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Articolo 2296 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Pubblicazione

Dispositivo dell'art. 2296 Codice Civile

L'atto costitutivo della società [2330] con sottoscrizione autenticata [2703] dei contraenti, o una copia autenticata [2703] di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico [2699], deve entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione(1), a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese [2188, 2506] nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale [33, 2200, 2297, 2330].

Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo [2330](2).

Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il [def ref=2615]notaio [2626].

Note

(1) Per gli atti ricevuti o autenticati all'estero, i termini suddetti decorrono dalla data del deposito a norma dell'art. unico L. 13 marzo1980, n. 73 (Adeguamento dei termini in materia di pubblicità di atti formati all'estero).
(2) Ai sensi dell'art. 2630, la violazione di un simile obbligo è sanzionata anche penalmente.

Ratio Legis

La norma impone agli amministratori l'obbligo di depositare l'atto costitutivo della società, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, ai fini dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. L'iscrizione non è tuttavia condizione di validità del contratto - ed altrettanto vale per i requisiti di forma che attengono all'atto costitutivo - in quanto la disposizione si limita a identificare i presupposti affinché possa applicarsi integralmente, anche nei confronti dei terzi, la disciplina della società in nome collettivo.

Spiegazione dell'art. 2296 Codice Civile

L'atto costitutivo (art. 2295) deve essere depositato entro 30 giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura degli amministratori o del notaio rogante. Se l'amministratore non provvede, i soci possono sostituirsi a lui a spese della società oppure rivolgersi all'Autorità Giudiziaria affinché lo condanni ad adempiere. Discusso è invece se l’autorità giudiziaria possa disporre l’iscrizione d’ufficio.

Ai fini dell'iscrizione, l'atto costitutivo deve essere redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.

L'iscrizione in oggetto non ha efficacia costitutiva, bensì dichiarativa (v. art. 2193) e soprattutto normativa, dal momento che alla s.n.c. non iscritta (irregolare) andranno applicate le regole della società semplice in punto di rapporti con i terzi (artt. 2268 e 2270).

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