Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8538 del 5 maggio 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 2298, primo comma, c.c., i poteri di rappresentanza attribuiti all'amministratore di società in nome collettivo vanno individuati con riferimento agli atti che rientrano nell'oggetto sociale, qualunque sia la loro rilevanza economica e natura giuridica, salve le specifiche limitazioni risultanti dall'atto costitutivo o dalla procura. All'interno di tali atti, pertanto, non si pone alcuna differenza, nemmeno in relazione al carattere dispositivo o conservativo dell'atto stesso, rilevando soltanto l'incidenza che l'atto abbia sugli elementi costitutivi dell'impresa e sulla possibilità di esistenza della stessa, sicché, qualora lo statuto sociale distingua tra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione, può ritenersi eccedente l'ordinaria amministrazione, in quanto estraneo all'oggetto sociale, l'atto dispositivo che sia suscettibile di modificare la struttura dell'ente e perciò sia con tale oggetto contrastante, essendo esteriormente riconoscibile come non rivolto a realizzare gli scopi economici della società, perché da essi esorbitante.

(massima n. 2)

In tema di società irregolare, in base al chiaro tenore letterale dell'art. 2257 c.c. relativo alle società semplici ed applicabile ex art. 2297 del codice medesimo , il potere di amministrazione disgiuntiva è derogabile solo mediante diversa pattuizione in concreto intervenuta, con la conseguenza che l'amministrazione deve ritenersi congiuntiva solo ove tale fatto positivo sia stato dimostrato e non anche se sia mancata la prova del fatto negativo, cioè dell'inesistenza di pattuizioni derogatrici.

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