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Articolo 2218 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Bollatura facoltativa

Dispositivo dell'art. 2218 Codice Civile

L'imprenditore può far bollare nei modi indicati nell'articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti [2710](1).

Note

(1) Articolo modificato dall'art. 7 bis, D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito con L. 8 agosto 1994, n. 489.

Ratio Legis

La bollatura facoltativa è prevista per i libri contabili che non sarebbero richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa e dei quali l'imprenditore potrebbe fare a meno senza violare l'obbligo legale.

Spiegazione dell'art. 2218 Codice Civile

La norma fa riferimento alle scritture contabili obbligatorie in forma di libro diverse dal libro giornale e dal libro degli inventari (art. 2214) ed alle scritture facoltative.
Per queste scritture l'osservanza delle formalità estrinseche di cui agli artt. 2215 e 2216 costituisce non un obbligo ma un onere, dipendendo da tale osservanza la rilevanza probatoria ex artt. 2709 e seguenti.

La dottrina ha osservato che la norma, rendendo meramente facoltativa la bollatura e la vidimazione delle altre scritture contabili, mostra di considerare non obbligatoria, per esse, a differenza che per le scritture obbligatorie, la tenuta in registri rilegati.

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