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Articolo 2210 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Poteri dei commessi dell'imprenditore

Dispositivo dell'art. 2210 Codice Civile

I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati [1835].

Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna [2213], né concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati [1732, 1744, 2211].

Ratio Legis

La norma, in combinato disposto con gli artt. da 2211 a 2213, determina quelli che sono i limiti al potere di rappresentanza dei commessi.

Spiegazione dell'art. 2210 Codice Civile

I commessi sono ausiliari dell'imprenditore con mansioni più ridotte e poteri più limitati rispetto all'institore e al procuratore; da ciò discende una limitazione del loro potere rappresentativo con conseguente svolgimento di mansioni solo in ambito esecutivo.
Con il termine commessi il codice civile individua i lavoratori subordinati che svolgono mansioni tecniche sotto la direzione dell'imprenditore o dell'institore, venendo così a contatto con il pubblico.
I commessi sono muniti ex lege del potere di rappresentanza dell'imprenditore. Essi, pertanto, possono compiere atti anche in mancanza di contemplatio domini (v. art. 2208) e di conferimento effettivo dei poteri, essendo sufficiente che si tratti di atti rientranti nelle operazioni delle quali i commessi sono stati incaricati. È, comunque, possibile una procura che limiti o amplii i poteri del commesso.

Criterio fondamentale per la delimitazione del potere di rappresentanza è il collegamento fra gli atti compiuti e le operazioni delle quali il commesso è normalmente incaricato.
Il potere di rappresentanza può essere limitato o revocato dall'imprenditore, ma si ritiene che la limitazione non possa valere per la rappresentanza passiva di cui all'art. 2212, essendo questa disposta nell'interesse dei terzi.
Le eventuali limitazioni al potere di rappresentanza devono farsi risultare dall'atto di conferimento anche se apportate successivamente al rilascio dello stesso. Non è previsto un sistema di pubblicità delle limitazioni dei poteri dei commessi.

Massime relative all'art. 2210 Codice Civile

Cass. civ. n. 26048/2005

I commessi (riguardo ai quali la principale distinzione si configura tra commessi viaggiatori e commessi di negozio) cui allude l'art. 2210 c.c. sono ausiliari dell'imprenditore commerciale con mansioni più modeste (di tipo essenzialmente materiale e finalizzate tutte a concludere contratti per il principale) e con poteri di rappresentanza più limitati rispetto all'institore e al procuratore, riguardando essa gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui essi sono incaricati. Non è tuttavia sufficiente, in proposito, che taluno sia «collaboratore» di una certa organizzazione imprenditoriale e «responsabile dell'ufficio manutenzioni» per ritenere che lo stesso sia anche munito del potere di rappresentanza dell'imprenditore o possa qualificarsi »commesso» ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 2210 c.c.

Cass. civ. n. 8553/2003

Quando l'imprenditore si avvale per la propria attività di un apparato organizzato di mezzi e di personale, anche gli ausiliari subordinati (commessi), cui sono affidate mansioni esecutive che li pongono a contatto con i terzi, hanno un (limitato) potere di rappresentanza, pure in mancanza di specifico atto di conferimento e possono compiere, ai sensi dell'art. 2210, primo comma, c.c., gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati, salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza. Ne consegue che, in ipotesi di contratto di fideiussione sottoscritto dal cliente di una banca su apposito modulo e dinanzi ad un impiegato dell'istituto di credito, lo stato soggettivo di cui all'art. 1391 c.c., che rileva ai fini della conoscibilità dell'errore, va verificato con riguardo all'impiegato che tratta la pratica e non con riferimento al legale rappresentante della banca.

Cass. civ. n. 9079/2001

L'incaricato delle vendite cui nell'organizzazione dell'impresa sia attribuita unicamente la mansione di raccogliere le proposte e di trasmetterle all'imprenditore affinché ne valuti la convenienza ed eventualmente le accetti, non può accettarle in luogo di questi rimanendo l'accettazione estranea alle funzioni affidategli, ma può ben ricevere nell'interesse dell'imprenditore le somme che gli siano affidate contestualmente alla proposta a titolo di anticipo sul prezzo, con l'effetto di obbligare l'imprenditore alla restituzione nel caso in cui per una qualsiasi ragione la proposta non sia accettata ed il contratto non si concluda.

Cass. civ. n. 484/1999

I limiti del potere rappresentativo, stabiliti dagli artt. 2210 e 2211 c.c., collocano le mansioni del commesso in un ambito meramente esecutivo, con preclusione di attività partecipativa alla determinazione del contenuto negoziale, sicché il commesso, anche se autorizzato alla conclusione di contratti in nome dell'imprenditore, non può, di propria iniziativa, introdurre clausole che determinino deviazione dalla disciplina del tipo contrattuale. E poiché la normativa non stabilisce un sistema di pubblicità per i poteri rappresentativi del commesso, l'affidamento del terzo contraente riceve tutela nei limiti del normale esercizio del potere di rappresentanza, come sopra delineato. Ne consegue che, ove il commesso svolga un'attività che si pone al di là di tali limiti, il terzo contraente non può invocare la propria condizione soggettiva di buona fede o i principi dell'apparenza per farne discendere conseguenze a sé favorevoli. (In applicazione di tali principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione della corte di merito che, nella specie, in cui si verteva in materia di contratto di trasporto, aveva escluso che il commesso, ancorché autorizzato alla conclusione di contratti, fosse abilitato alla sottoscrizione di clausola limitativa della responsabilità del vettore e della risarcibilità del danno per perdita delle cose a lui affidate per il trasporto, avuto riguardo alla circostanza che i patti limitati della responsabilità, all'epoca della stipula del contratto di trasporto, avvenuta in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge sui limiti della responsabilità del vettore, richiedevano specifica approvazione per iscritto, e, pertanto, non potevano essere considerati come rientranti nella disciplina del tipo contrattuale).

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