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Articolo 2211 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto

Dispositivo dell'art. 2211 Codice Civile

I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta [1341, 1342, 2210].

Ratio Legis

La norma è espressione del principio per il quale il commesso deve adeguarsi alle direttive dell'imprenditore.

Spiegazione dell'art. 2211 Codice Civile

La limitazione del potere rappresentativo de commessi li colloca allo svolgimento di mansioni meramente esecutive, con preclusione di partecipare alla determinazione del contenuto negoziale. Perciò, anche quando il commesso ha il potere di concludere contratti, egli può soltanto determinare quegli elementi non predeterminanti nelle condizioni generali o nei moduli dell'impresa.

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