I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali [2278](1), finché non siano pagati i creditori della società(2) o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli(3).
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie(4), nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite [2263, 2267, 2452]. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente [1299, 2265, 2615].
Note
(1)
Tale divieto non è operante per i beni che i soci hanno conferito in godimento alla società. A norma dell'art.
2281, infatti, tali beni andranno restituiti dai liquidatori.
(2)
I liquidatori possono procedere ai pagamenti dei crediti come meglio credono, non devono seguire alcun ordine e possono anche pagare i creditori man mano che si presentano, purché agiscano sempre nell'interesse della società.
(3)
Per le società per azioni il divieto per i liquidatori di ripartire tra i soci i beni sociali è sanzionato penalmente
ex art.
2625.
(4)
Le società semplici e quelle in nome collettivo si caratterizzano, salvo patto contrario, per l'illimitata responsabilità di tutti i soci; da ciò discende la legittimazione del liquidatore di chiedere agli stessi le somme necessarie per pagare i crediti sociali qualora le passività superino le attività.