Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9079 del 5 luglio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

L'incaricato delle vendite cui nell'organizzazione dell'impresa sia attribuita unicamente la mansione di raccogliere le proposte e di trasmetterle all'imprenditore affinché ne valuti la convenienza ed eventualmente le accetti, non può accettarle in luogo di questi rimanendo l'accettazione estranea alle funzioni affidategli, ma può ben ricevere nell'interesse dell'imprenditore le somme che gli siano affidate contestualmente alla proposta a titolo di anticipo sul prezzo, con l'effetto di obbligare l'imprenditore alla restituzione nel caso in cui per una qualsiasi ragione la proposta non sia accettata ed il contratto non si concluda.

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