere all'iscrizione presso l'ufficio competente.
Se l'amministratore non provvede, i soci possono sostituirsi a lui a spese della società oppure rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

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