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Articolo 2265 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Patto leonino

Dispositivo dell'art. 2265 Codice Civile

È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite [1419, 2178, 2262, 2263, 2280, 2553, 2554].

Ratio Legis

La ratio del divieto di patto leonino, così come individuata dalla giurisprudenza, è quella di assicurare che tutti i soci partecipino in qualche misura al "rischio d'impresa" sotteso allo svolgimento di qualsiasi attività imprenditoriale, sì da stimolare un esercizio avveduto e prudente dei diritti e dei doveri spettanti a ciascuno di essi.

Brocardi

Leonina societas
Societas

Spiegazione dell'art. 2265 Codice Civile

Il patto con cui si escludono totalmente uno o più soci dalla ripartizione degli utili o delle perdite è da considerarsi nullo per contrarietà a norma imperativa.
L’invalidità del patto si fonda sulla sua radicale incompatibilità con la causa tipica del contratto di società, che risiede nella comune partecipazione dei soci ai risultati dell’attività esercitata, ovverosia nella condivisione del rischio d’impresa.
Il divieto in esame costituisce l’unico limite posto dal legislatore all’autonomia privata nella determinazione delle quote di partecipazione agli utili e alle perdite maturati dalla società. Restano pertanto valide le pattuizioni volte a regolare la partecipazione agli utili o alle perdite in misura non proporzionale all’entità dei conferimenti.

Sono sanzionati con la nullità non solo i patti che formalmente escludano in assoluto e costantemente la partecipazione agli utili o alle perdite, ma anche le clausole tese a subordinarla ad eventi o condizioni in concreto irrealizzabili o di difficile verificazione.

L’invalidità della clausola che violi il divieto non investe l’intera partecipazione sociale né l’intero contratto sociale, determinando la sostituzione del regime convenzionale al regime legale risultante dall’art. 2263 (vitiatur sed non vitiat). Fa eccezione il caso in cui si dimostri che, ai sensi dell’art. 1419, in assenza della pattuizione invalida il socio discriminato o tutti gli altri soci non avrebbero stipulato il contratto, conseguendone rispettivamente la nullità della singola partecipazione o la nullità dell’intero contratto sociale.

Massime relative all'art. 2265 Codice Civile

Cass. civ. n. 17498/2018

E' lecito e meritevole di tutela l'accordo negoziale concluso tra i soci di una società azionaria, con il quale l'uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l'altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l'attribuzione del diritto di vendita (c.d. "put") entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell'acquisto, pur con l'aggiunta di interessi sull'importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/02/2016).

Cass. civ. n. 24376/2008

Al contratto di associazione in partecipazione non si applica il divieto del patto leonino, dettato in materia societaria dall'art. 2265 c.c., ai sensi del quale è vietato che uno o più soci siano esclusi in modo totale e costante dagli utili o dalle perdite; quanto alla posizione dell'associato, l'unica regola inderogabile consiste nel divieto, posto dall'art. 2553 c.c., di porre a carico del medesimo perdite in misura superiore al suo apporto, potendo invece le parti determinare tale onere in misure diverse dalle partecipazioni agli utili o anche escluderlo del tutto, come avviene nella cosiddetta cointeressenza impropria.

Cass. civ. n. 8927/1994

Il divieto del cosiddetto patto leonino posto dall'art. 2265 c.c. (ed estensibile a tutti i tipi sociali, attenendo alle condizioni essenziali del tipo «contratto di società») presuppone una situazione statutaria — costitutiva dei diritti e degli obblighi di uno o più soci nei confronti della società ed integrativa della loro posizione nella compagine sociale — caratterizzata dalla esclusione totale e costante di uno o di alcuni soci dalla partecipazione al rischio di impresa e dagli utili, ovvero da entrambe. Pertanto, esulano dal divieto le pattuizioni regolanti la partecipazione alle perdite e agli utili in misura difforme dall'entità della partecipazione sociale del singolo socio, sia che si esprimano in una misura di partecipazione difforme da quella inerente ai poteri amministrativi (situazione di rischio attenuato), sia che condizionino in alternativa la partecipazione, o la non partecipazione, agli utili o alle perdite al verificarsi di determinati eventi giuridicamente rilevanti. Peraltro, il divieto di esclusione dalla partecipazione agli utili o alle perdite deve essere riguardato in senso sostanziale, e non formale, per cui esso sussiste anche quando le condizioni della partecipazione agli utili o alle perdite siano, nella previsione originaria delle parti, di realizzo impossibile, e nella concretezza determinino una effettiva esclusione totale da dette partecipazioni.

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